(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 172 del 3 giugno 2019) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Utilizzo delle graduatorie della Regione Emilia-Romagna, delle agenzie ed enti regionali, nonche' delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale 1. Al fine di assicurare la continuita' dei servizi pubblici erogati e l'efficienza ed economicita' dell'attivita' amministrativa, in coerenza con i principi di buon andamento e di coordinamento con i vincoli di finanza pubblica, la Regione, le agenzie e gli enti regionali, nonche' le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono utilizzare le proprie graduatorie di idonei per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli messi a concorso, entro il periodo di vigenza delle medesime, a condizione che le assunzioni siano coerenti con il proprio piano triennale del fabbisogno del personale. 2. Per le medesime finalita' i soggetti di cui al comma 1 possono utilizzare le graduatorie di idonei dei pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. Le medesime graduatorie possono altresi' essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato nei limiti di cui all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).