(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
        Liguria - Parte I del 7 agosto 2019 - Anno 50 n. 13) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29  (Disposizioni
  collegate alla legge di stabilita' per l'anno 2019) 
 
  1. Dopo l'art. 14 della legge regionale  n.  29/2018  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «Art. 14-bis (Valorizzazione dell'Isola Palmaria). - 1. Al fine  di
condurre a termine le attivita'  tecnico-progettuali  necessarie  per
l'adeguamento   degli   atti   di   pianificazione   territoriale   e
urbanistica,  nonche'  per  l'attuazione  degli  interventi  per   la
valorizzazione dell'Isola Palmaria, come delineati  nel  "Masterplan"
approvato in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto  il  14
marzo 2016 tra il Ministero della difesa - Marina  militare,  Regione
Liguria, Comune di Portovenere e Agenzia del demanio  della  Liguria,
sono destinate apposite risorse al Comune di Portovenere quantificate
in euro 140.000,00. 
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1  si  provvede
mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione della  spesa
del bilancio di previsione 2019-2021 per l'esercizio 2019: 
    riduzione dell'autorizzazione di  spesa  di  euro  140.000,00  in
termini di  competenza  e  di  cassa  nell'ambito  della  Missione  1
"Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1  "Organi
istituzionali",   Titolo   1   "Spese   correnti"    e    contestuale
autorizzazione della spesa  e  iscrizione  del  medesimo  importo  in
termini di competenza e di  cassa  alla  Missione  18,  Programma  1,
Titolo 1 "Spese correnti".». 
  2. Dopo l'art. 22 della legge regionale  n.  29/2018  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «Art. 22-bis (Contributo straordinario alla Fondazione Teatro Carlo
Felice). - 1. Alla Fondazione Teatro Carlo  Felice  di  Genova,  alla
quale la Regione partecipa in qualita' di socio  fondatore  ai  sensi
dell'art. 6 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34  (Disciplina
degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo) e
successive modificazioni e integrazioni, e' concesso per l'anno  2019
un contributo straordinario di euro 500.000,00. 
  2. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo si
provvede mediante le seguenti variazioni  agli  stati  di  previsione
della spesa del bilancio  di  previsione  2019-2021  per  l'esercizio
2019: 
    riduzione dell'autorizzazione di  spesa  di  euro  500.000,00  in
termini di competenza  e  di  cassa  nell'ambito  della  Missione  50
"Debito pubblico" Programma 1 "Quota interessi ammortamento  mutui  e
prestiti obbligazionari" Titolo  1  "Spese  correnti"  e  contestuale
autorizzazione della spesa  e  iscrizione  del  medesimo  importo  in
termini  di  competenza  e  di  cassa  alla  Missione  5  "Tutela   e
valorizzazione dei beni e  delle  attivita'  culturali"  Programma  2
"Attivita' culturali e  interventi  diversi  nel  settore  culturale"
Titolo 1 "Spese correnti".».