(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 19 del 19 aprile 2019)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge:
(Omissis).
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto l'art. 117, commi quarto e quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello Statuto;
Visto l'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 - Legge di bilancio
2018);
Visto l'art. 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 - legge di bilancio
2019);
Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del
Commercio);
Considerato quanto segue:
1. E' necessario intervenire nella legge regionale n. 62/2018 al
fine di adeguarla a quanto disposto dallo Stato con la legge n.
145/2018 e, in particolare, con l'art. 1, comma 686, della medesima.
Esso modifica il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di
attuazione della direttiva n. 2006/123/CE (cd. Bolkestein), relativa
ai servizi nel mercato interno, escludendo dal campo di applicazione
di tale decreto le attivita' di commercio al dettaglio sulle aree
pubbliche;
2. Appare opportuno disciplinare, in conformita' alla normativa
statale, i requisiti di onorabilita' e professionali per l'esercizio
delle attivita' commerciali, nel rispetto del principio di
uguaglianza e della tutela del consumatore;
3. E' opportuno altresi' intervenire su alcune delle disposizioni
della legge regionale n. 62/2018 relative all'attivita' di commercio
su aree pubbliche al fine di valorizzarne l'effettivo esercizio e al
fine di rendere coerente e coordinato l'assetto sanzionatorio;
4. E' necessario prevedere l'entrata in vigore anticipata al fine
di assicurare uniformita', da parte degli operatori,
nell'interpretazione ed applicazione delle nuove disposizioni.
Approva
la presente legge:
Art. 1
Modifiche al preambolo della legge regionale n. 62/2018
1. Dopo il sesto visto del preambolo della legge regionale 23
novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio) e' inserito il seguente:
«Visto l'art. 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 -Legge di bilancio
2019);
2. Prima del punto 1 dei considerato del preambolo della legge
regionale n. 62/2018 e' inserito il seguente:
«Per quanto concerne il titolo II, capo II (Requisiti per
l'esercizio delle attivita' commerciali):
01. Appare opportuno disciplinare, in conformita' alla normativa
statale, i requisiti di onorabilita' e professionali per l'esercizio
delle attivita' commerciali, nel rispetto del principio di
uguaglianza e della tutela del consumatore.
3. Il punto 9 dei considerato del preambolo della legge regioanle
n. 62/2018 e' sostituito dal seguente:
«9. Al fine di adeguarsi all'art. 1, comma 686, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che modifica il
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della
direttiva n. 2006/123/CE relativa i servizi nel mercato interno,
escludendone l'applicabilita' alle attivita' di commercio al
dettaglio su aree pubbliche, si dettano disposizioni per il rilascio
ed il rinnovo delle autorizzazioni e concessioni di posteggi su aree
pubbliche;».
4. Il punto 11 dei considerato del preambolo della legge regionale
n. 62/2018 e' sostituito dal seguente:
«11. Al fine di evitare disparita' di trattamento fra attivita' che
si svolgono su aree pubbliche previa concessione comunale, alle
attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita
della stampa quotidiana e periodica si applicano i medesimi criteri
relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni definiti per
le attivita' di vendita. ».