(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20/Sez. Gen. del 16 maggio 2019) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 9 aprile 2019, n. 250; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Dopo l'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, e' inserito il seguente art. 12-bis: «Art. 12-bis (Mystery guest check). - 1. Gli esercizi ricettivi a carattere alberghiero classificati a cinque stelle si sottopongono annualmente a un «mystery guest check» in merito alla loro dotazione, ai requisiti strutturali, ai servizi offerti e alla qualificazione degli addetti; l'esercizio trasmette il risultato di questa valutazione della qualita' alla struttura provinciale competente in materia di turismo per l'espletamento dei relativi controlli. 2. Il «mystery guest check» deve essere effettuato valutato e documentato da soggetti terzi specializzati, su iniziativa e a spese dell'esercizio alberghiero. Il sistema di valutazione e' messo a disposizione dalla struttura provinciale competente in materia di turismo e pubblicato sulla homepage della stessa. Il «mystery guest check» puo' essere svolto solo da soggetti terzi che offrono tale controllo di qualita' sostanzialmente come un servizio e che dimostrano alla struttura provinciale preposta al turismo di aver svolto tali controlli su almeno cinque esercizi di riferimento. Sono da considerarsi equivalenti anche i «mystery guest check» cui si sottopone l'esercizio nell'ambito della sua affiliazione a cooperazioni alberghiere, gruppi d'offerta o catene alberghiere e nei quali si esaminano e classificano espressamente tutti i punti della checklist previsti dal sistema di valutazione del «mystery guest check» di cui al presente articolo. 3. La notifica del risultato del «mystery guest check» deve essere corredata da una dichiarazione del soggetto terzo, attestante che negli ultimi cinque anni non ha avuto alcun rapporto commerciale con l'esercizio alberghiero commissionante e nella quale esso si impegna a non instaurare alcun rapporto commerciale per due anni a partire dall'ultimo «mystery guest check». Queste restrizioni non si applicano ai soggetti terzi che effettuano il «mystery guest check» su un esercizio alberghiero nell'ambito della sua affiliazione a cooperazioni alberghiere, gruppi d'offerta o catene alberghiere. 4. Su richiesta della struttura provinciale competente in materia di turismo, gli esercizi alberghieri trasmettono annualmente il resoconto del «mystery guest check» effettuato, la statistica ufficiale dei pernottamenti e il numero delle persone occupate nell'esercizio. Se il resoconto del «mystery guest check» effettuato non viene inviato o e' negativo, l'esercizio verra' sollecitato a fornire un resoconto positivo del mystery-guest-check l'anno successivo. Se l'esercizio alberghiero non rispetta questa richiesta, sara' declassato. 5. La trasmissione dei dati di cui al comma 4 alla struttura provinciale competente in materia di turismo e' obbligatoria per la prima volta a partire dall'anno 2021, dovendo il mystery guest check essere stato eseguito nel 2020 e la statistica ufficiale dei pernottamenti e il numero delle persone occupate nell'esercizio da trasmettere, riferirsi all'anno turistico 2019/2020.»