(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 22 maggio 2019). IL PRESIDENTE Visto l'art. 13 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio del la competitivita' delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali n. 12/2002 e n. 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese richiedenti e alle reti con soggettivita' giuridica incentivi in conto capitale per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera b), della legge medesima; Visto il «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4», emanato con proprio decreto 21 marzo 2014, n. 042/Pres. e successive modifiche; Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Su conforme deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2019, n. 691; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA