(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 9 agosto 2019) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117, comma 6 della Costituzione; Visto l'art. 42, comma 2, dello Statuto; Vista la legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata); Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 76 (Revisione degli interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. Modifiche alla legge regionale n. 55/2006); Visto il parere favorevole del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 4 aprile 2019; Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Visto il parere favorevole della prima commissione consiliare riunita in seduta il 19 giugno 2019; Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2019, n. 958; Considerato quanto segue: 1. Si rende necessario abrogare la norma che prevede il contributo a totale compensazione di quanto corrisposto a titolo di imposta comunale sulla prima casa, a seguito della modifica legislativa di cui alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 76 (Revisione degli interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. Modifiche alla legge regionale n. 55/2006). 2. Si rende opportuno prevedere il termine del 31 ottobre di ogni anno (attualmente fissato al 30 settembre) perche' piu' congruo rispetto al termine di presentazione del modello unico e del modello IRAP, allo scopo di rendere omogenea la documentazione che viene presentata a corredo dell'istanza di concessione delle provvidenze, e l'annualita' di riferimento dei redditi per il calcolo delle provvidenze stesse. 3. E' altresi' opportuno estendere il termine di cui al punto 2 anche per la richiesta dei benefici attualmente non assoggettati ad alcuna scadenza, con particolare riferimento al contributo per l'acquisto della prima casa. Si approva il presente regolamento: Art. 1 Abrogazione dell'art. 6 del D.P.G.R. 28/R/2007 1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 2007, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 «Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata») e' abrogato.