(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 167 - Parte prima - del 30 maggio 2019) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nei commi 965, 966 e 967 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi alla Intesa sancita, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata Intesa. 2. Stante l'abrogazione dell'assegno vitalizio a decorrere dal 1° gennaio 2013 ad opera dell' art. 5, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)), sono oggetto della disciplina della presente legge gli assegni vitalizi, di cui al Capo II, diretti, indiretti e di reversibilita' in corso di erogazione o non ancora erogati ovvero sospesi o ripristinati per effetto dell'abrogazione del divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 13, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale 11 maggio 2017, n. 7 (Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in continuita' con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1), abrogata dall'art. 13 della presente legge.