(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Emilia-Romagna  -
  Parte Prima - n. 172 del 3 giugno 2019) 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  (Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
Utilizzo  delle  graduatorie  della  Regione  Emilia-Romagna,   delle
  agenzie ed enti regionali, nonche' delle aziende e degli  enti  del
  Servizio sanitario regionale 
 
  1. Al fine  di  assicurare  la  continuita'  dei  servizi  pubblici
erogati e l'efficienza ed economicita' dell'attivita' amministrativa,
in coerenza con i principi di buon andamento e di coordinamento con i
vincoli di finanza pubblica,  la  Regione,  le  agenzie  e  gli  enti
regionali, nonche' le aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
regionale possono utilizzare le proprie graduatorie di idonei per  la
copertura di ulteriori posti rispetto  a  quelli  messi  a  concorso,
entro il periodo di vigenza  delle  medesime,  a  condizione  che  le
assunzioni  siano  coerenti  con  il  proprio  piano  triennale   del
fabbisogno del personale. 
  2. Per le medesime finalita' i soggetti di cui al comma  1  possono
utilizzare le graduatorie di idonei dei pubblici  concorsi  approvate
da altre  amministrazioni,  previo  accordo  tra  le  amministrazioni
interessate.  Le  medesime  graduatorie   possono   altresi'   essere
utilizzate per il reclutamento di personale a tempo  determinato  nei
limiti di cui all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo
2001,  n.  165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche).