(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 19 giugno 2019) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
contratti pubblici) che, nell'art. 113, ha  introdotto  significative
novita' nell'ambito degli incentivi destinati ai dipendenti coinvolti
nelle procedure  di  gare  d'appalto,  introducendo  nuove  forme  di
incentivazione  per  le  funzioni  tecniche  svolte  dai   dipendenti
pubblici  per  le  attivita'  tassativamente  indicate  nell'articolo
stesso e prevedendo che le stesse debbano essere remunerate non  solo
per gli appalti di lavori pubblici, ma anche per quelli di servizi  e
forniture, nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione; 
  Visto in particolare il  comma  3  del  citato  art.  113,  ove  e'
disposto che «L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo
costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per  ciascuna  opera  o
lavoro, servizio, fornitura con le modalita' e i criteri previsti  in
sede di contrattazione decentrata integrativa  del  personale,  sulla
base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i
rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento  e
i soggetti che svolgono le funzioni  tecniche  indicate  al  comma  2
nonche' tra i loro collaboratori»; 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44  (Legge  collegata
alla manovra di bilancio 2018-2020) ed in particolare l'art. 10, ove,
nei commi da 7 a 10, e' previsto fra  l'altro  che,  nelle  procedure
relative all'acquisizione di servizi e forniture, per  gli  incentivi
per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del  Codice  dei  contratti
pubblici si applichi l'articolo medesimo e che debba essere  adottato
apposito regolamento regionale per la disciplina del relativo fondo; 
  Visto in particolare il comma 8 del citato art. 10, ove e' disposto
che l'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo  e'  ripartito
con modalita' e criteri previsti in sede di contrattazione decentrata
integrativa del personale, mentre la disciplina del restante  20  per
cento e' stabilita con linee guida della Giunta regionale; 
  Dato atto che si  e'  tenuto  conto  dello  schema  di  regolamento
incentivi ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice  dei  contratti
pubblici, approvato dalla Conferenza delle Regioni e  delle  Province
Autonome nella seduta del 26 luglio 2018, quale  documento  elaborato
dal tavolo tecnico coordinato dalla Regione Umbria, attivato da Itaca
nell'ambito del gruppo di lavoro «Contratti pubblici» e condiviso dai
soggetti aggregatori regionali, tra cui il Servizio centrale unica di
committenza della Regione, per offrire un supporto operativo a favore
delle Regioni, stazioni appaltanti  e  centrali  di  committenza,  il
quale individua i criteri necessari e propedeutici  per  l'erogazione
dei suddetti incentivi; 
  Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 recante  «Disciplina
organica dei lavori pubblici» e, in particolare,  l'art.  11  recante
«Incentivi  per  la  progettazione  e  la  realizzazione  di   lavori
pubblici», nonche' tutte le successive modificazioni  e  integrazioni
della  normativa  regionale,  dovute  al   mutare   della   normativa
nazionale; 
  Visto il proprio decreto n. 059/Pres. del 1° aprile 2019 con cui e'
stato emanato il «Regolamento contenente criteri e modalita'  per  la
ripartizione  degli  incentivi   per   funzioni   tecniche   per   la
realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'art.  11  della  legge
regionale 31 maggio 2002,  n.  14  (Disciplina  organica  dei  lavori
pubblici); 
  Dato atto quindi  che  la  disciplina  per  la  ripartizione  degli
incentivi per  funzioni  tecniche  per  la  realizzazione  di  lavori
pubblici e'  stata  adottata  separatamente  rispetto  a  quella  per
servizi e forniture; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale del 14 dicembre 2018,
n. 2366, con cui sono stati approvati gli indirizzi alla  delegazione
trattante  di  parte  pubblica  per  la   contrattazione   decentrata
integrativa del personale, avente ad oggetto i criteri e le modalita'
per la ripartizione dell'80 per cento delle risorse  finanziarie  del
fondo costituito ai sensi  dell'art.  10  della  legge  regionale  n.
44/2017 e dell'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici; 
  Visto l'Accordo sottoscritto nei giorni 29 e  30  aprile  2019,  ai
sensi del citato art. 10, comma 8, come da deliberazione della Giunta
regionale  del  18  aprile  2019,  n.  638  di  autorizzazione   alla
sottoscrizione; 
  Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio  del  settore  dei  contratti  pubblici,  per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,  di  rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi  sismici»,  entrato  in
vigore il 19 aprile 2019, non ancora convertito in legge; 
  Visto in particolare l'art. 1, che apporta modifiche al codice  dei
contratti pubblici e,  nello  specifico,  anche  al  comma  2,  primo
periodo, dell'art. 113, sostituendo le parole «Per  le  attivita'  di
programmazione  della  spesa   per   investimenti,   di   valutazione
preventiva dei progetti, di  predisposizione  e  di  controllo  delle
procedure di gara e di esecuzione  dei  contratti  pubblici»  con  le
seguenti: «Per le attivita' di progettazione, di coordinamento  della
sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  di  verifica
preventiva della progettazione,»; 
  Visto il testo del «Regolamento contenente criteri e modalita'  per
la ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni  tecniche  per
gli appalti relativi a servizi e forniture di cui all'art.  10  della
legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra
di bilancio 2018-2020)» e ritenuto di emanarlo; 
  Visto il proprio decreto 27  agosto  2004,  n.  0277/Pres.  recante
«Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli
enti regionali» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  «Testo  unico  delle
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  diritto   di
accesso»; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di Governo della Regione  Friuli  Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto  di
autonomia) ed in particolare l'art. 14; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 10  maggio  2019,  n.
748; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento contenente criteri e modalita' per la
ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche per  gli
appalti relativi a servizi e forniture di cui all'art. 10 della legge
regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata  alla  manovra  di
bilancio  2018-2020)»,  nel  testo  allegato  che  costituisce  parte
integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il  presente  provvedimento  verra'   pubblicato   nel   Bollettino
Ufficiale della Regione. 
 
                               FEDRIGA