(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 36 del 31 luglio 2019) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
(Omissis). 
 
  Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 21 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni per  la
lavorazione, la trasformazione  e  il  confezionamento  dei  prodotti
agricoli  di  esclusiva  provenienza  aziendale)  e  in   particolare
l'articolo 8; 
  Visto il regolamento (CE) n. 852/2004/CE del Parlamento  europeo  e
del  Consiglio  del  29  aprile  2004   (sull'igiene   dei   prodotti
alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti
generali  della  legislazione  alimentare,   istituisce   l'Autorita'
europea per al sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare; 
  Vista  la  Guida  all'attuazione   di   alcune   disposizioni   del
regolamento (CE) n.  852/2004  sull'igiene  dei  prodotti  alimentari
emanata dalla Commissione europea il 18 giugno 2012; 
  Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del
4 aprile 2019; 
  Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo  17,
comma 4 del regolamento interno  della  Giunta  regionale  19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista la preliminare deliberazione della Giunta  regionale  del  20
maggio 2019, n. 671 (Regolamento di attuazione della legge  regionale
21  maggio  2018,  n.  12  «Disposizioni  per  la   lavorazione,   la
trasformazione  e  il  confezionamento  dei  prodotti   agricoli   di
esclusiva  provenienza   aziendale».   Approvazione   ai   fini   del
l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto); 
  Visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla  terza
Commissione consiliare nella seduta del 19 giugno 2019; 
  Visto  l'ulteriore  parere  della  competente  struttura   di   cui
all'articolo  17,  comma  4  del  regolamento  interno  della  Giunta
regionale 19 luglio 2016, n. 5; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 15  luglio  2019,  n.
921; 
  Considerato quanto segue: 
      1. in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 21 marzo
2018, n. 12 (Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione e  il
confezionamento  dei  prodotti  agricoli  di  esclusiva   provenienza
aziendale) il presente regolamento definisce i requisiti  strutturali
e igienico - sanitari relativi  alla  lavorazione,  trasformazione  e
confezionamento  dei  prodotti  agricoli  di  esclusiva   provenienza
aziendale, nel rispetto  di  quanto  previsto  dal  regolamento  (CE)
178/2002, dal  regolamento  (CE)  852/2004  e  dal  regolamento  (CE)
853/2004; 
      2.  il  regolamento  ha  lo  scopo  di  adottare   criteri   di
flessibilita'  nella  applicazione  della   normativa   nazionale   e
comunitaria sull'igiene  delle  produzioni  alimentari,  in  modo  da
consentire precise attivita' in  determinati  contesti  rurali  anche
domestici strettamente connessi alla produzione  primaria.  Il  tutto
garantendo  il  raggiungimento   degli   obiettivi   della   suddetta
normativa, primi tra tutti la tutela della salute dei  consumatori  e
il rispetto dell'ambiente; 
      3. di recepire nella sostanza le osservazioni di cui al  citato
parere espresso dalla terza Commissione consiliare  nella  seduta  19
giugno 2019 e di apportare al  testo  del  regolamento  le  modifiche
richieste. 
  Si approva il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
            (articolo 8 della legge regionale n. 12/2018) 
 
  1. Il presente regolamento contiene  la  disciplina  di  attuazione
dell'articolo  8  della  legge  regionale  21  marzo  2018,   n.   12
(Disposizioni  per   la   lavorazione,   la   trasformazione   e   il
confezionamento  dei  prodotti  agricoli  di  esclusiva   provenienza
aziendale), di seguito denominata legge regionale  e  in  particolare
definisce i requisiti strutturali impiantistici e  igienico  sanitari
per  le  attivita'   di   lavorazione,   di   trasformazione   e   di
confezionamento  dei  prodotti  agricoli  di  esclusiva   provenienza
aziendale, destinati alla degustazione  e  alla  vendita  diretta  al
consumatore finale  presso  l'azienda  o  sul  mercato  locale  anche
ambulante,  nella  provincia  e  province  contermini,  comprese   le
attivita' di vendita di cui all'articolo 4, commi 8-bis e  8-ter  del
decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.   228   (Orientamento   e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo  7  della
legge 5 marzo 2001, n. 57).