(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 19 giugno 2019) IL PRESIDENTE Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) che, nell'art. 113, ha introdotto significative novita' nell'ambito degli incentivi destinati ai dipendenti coinvolti nelle procedure di gare d'appalto, introducendo nuove forme di incentivazione per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per le attivita' tassativamente indicate nell'articolo stesso e prevedendo che le stesse debbano essere remunerate non solo per gli appalti di lavori pubblici, ma anche per quelli di servizi e forniture, nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione; Visto in particolare il comma 3 del citato art. 113, ove e' disposto che «L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonche' tra i loro collaboratori»; Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020) ed in particolare l'art. 10, ove, nei commi da 7 a 10, e' previsto fra l'altro che, nelle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture, per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici si applichi l'articolo medesimo e che debba essere adottato apposito regolamento regionale per la disciplina del relativo fondo; Visto in particolare il comma 8 del citato art. 10, ove e' disposto che l'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo e' ripartito con modalita' e criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, mentre la disciplina del restante 20 per cento e' stabilita con linee guida della Giunta regionale; Dato atto che si e' tenuto conto dello schema di regolamento incentivi ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 26 luglio 2018, quale documento elaborato dal tavolo tecnico coordinato dalla Regione Umbria, attivato da Itaca nell'ambito del gruppo di lavoro «Contratti pubblici» e condiviso dai soggetti aggregatori regionali, tra cui il Servizio centrale unica di committenza della Regione, per offrire un supporto operativo a favore delle Regioni, stazioni appaltanti e centrali di committenza, il quale individua i criteri necessari e propedeutici per l'erogazione dei suddetti incentivi; Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 recante «Disciplina organica dei lavori pubblici» e, in particolare, l'art. 11 recante «Incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici», nonche' tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regionale, dovute al mutare della normativa nazionale; Visto il proprio decreto n. 059/Pres. del 1° aprile 2019 con cui e' stato emanato il «Regolamento contenente criteri e modalita' per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici); Dato atto quindi che la disciplina per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici e' stata adottata separatamente rispetto a quella per servizi e forniture; Vista la deliberazione della Giunta regionale del 14 dicembre 2018, n. 2366, con cui sono stati approvati gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa del personale, avente ad oggetto i criteri e le modalita' per la ripartizione dell'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 44/2017 e dell'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici; Visto l'Accordo sottoscritto nei giorni 29 e 30 aprile 2019, ai sensi del citato art. 10, comma 8, come da deliberazione della Giunta regionale del 18 aprile 2019, n. 638 di autorizzazione alla sottoscrizione; Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», entrato in vigore il 19 aprile 2019, non ancora convertito in legge; Visto in particolare l'art. 1, che apporta modifiche al codice dei contratti pubblici e, nello specifico, anche al comma 2, primo periodo, dell'art. 113, sostituendo le parole «Per le attivita' di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici» con le seguenti: «Per le attivita' di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,»; Visto il testo del «Regolamento contenente criteri e modalita' per la ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture di cui all'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020)» e ritenuto di emanarlo; Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. recante «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia) ed in particolare l'art. 14; Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2019, n. 748; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento contenente criteri e modalita' per la ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture di cui all'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente provvedimento verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA