(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 39  del
                           9 agosto 2019) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
  (Omissis). 
  Visto l'art. 117, comma 6 della Costituzione; 
  Visto l'art. 42, comma 2, dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 20 novembre  2006,  n.  55  (Interventi  a
favore  delle   vittime   del   terrorismo   e   della   criminalita'
organizzata); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 76  (Revisione  degli
interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata. Modifiche alla legge regionale n. 55/2006); 
  Visto il parere favorevole  del  Comitato  di  direzione,  espresso
nella seduta del 4 aprile 2019; 
  Visto il parere della competente struttura di cui all'art.  17  del
regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; 
  Visto il  parere  favorevole  della  prima  commissione  consiliare
riunita in seduta il 19 giugno 2019; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 22  luglio  2019,  n.
958; 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1. Si rende necessario abrogare la norma che prevede il  contributo
a totale compensazione di quanto  corrisposto  a  titolo  di  imposta
comunale sulla prima casa, a seguito della  modifica  legislativa  di
cui alla legge regionale 28 dicembre 2018,  n.  76  (Revisione  degli
interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata. Modifiche alla legge regionale n. 55/2006). 
  2. Si rende opportuno prevedere il termine del 31 ottobre  di  ogni
anno (attualmente fissato  al  30  settembre)  perche'  piu'  congruo
rispetto al termine di presentazione del modello unico e del  modello
IRAP, allo scopo di rendere  omogenea  la  documentazione  che  viene
presentata a corredo dell'istanza di concessione delle provvidenze, e
l'annualita'  di  riferimento  dei  redditi  per  il  calcolo   delle
provvidenze stesse. 
  3. E' altresi' opportuno estendere il termine di  cui  al  punto  2
anche per la richiesta dei benefici attualmente non  assoggettati  ad
alcuna  scadenza,  con  particolare  riferimento  al  contributo  per
l'acquisto della prima casa. 
 
                             Si approva 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
           Abrogazione dell'art. 6 del D.P.G.R. 28/R/2007 
 
  1. L'art. 6 del decreto del Presidente della  Giunta  regionale  16
maggio 2007, n. 28/R (Regolamento di  attuazione  dell'art.  4  della
legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 «Interventi  a  favore  delle
vittime  del  terrorismo  e  della  criminalita'   organizzata»)   e'
abrogato.