(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 31 luglio 2019 n. 31) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali); Vista la legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019) che all'art. 7 dispone l'inserimento all'interno della legge regionale n. 16/2014, dell'art. 27-quater per la disciplina della promozione storica ed etnografica; Visto l'art. 27-quater della legge regionale n. 16/2014 che prevede la concessione di contributi per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio immateriale storico ed etnografico relativo al territorio della regione e delle aree contermini; Visto in particolare il comma 3 dell'art. 27-quater della legge regionale n. 16/2014 che, a tal fine, prevede l'adozione di un regolamento regionale nel quale sono stabilite le modalita' di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, le modalita' di erogazione del contributo, la percentuale di spese di funzionamento ammesse fissando altresi' i termini del procedimento; Visto il testo del «Regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica in attuazione dell'art. 27-quater della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali)», predisposto dal Servizio attivita' culturali della Direzione centrale cultura e sport, competente nella materia e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1182 del 12 luglio 2019; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica in attuazione dell'art. 27-quater della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA