(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 26  del
                           31 maggio 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
                         la seguente legge: 
 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 dello Statuto; 
  Vista la legge 30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2005); 
  Vista  la  legge  regionale  16  aprile  2019,  n.  19  (Interventi
normativi relativi alla prima variazione al  bilancio  di  previsione
2019 - 2021); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Con l'art. 18 della legge regionale n. 19/2019 la  regione  ha
normato la ricapitalizzazione  degli  ammortamenti  non  sterilizzati
delle aziende sanitarie, in  ottemperanza  a  quanto  definito  nella
riunione del 2 aprile 2019 del Tavolo tecnico destinato alla verifica
degli adempimenti regionali di cui all'art.  12  dell'intesa  tra  lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano,  del
23 marzo 2005, per l'analisi dei dati relativi  al  quarto  trimestre
2018; 
    2. A seguito della comunicazione del Presidente del Consiglio dei
ministri del 29 aprile 2019 la Regione Toscana  ha  chiesto,  per  la
definitiva verifica degli adempimenti regionali, la convocazione  del
Tavolo tecnico, la cui riunione si e' tenuta il 23 maggio 2019; 
    3. Dalla riunione  di  cui  al  considerato  2  e'  risultata  la
sostanziale idoneita' dei provvedimenti gia' adottati  dalla  Regione
Toscana, ma, ai fini della formale  conclusione  della  procedura  di
verifica, e' stata richiesta una modifica dell'art. 18  della  citata
legge regionale n.  19/2019,  per  definire  con  maggiore  chiarezza
l'entita' e la provenienza delle risorse regionali gia' individuate; 
    4.  E'  opportuno,  in  particolare,  chiarire  che  le   risorse
regionali mediante le quali sono finanziati gli oneri di cui all'art.
18 sono di natura corrente; 
    5. Al fine di  consentire  il  rigoroso  rispetto  dei  tempi  di
esecuzione  degli  adempimenti  prescritti  e'  necessario   disporre
l'entrata in vigore della legge il giorno della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 
  Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Ricapitalizzazione  ammortamenti  non  sterilizzati   delle   aziende
  sanitarie. Modifiche al preambolo della legge regionale n. 19/2019. 
 
  1. Nel preambolo della  legge  regionale  16  aprile  2019,  n.  19
(Interventi normativi relativi alla prima variazione al  bilancio  di
previsione  2019  -  2021),  il  considerato  18  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «18. E' necessario autorizzare la regione ad assegnare  la  somma
di euro 8.820.000,00 annui alle aziende sanitarie per ricapitalizzare
gli ammortamenti non  sterilizzati  del  periodo  2001-2011,  secondo
quanto  concordato  nel  Tavolo  tecnico  per   la   verifica   degli
adempimenti regionali.».