(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 39  del
                           9 agosto 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello Statuto; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale 20 settembre 2016,  n.
228; 
  Vista la legge regionale 25 marzo  2015,  n.  35  (Disposizioni  in
materia di cave. Modifiche alla legge regionale  n.  104/1995,  legge
regionale n. 65/1997, legge regionale n. 78/1998, legge regionale  n.
10/2010 e legge regionale n. 65/2014); 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
espresso nella seduta del 15 maggio 2017; 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1. L'intervento normativo  si  rende  necessario  a  seguito  della
sentenza della Corte costituzionale 20 settembre 2016, n. 228, che ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2  dell'art.  32
della legge regionale n. 35/2015, per la parte in  cui  qualifica  la
natura giuridica di beni  estimati,  poiche'  l'individuazione  della
natura, pubblica o  privata,  dei  beni  appartiene  all'«ordinamento
civile», ovvero alla competenza statale. La Corte  costituzionale  ha
riconosciuto che la disciplina dettata  con  la  legge  regionale  n.
35/2015, per quanto attiene ai beni estimati di cui all'editto  della
duchessa Maria  Teresa  Cybo  Malaspina  del  1751,  si  fonda  sulla
necessita' di salvaguardare le particolarita' storiche, giuridiche ed
economiche che  caratterizzano  tali  beni  ed  il  loro  territorio,
affermando altresi' la validita' della  ricostruzione  dell'effettivo
regime giuridico  di  tali  beni  i  quali  sono  «cave  di  limitate
dimensioni  territoriali,  le  quali,  in  ragione  delle   peculiari
caratteristiche morfologiche  che  le  contraddistinguono,  non  sono
ormai coltivabili singolarmente  e  risultano  in  parte  incorporate
all'interno di una stessa unita' produttiva insieme a cave pubbliche,
soggette a concessioni comunali»; 
  2. In attuazione di quanto sancito dalla Corte  costituzionale  con
la sentenza 228/2016, occorre prevedere la revisione delle  modalita'
con le quali si autorizza la coltivazione di siti estrattivi  in  cui
sono presenti  sia  beni  appartenenti  al  patrimonio  indisponibile
comunale, sia beni estimati. Nel ribadire il  principio  del  ricorso
alla procedura di evidenza  pubblica  per  la  concessione  del  bene
appartenente al patrimonio indisponibile comunale, si rende opportuno
operare delle distinzioni in base alle quote di proprieta' pubblica e
di beni estimati delle aree estrattive interessate; 
  3. Al fine di garantire il  razionale  e  sostenibile  sfruttamento
della risorsa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza sul lavoro,
si prevede che il comune individui i  siti  estrattivi  in  cui  sono
presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del  comune  e
altri beni; 
  4.  E'  necessario  inserire  la  previsione  dell'acquisizione  al
patrimonio pubblico dei siti estrattivi appartenenti ai  privati  nel
caso  in  cui  questi  non  intendano   esercitare   l'attivita'   di
coltivazione del sito, ne' trasferire a terzi tale  facolta'  per  la
costituzione del consorzio; 
  5. L'intervento normativo incide sui  contenuti  della  convenzione
per il prolungamento delle concessioni e autorizzazioni in essere; 
  6. Ferme restando le condizioni di sicurezza del sito estrattivo  e
qualora  non  sia  compromessa  la  fattibilita'  del   progetto   di
coltivazione,  si  prevede  la  possibilita'  di  sospensione   anche
parziale dell'attivita' di coltivazione; 
  7. Nel caso di subingresso nelle coltivazioni si prevede  a  carico
del cedente l'autorizzazione l'obbligo di presentare gli elaborati di
rilievo aggiornati, nonche' una dichiarazione  che  attesti  di  aver
ottemperato agli obblighi contributivi; 
  8. Dall'esigenza di quantificare in maniera oggettiva e precisa  il
materiale  estratto,  sia  nella  forma  di  materia  prima,  sia  di
derivato, anche ai fini del calcolo del contributo di estrazione,  si
prevede che, tra gli  obblighi  informativi  a  carico  del  titolare
dell'autorizzazione, vi sia quello di produrre una relazione  tecnica
asseverata dal direttore lavori, corredata altresi'  dagli  elaborati
di rilievo del sito estrattivo. Nel caso di  coltivazione  di  pietre
ornamentali  tali  elaborati   dovranno   essere   prodotti   secondo
specifiche tecnologie per il rilevamento delle  geometrie  di  scavo.
Per il distretto apuo-versiliese il titolare  dell'autorizzazione  e'
altresi' tenuto alla pesatura del materiale estratto tramite la  pesa
pubblica  situata  all'interno  del  territorio   comunale.   Qualora
all'interno del comune non sia presente una pesa pubblica, il calcolo
del contributo di estrazione e' effettuato sulla base degli elaborati
di rilievo suddetti; 
  9. In sede di presentazione  della  domanda  di  autorizzazione  e'
opportuno inserire la verifica circa la regolarita' contributiva,  da
accertare  d'ufficio  con  l'acquisizione  del  documento  unico   di
regolarita' contributiva (DURC); 
  10. E' opportuna la revisione della  soglia  dei  1000  metri  cubi
indicata all'art. 23 della legge regionale n. 35/2015,  che  comporta
conseguenze in ordine alla decadenza dell'autorizzazione,  in  quanto
si tratta di un limite generale e determinato in termini quantitativi
assoluti che non tiene conto delle  diverse  dimensioni  delle  cave.
Vengono introdotti pertanto dei limiti proporzionali, precisando  che
si tratta di difformita'  di  escavazione  rispetto  al  progetto  di
coltivazione, entro le quantita' autorizzate; viene inoltre innalzato
a 9.500 metri cubi il limite oltre il quale  e'  comunque  necessaria
una nuova autorizzazione; 
  11.  E'  opportuno  disciplinare  la  fattispecie  del   giacimento
potenziale, quale porzione di suolo o sottosuolo, che necessita di un
successivo  approfondimento  a  livello  comunale  per   un'eventuale
attivita' estrattiva; 
  12. Si introduce  una  deroga  per  i  canoni  e  i  contributi  di
estrazione con riferimento a concessioni rilasciate a seguito di gara
pubblica prima  dell'entrata  in  vigore  della  legge  regionale  n.
35/2015; in tal caso canoni e contributi si  applicano  nella  misura
definita  dal  comune  cosi'  come  risulta  nei   provvedimenti   di
concessione  e  autorizzazione;  in  caso  di  nuova  concessione  si
applicano nella misura prevista dall'art. 36 della legge regionale n.
35/2015; 
  13. Si ritiene opportuno incrementare da due a tre anni  la  durata
massima della proroga del provvedimento di  autorizzazione  da  parte
del comune, al solo fine di consentire il  completamento  dei  lavori
gia' autorizzati; 
  14.  Per  consentire   l'incremento   del   termine   di   scadenza
dell'autorizzazione o della  concessione,  si  stabilisce  che  nella
convenzione sia  previsto  l'impegno  alla  lavorazione  nel  sistema
produttivo locale di almeno il 50 per cento del materiale da  taglio;
inoltre  nella  concessione  potra'  adesso  essere  inserito   anche
l'impegno a sviluppare progetti di  interesse  generale  che  possano
avere un impatto positivo sia sull'occupazione, sia  sull'ambiente  e
sulle infrastrutture; 
  15. Al fine di rappresentare le problematiche ambientali, sociali e
produttive del distretto, elaborare proposte  di  intervento  per  la
promozione della filiera produttiva locale, per la valorizzazione del
materiale da estrazione e per la promozione di  interventi  a  favore
della sostenibilita' delle attivita' di  estrazione,  si  prevede  la
costituzione del Comitato del distretto apuo-versiliese; 
  16. Si rende necessaria, altresi', la  costituzione  di  un  nucleo
tecnico di valutazione con il  compito  di  esprimere  un  parere  ai
comuni, ai fini delle valutazioni di competenza,  relativo  ai  piani
economico finanziari; 
  17. La scadenza dei termini dell'art. 58-bis della legge  regionale
n. 35/2015 comporta la conclusione del periodo in cui si permette  di
evitare l'applicazione della decadenza  dell'autorizzazione  e  della
concessione; e' opportuno il differimento di tale termine in modo  da
permettere  la  prosecuzione  delle  attivita'  estrattive,  evitando
impatti occupazionali negativi;  coerentemente  si  rende  necessario
modificare l'art. 239-bis della legge regionale n. 65/2014; 
  18. Al fine di consentire una rapida attivazione  degli  interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua  entrata
in vigore  il  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al preambolo della legge regionale n. 35/2015 
 
  1. Dopo il punto 7 del preambolo della  legge  regionale  25  marzo
2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave.  Modifiche  alla  legge
regionale n. 104/1995, legge regionale n. 65/1997, legge regionale n.
78/1998, legge regionale n. 10/2010 e legge regionale n. 65/2014), e'
inserito il seguente: 
    «7-bis. Ferme  restando  le  condizioni  di  sicurezza  del  sito
estrattivo e qualora non sia compromessa la fattibilita' del progetto
di coltivazione, si prevede la  possibilita'  di  sospensione,  anche
parziale, dell'attivita' di coltivazione; 
  2. Dopo il punto 7-bis  del  preambolo  della  legge  regionale  n.
35/2015 e' inserito il seguente: 
    7-ter. Nel caso di subingresso nelle coltivazioni  si  prevede  a
carico del  cedente  l'autorizzazione  l'obbligo  di  presentare  gli
elaborati di rilievo aggiornati, nonche' una dichiarazione con cui si
attesta di aver ottemperato agli obblighi contributivi  di  cui  agli
articoli 27 e 36;». 
  3. Dopo il punto 9 del preambolo della legge regionale  n.  35/2015
e' inserito il seguente: 
    «9-bis. Dall'esigenza di  quantificare  in  maniera  oggettiva  e
precisa il materiale estratto, sia nella forma di materia prima,  sia
di derivato, anche ai fini del calcolo del contributo di  estrazione,
si prevede che, tra gli obblighi informativi a  carico  del  titolare
dell'autorizzazione, vi sia quello di produrre altresi' gli elaborati
di rilievo del sito estrattivo. Nel caso di  coltivazione  di  pietre
ornamentali  tali  elaborati   dovranno   essere   prodotti   secondo
specifiche tecnologie per il rilevamento delle  geometrie  di  scavo.
Per il distretto apuo-versiliese il titolare  dell'autorizzazione  e'
altresi' tenuto alla pesatura del materiale estratto tramite la  pesa
pubblica  situata  all'interno  del  territorio   comunale.   Qualora
all'interno del comune non sia presente una pesa pubblica il  calcolo
del contributo di estrazione e' effettuato sulla base degli elaborati
di rilievo suddetti. La  mancata  presentazione  degli  elaborati  di
rilievo puo' essere causa di sospensione dell'autorizzazione.». 
  4. Il punto 18 del preambolo della legge regionale  n.  35/2015  e'
sostituito dal seguente: 
    «18. La Corte costituzionale con la sentenza 20  settembre  2016,
n. 228, ha dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  del  comma  2
dell'art. 32 della presente legge, per la parte in cui  qualifica  la
natura giuridica di beni  estimati,  poiche'  l'individuazione  della
natura pubblica o  privata  dei  beni  appartiene  all'  "ordinamento
civile" ovvero alla competenza statale. La Corte  costituzionale  con
la sentenza n. 228/2016 ha riconosciuto che la disciplina relativa ai
beni estimati di cui all'editto  della  duchessa  Maria  Teresa  Cybo
Malaspina del 1751 si fonda  sulla  necessita'  di  salvaguardare  le
particolarita' storiche, giuridiche ed economiche che  caratterizzano
tali beni ed il loro territorio,  affermando  altresi'  la  validita'
della ricostruzione dell'effettivo regime giuridico di  tali  beni  i
quali sono "cave di limitate dimensioni territoriali,  le  quali,  in
ragione  delle  peculiari   caratteristiche   morfologiche   che   le
contraddistinguono,  non  sono  ormai  coltivabili  singolarmente   e
risultano in parte  incorporate  all'interno  di  una  stessa  unita'
produttiva  insieme  a  cave  pubbliche,   soggette   a   concessioni
comunali".». 
  5. Dopo il punto 18 del preambolo della legge regionale n.  35/2015
e' inserito il seguente: 
    «18-bis. A seguito di quanto sancito dalla  Corte  costituzionale
con la sentenza n. 228/2016 si prevede la revisione  delle  modalita'
con le quali si autorizza la coltivazione di siti estrattivi  in  cui
sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale; 
  6. Dopo il punto 18-bis del  preambolo  della  legge  regionale  n.
35/2015 e' inserito il seguente: 
    18-ter.  Il  comune,  al  fine  di  garantire  il   razionale   e
sostenibile sfruttamento della risorsa, nel rispetto delle condizioni
di sicurezza sul lavoro, individua i  siti  estrattivi  in  cui  sono
presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del  comune  e
altri beni da coltivare in maniera unitaria ed il procedimento che ne
garantisce la coltivazione; 
  7. Dopo il punto 18-ter del  preambolo  della  legge  regionale  n.
35/2015 e' inserito il seguente: 
    18-quater.   E'   necessario   prevedere   la   possibilita'   di
acquisizione al patrimonio pubblico del sito estrattivo in  cui  sono
presenti beni appartenenti al  patrimonio  indisponibile  comunale  e
altri beni nel caso in cui  l'estensione  del  bene  appartenente  al
patrimonio indisponibile del comune sia prevalente; 
  8. Al  terzo  periodo  del  punto  23  del  preambolo  della  legge
regionale n. 35/2015 le parole: «da stipulare  entro  il  31  gennaio
2017» sono soppresse. 
  9. Al punto 31 del preambolo della legge regionale n. 35/2015  dopo
le parole: «distretto produttivo apuo-versiliese,» sono  inserite  le
seguenti: «ovvero il Comitato del distretto apuo-versiliese,». 
  10. Dopo il punto 31 del preambolo della legge regionale n. 35/2015
e' inserito il seguente: 
    «31-bis. Si rende necessaria, inoltre, la previsione di un nucleo
tecnico di valutazione con il  compito  di  esprimere  un  parere  ai
comuni ai fini delle valutazioni  di  competenza  relativi  ai  piani
economico finanziari;».