(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 40 del 14 agosto 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis); 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), p), v) e z), dello statuto; 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Vista la legge 23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  «legge
finanziaria 2010») e, in particolare, l'art. 2, comma 186-bis; 
  Vista la legge regionale  28  dicembre  2011,  n.  69  (Istituzione
dell'Autorita' idrica toscana e delle autorita' per  il  servizio  di
gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali
n. 25/1998, n. 61/2007,  n.  20/2006,  n.  30/2005,  n.  91/1998,  n.
35/2011 e n. 14/2007); 
 
                             Considerato 
                            quanto segue: 
 
  1. L'Ambito territoriale ottimale (ATO) Toscana Costa ha  da  tempo
avviato un complesso percorso che prevede, da un lato l'aggiornamento
del piano straordinario degli interventi, dall'altro il completamento
del processo di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti  del
territorio di riferimento ad un gestore unico. 
  2. Con la deliberazione di  indirizzo  19  dicembre  2018,  n.  14,
l'assemblea dell'ATO Toscana Costa ha stabilito, ritenendo  opportuno
approfondire anche la fattibilita' di un  eventuale  affidamento  «in
house»: «di avviare, in esito agli interventi  di  aggiornamento  del
vigente Piano straordinario ed al nuovo piano degli  investimenti  ad
esso correlato, un'approfondita analisi tecnico-economica e giuridica
su possibili  modelli  organizzativi  e  gestionali  di  RetiAmbiente
S.p.A. anche alternativi a quelli attuali». 
  3. L'assemblea dell'ATO Toscana  Costa  ha  stabilito  pertanto  la
necessita' di attivare quanto segue: 
  «una valutazione sulla attualita' delle motivazioni poste alla base
della scelta delle modalita' di affidamento sino ad ora prescelte  e,
rispetto ad esse, sulle possibili ragioni di congruita' economica  di
un modello "in house", dando conto delle ragioni del mancato  ricorso
al mercato, nonche' dei benefici  per  la  collettivita',  anche  con
riferimento  agli  obiettivi  di  universalita'  e   socialita',   di
efficienza, di economicita' e di qualita' del  servizio,  nonche'  di
ottimale impiego delle risorse pubbliche. Al riguardo dovra', quindi,
essere svolta una analisi, ai sensi di quanto previsto dall'art.  192
del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  (Attuazione  delle
direttive 2014/23/ UE, 2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione
dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e   sulle
procedure d'appalto degli  enti  erogatoci  nei  settori  dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi  postali,  nonche'  per  il
riordino della disciplina vigente in materia  di  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture); 
  una   valutazione   giuridica,   relativamente   all'obiettivo   di
valorizzare il controllo pubblico sullo svolgimento  del  servizio  e
sul piano dell'efficienza  amministrativa  e  del  razionale  impiego
delle risorse  pubbliche.  Al  riguardo  dovra'  essere  valutata  la
coerenza  dell'assetto  che  sara'  assunto  da  RetiAmbiente  S.p.A.
rispetto al suddetto obiettivo». 
  4. Il percorso sopra richiamato, attualmente in fase di attuazione,
e' condizione necessaria ai  fini  della  decisione  che  l'assemblea
dovra' adottare in merito alla modalita' di affidamento del  servizio
di gestione integrata dei  rifiuti  urbani  nell'ATO  Toscana  Costa,
ragione per cui, con la deliberazione assembleare di cui sopra,  tale
decisione e' stata sospesa. 
  5.  E'  necessario  assicurare  la  conclusione  del  percorso   di
affidamento senza soluzione di continuita' e, a tale fine,  prorogare
l'incarico dell'attuale direttore generale per un periodo  di  almeno
dodici mesi dalla sua scadenza. 
  6. E' necessario altresi'  adeguare  le  disposizioni  relative  al
direttore generale in  analogia  con  quanto  gia'  disposto  per  il
direttore dell'Autorita' idrica toscana (AIT). 
  7. In considerazione della necessita' di prorogare  l'incarico  del
direttore  generale  dell'Autorita'  per  il  servizio  di   gestione
integrata dei rifiuti urbani  dell'ATO  Toscana  Costa,  al  fine  di
assicurare la continuita' di tale figura nell'ambito del percorso  di
affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, si
prevede l'entrata in vigore anticipata rispetto ai tempi ordinari. 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
              Direttore generale. Modifiche all'art. 37 
                  della legge regionale n. 69/2011 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 28 dicembre  2011,
n. 69 (Istituzione dell'Autorita' idrica toscana  e  delle  autorita'
per il servizio di gestione integrata dei rifiuti  urbani.  Modifiche
alle leggi regionali n. 25/1998, n. 61/2007, n. 20/2006, n.  30/2005,
n. 91/1998, n. 35/2011 e n. 14/2007), dopo le parole:  «d'intesa  con
il presidente della giunta regionale,»  sono  aggiunte  le  seguenti:
«nell'ambito di una rosa di tre candidati, individuati, ad  esito  di
procedura comparativa pubblica,». 
  2. Al comma 3 dell'art. 37 della  legge  regionale  n.  69/2011  le
parole  «di  sette  anni  non  rinnovabile»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «di cinque anni».