(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
              Adige n. 20/Sez. Gen. del 16 maggio 2019) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 9 aprile  2019,
n. 250; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
  1.  Dopo  l'art.  12  del  decreto  del  Presidente  della   Giunta
provinciale 13  giugno  1989,  n.  11,  e  successive  modifiche,  e'
inserito il seguente art. 12-bis: 
    «Art. 12-bis (Mystery guest check). - 1. Gli esercizi ricettivi a
carattere alberghiero classificati a cinque  stelle  si  sottopongono
annualmente a un «mystery guest check» in merito alla loro dotazione,
ai requisiti strutturali, ai servizi offerti  e  alla  qualificazione
degli  addetti;  l'esercizio  trasmette  il   risultato   di   questa
valutazione della qualita' alla struttura provinciale  competente  in
materia di turismo per l'espletamento dei relativi controlli. 
    2. Il «mystery guest check» deve  essere  effettuato  valutato  e
documentato da soggetti terzi specializzati, su iniziativa e a  spese
dell'esercizio alberghiero. Il sistema  di  valutazione  e'  messo  a
disposizione dalla struttura provinciale  competente  in  materia  di
turismo e pubblicato sulla homepage della stessa. Il  «mystery  guest
check» puo' essere svolto solo da soggetti  terzi  che  offrono  tale
controllo  di  qualita'  sostanzialmente  come  un  servizio  e   che
dimostrano alla struttura provinciale preposta  al  turismo  di  aver
svolto tali controlli su almeno cinque esercizi di riferimento.  Sono
da considerarsi equivalenti anche i  «mystery  guest  check»  cui  si
sottopone  l'esercizio   nell'ambito   della   sua   affiliazione   a
cooperazioni alberghiere, gruppi d'offerta o catene alberghiere e nei
quali si esaminano e classificano espressamente tutti i  punti  della
checklist previsti dal sistema  di  valutazione  del  «mystery  guest
check» di cui al presente articolo. 
    3. La notifica del  risultato  del  «mystery  guest  check»  deve
essere corredata da una dichiarazione del soggetto terzo,  attestante
che negli ultimi cinque anni non ha avuto alcun rapporto  commerciale
con l'esercizio alberghiero commissionante  e  nella  quale  esso  si
impegna a non instaurare alcun rapporto commerciale per  due  anni  a
partire dall'ultimo «mystery guest check». Queste restrizioni non  si
applicano ai soggetti terzi che effettuano il «mystery  guest  check»
su un esercizio alberghiero  nell'ambito  della  sua  affiliazione  a
cooperazioni alberghiere, gruppi d'offerta o catene alberghiere. 
    4. Su richiesta della struttura provinciale competente in materia
di turismo,  gli  esercizi  alberghieri  trasmettono  annualmente  il
resoconto  del  «mystery  guest  check»  effettuato,  la   statistica
ufficiale dei  pernottamenti  e  il  numero  delle  persone  occupate
nell'esercizio. Se il resoconto del «mystery guest check»  effettuato
non viene inviato o e' negativo,  l'esercizio  verra'  sollecitato  a
fornire  un  resoconto  positivo   del   mystery-guest-check   l'anno
successivo. Se l'esercizio alberghiero non rispetta questa richiesta,
sara' declassato. 
    5. La trasmissione dei dati di cui  al  comma  4  alla  struttura
provinciale competente in materia di turismo e' obbligatoria  per  la
prima volta a partire dall'anno 2021, dovendo il mystery guest  check
essere  stato  eseguito  nel  2020  e  la  statistica  ufficiale  dei
pernottamenti e il numero delle persone  occupate  nell'esercizio  da
trasmettere, riferirsi all'anno turistico 2019/2020.»