(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 31 luglio 2019) LA GIUNTA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione; Visto l'articolo 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 21 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale) e in particolare l'articolo 8; Visto il regolamento (CE) n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per al sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Vista la Guida all'attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari emanata dalla Commissione europea il 18 giugno 2012; Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 4 aprile 2019; Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 20 maggio 2019, n. 671 (Regolamento di attuazione della legge regionale 21 maggio 2018, n. 12 «Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale». Approvazione ai fini del l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto); Visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla terza Commissione consiliare nella seduta del 19 giugno 2019; Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2019, n. 921; Considerato quanto segue: 1. in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 21 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale) il presente regolamento definisce i requisiti strutturali e igienico - sanitari relativi alla lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) 178/2002, dal regolamento (CE) 852/2004 e dal regolamento (CE) 853/2004; 2. il regolamento ha lo scopo di adottare criteri di flessibilita' nella applicazione della normativa nazionale e comunitaria sull'igiene delle produzioni alimentari, in modo da consentire precise attivita' in determinati contesti rurali anche domestici strettamente connessi alla produzione primaria. Il tutto garantendo il raggiungimento degli obiettivi della suddetta normativa, primi tra tutti la tutela della salute dei consumatori e il rispetto dell'ambiente; 3. di recepire nella sostanza le osservazioni di cui al citato parere espresso dalla terza Commissione consiliare nella seduta 19 giugno 2019 e di apportare al testo del regolamento le modifiche richieste. Si approva il presente regolamento: Art. 1 Oggetto (articolo 8 della legge regionale n. 12/2018) 1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 21 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale), di seguito denominata legge regionale e in particolare definisce i requisiti strutturali impiantistici e igienico sanitari per le attivita' di lavorazione, di trasformazione e di confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale, destinati alla degustazione e alla vendita diretta al consumatore finale presso l'azienda o sul mercato locale anche ambulante, nella provincia e province contermini, comprese le attivita' di vendita di cui all'articolo 4, commi 8-bis e 8-ter del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).