(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 9 agosto 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello Statuto; Vista la sentenza della Corte costituzionale 20 settembre 2016, n. 228; Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla legge regionale n. 104/1995, legge regionale n. 65/1997, legge regionale n. 78/1998, legge regionale n. 10/2010 e legge regionale n. 65/2014); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 15 maggio 2017; Considerato quanto segue: 1. L'intervento normativo si rende necessario a seguito della sentenza della Corte costituzionale 20 settembre 2016, n. 228, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 35/2015, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati, poiche' l'individuazione della natura, pubblica o privata, dei beni appartiene all'«ordinamento civile», ovvero alla competenza statale. La Corte costituzionale ha riconosciuto che la disciplina dettata con la legge regionale n. 35/2015, per quanto attiene ai beni estimati di cui all'editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1751, si fonda sulla necessita' di salvaguardare le particolarita' storiche, giuridiche ed economiche che caratterizzano tali beni ed il loro territorio, affermando altresi' la validita' della ricostruzione dell'effettivo regime giuridico di tali beni i quali sono «cave di limitate dimensioni territoriali, le quali, in ragione delle peculiari caratteristiche morfologiche che le contraddistinguono, non sono ormai coltivabili singolarmente e risultano in parte incorporate all'interno di una stessa unita' produttiva insieme a cave pubbliche, soggette a concessioni comunali»; 2. In attuazione di quanto sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza 228/2016, occorre prevedere la revisione delle modalita' con le quali si autorizza la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti sia beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, sia beni estimati. Nel ribadire il principio del ricorso alla procedura di evidenza pubblica per la concessione del bene appartenente al patrimonio indisponibile comunale, si rende opportuno operare delle distinzioni in base alle quote di proprieta' pubblica e di beni estimati delle aree estrattive interessate; 3. Al fine di garantire il razionale e sostenibile sfruttamento della risorsa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza sul lavoro, si prevede che il comune individui i siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni; 4. E' necessario inserire la previsione dell'acquisizione al patrimonio pubblico dei siti estrattivi appartenenti ai privati nel caso in cui questi non intendano esercitare l'attivita' di coltivazione del sito, ne' trasferire a terzi tale facolta' per la costituzione del consorzio; 5. L'intervento normativo incide sui contenuti della convenzione per il prolungamento delle concessioni e autorizzazioni in essere; 6. Ferme restando le condizioni di sicurezza del sito estrattivo e qualora non sia compromessa la fattibilita' del progetto di coltivazione, si prevede la possibilita' di sospensione anche parziale dell'attivita' di coltivazione; 7. Nel caso di subingresso nelle coltivazioni si prevede a carico del cedente l'autorizzazione l'obbligo di presentare gli elaborati di rilievo aggiornati, nonche' una dichiarazione che attesti di aver ottemperato agli obblighi contributivi; 8. Dall'esigenza di quantificare in maniera oggettiva e precisa il materiale estratto, sia nella forma di materia prima, sia di derivato, anche ai fini del calcolo del contributo di estrazione, si prevede che, tra gli obblighi informativi a carico del titolare dell'autorizzazione, vi sia quello di produrre una relazione tecnica asseverata dal direttore lavori, corredata altresi' dagli elaborati di rilievo del sito estrattivo. Nel caso di coltivazione di pietre ornamentali tali elaborati dovranno essere prodotti secondo specifiche tecnologie per il rilevamento delle geometrie di scavo. Per il distretto apuo-versiliese il titolare dell'autorizzazione e' altresi' tenuto alla pesatura del materiale estratto tramite la pesa pubblica situata all'interno del territorio comunale. Qualora all'interno del comune non sia presente una pesa pubblica, il calcolo del contributo di estrazione e' effettuato sulla base degli elaborati di rilievo suddetti; 9. In sede di presentazione della domanda di autorizzazione e' opportuno inserire la verifica circa la regolarita' contributiva, da accertare d'ufficio con l'acquisizione del documento unico di regolarita' contributiva (DURC); 10. E' opportuna la revisione della soglia dei 1000 metri cubi indicata all'art. 23 della legge regionale n. 35/2015, che comporta conseguenze in ordine alla decadenza dell'autorizzazione, in quanto si tratta di un limite generale e determinato in termini quantitativi assoluti che non tiene conto delle diverse dimensioni delle cave. Vengono introdotti pertanto dei limiti proporzionali, precisando che si tratta di difformita' di escavazione rispetto al progetto di coltivazione, entro le quantita' autorizzate; viene inoltre innalzato a 9.500 metri cubi il limite oltre il quale e' comunque necessaria una nuova autorizzazione; 11. E' opportuno disciplinare la fattispecie del giacimento potenziale, quale porzione di suolo o sottosuolo, che necessita di un successivo approfondimento a livello comunale per un'eventuale attivita' estrattiva; 12. Si introduce una deroga per i canoni e i contributi di estrazione con riferimento a concessioni rilasciate a seguito di gara pubblica prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 35/2015; in tal caso canoni e contributi si applicano nella misura definita dal comune cosi' come risulta nei provvedimenti di concessione e autorizzazione; in caso di nuova concessione si applicano nella misura prevista dall'art. 36 della legge regionale n. 35/2015; 13. Si ritiene opportuno incrementare da due a tre anni la durata massima della proroga del provvedimento di autorizzazione da parte del comune, al solo fine di consentire il completamento dei lavori gia' autorizzati; 14. Per consentire l'incremento del termine di scadenza dell'autorizzazione o della concessione, si stabilisce che nella convenzione sia previsto l'impegno alla lavorazione nel sistema produttivo locale di almeno il 50 per cento del materiale da taglio; inoltre nella concessione potra' adesso essere inserito anche l'impegno a sviluppare progetti di interesse generale che possano avere un impatto positivo sia sull'occupazione, sia sull'ambiente e sulle infrastrutture; 15. Al fine di rappresentare le problematiche ambientali, sociali e produttive del distretto, elaborare proposte di intervento per la promozione della filiera produttiva locale, per la valorizzazione del materiale da estrazione e per la promozione di interventi a favore della sostenibilita' delle attivita' di estrazione, si prevede la costituzione del Comitato del distretto apuo-versiliese; 16. Si rende necessaria, altresi', la costituzione di un nucleo tecnico di valutazione con il compito di esprimere un parere ai comuni, ai fini delle valutazioni di competenza, relativo ai piani economico finanziari; 17. La scadenza dei termini dell'art. 58-bis della legge regionale n. 35/2015 comporta la conclusione del periodo in cui si permette di evitare l'applicazione della decadenza dell'autorizzazione e della concessione; e' opportuno il differimento di tale termine in modo da permettere la prosecuzione delle attivita' estrattive, evitando impatti occupazionali negativi; coerentemente si rende necessario modificare l'art. 239-bis della legge regionale n. 65/2014; 18. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Modifiche al preambolo della legge regionale n. 35/2015 1. Dopo il punto 7 del preambolo della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla legge regionale n. 104/1995, legge regionale n. 65/1997, legge regionale n. 78/1998, legge regionale n. 10/2010 e legge regionale n. 65/2014), e' inserito il seguente: «7-bis. Ferme restando le condizioni di sicurezza del sito estrattivo e qualora non sia compromessa la fattibilita' del progetto di coltivazione, si prevede la possibilita' di sospensione, anche parziale, dell'attivita' di coltivazione; 2. Dopo il punto 7-bis del preambolo della legge regionale n. 35/2015 e' inserito il seguente: 7-ter. Nel caso di subingresso nelle coltivazioni si prevede a carico del cedente l'autorizzazione l'obbligo di presentare gli elaborati di rilievo aggiornati, nonche' una dichiarazione con cui si attesta di aver ottemperato agli obblighi contributivi di cui agli articoli 27 e 36;». 3. Dopo il punto 9 del preambolo della legge regionale n. 35/2015 e' inserito il seguente: «9-bis. Dall'esigenza di quantificare in maniera oggettiva e precisa il materiale estratto, sia nella forma di materia prima, sia di derivato, anche ai fini del calcolo del contributo di estrazione, si prevede che, tra gli obblighi informativi a carico del titolare dell'autorizzazione, vi sia quello di produrre altresi' gli elaborati di rilievo del sito estrattivo. Nel caso di coltivazione di pietre ornamentali tali elaborati dovranno essere prodotti secondo specifiche tecnologie per il rilevamento delle geometrie di scavo. Per il distretto apuo-versiliese il titolare dell'autorizzazione e' altresi' tenuto alla pesatura del materiale estratto tramite la pesa pubblica situata all'interno del territorio comunale. Qualora all'interno del comune non sia presente una pesa pubblica il calcolo del contributo di estrazione e' effettuato sulla base degli elaborati di rilievo suddetti. La mancata presentazione degli elaborati di rilievo puo' essere causa di sospensione dell'autorizzazione.». 4. Il punto 18 del preambolo della legge regionale n. 35/2015 e' sostituito dal seguente: «18. La Corte costituzionale con la sentenza 20 settembre 2016, n. 228, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 dell'art. 32 della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati, poiche' l'individuazione della natura pubblica o privata dei beni appartiene all' "ordinamento civile" ovvero alla competenza statale. La Corte costituzionale con la sentenza n. 228/2016 ha riconosciuto che la disciplina relativa ai beni estimati di cui all'editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1751 si fonda sulla necessita' di salvaguardare le particolarita' storiche, giuridiche ed economiche che caratterizzano tali beni ed il loro territorio, affermando altresi' la validita' della ricostruzione dell'effettivo regime giuridico di tali beni i quali sono "cave di limitate dimensioni territoriali, le quali, in ragione delle peculiari caratteristiche morfologiche che le contraddistinguono, non sono ormai coltivabili singolarmente e risultano in parte incorporate all'interno di una stessa unita' produttiva insieme a cave pubbliche, soggette a concessioni comunali".». 5. Dopo il punto 18 del preambolo della legge regionale n. 35/2015 e' inserito il seguente: «18-bis. A seguito di quanto sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 228/2016 si prevede la revisione delle modalita' con le quali si autorizza la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale; 6. Dopo il punto 18-bis del preambolo della legge regionale n. 35/2015 e' inserito il seguente: 18-ter. Il comune, al fine di garantire il razionale e sostenibile sfruttamento della risorsa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza sul lavoro, individua i siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni da coltivare in maniera unitaria ed il procedimento che ne garantisce la coltivazione; 7. Dopo il punto 18-ter del preambolo della legge regionale n. 35/2015 e' inserito il seguente: 18-quater. E' necessario prevedere la possibilita' di acquisizione al patrimonio pubblico del sito estrattivo in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale e altri beni nel caso in cui l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune sia prevalente; 8. Al terzo periodo del punto 23 del preambolo della legge regionale n. 35/2015 le parole: «da stipulare entro il 31 gennaio 2017» sono soppresse. 9. Al punto 31 del preambolo della legge regionale n. 35/2015 dopo le parole: «distretto produttivo apuo-versiliese,» sono inserite le seguenti: «ovvero il Comitato del distretto apuo-versiliese,». 10. Dopo il punto 31 del preambolo della legge regionale n. 35/2015 e' inserito il seguente: «31-bis. Si rende necessaria, inoltre, la previsione di un nucleo tecnico di valutazione con il compito di esprimere un parere ai comuni ai fini delle valutazioni di competenza relativi ai piani economico finanziari;».