(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna  n.
  167 - Parte prima - del 30 maggio 2019) 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  (Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme
contenute nei commi 965,  966  e  967  dell'art.  1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio  2019-2021),
conformandosi alla Intesa sancita, ai sensi  dell'art.  8,  comma  6,
della legge 5 giugno 2003, n.  131  (Disposizioni  per  l'adeguamento
dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  legge  costituzionale   18
ottobre 2001, n. 3), in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile  2019),  di  seguito  denominata
Intesa. 
  2. Stante l'abrogazione dell'assegno vitalizio a decorrere  dal  1°
gennaio 2013 ad opera dell' art. 5, comma 1, della legge regionale 23
dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile  1995,
n. 42 (Disposizioni  in  materia  di  trattamento  indennitario  agli
eletti alla carica di consigliere  regionale)),  sono  oggetto  della
disciplina della presente legge gli assegni vitalizi, di cui al  Capo
II, diretti, indiretti e di reversibilita' in corso di  erogazione  o
non  ancora  erogati  ovvero  sospesi  o  ripristinati  per   effetto
dell'abrogazione del  divieto  di  cumulo,  ai  sensi  dell'art.  13,
considerando  il  loro  importo  lordo,  senza  tenere  conto   delle
riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale 11  maggio  2017,
n. 7 (Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi  in
continuita' con la legge regionale 12 marzo  2015,  n.  1),  abrogata
dall'art. 13 della presente legge.