(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
           Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 28 agosto 2019) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme  per  la  protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); 
  Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6  (Disposizioni  per  la
programmazione   faunistica   e   per   l'esercizio    dell'attivita'
venatoria); 
  Visto l'art. 3, comma 1, lettera j-sexies), punti da 1 a  5,  della
legge regionale n. 6/2008, il quale prevede in capo alla  Regione  la
funzione di organizzazione degli esami  per  il  conseguimento  delle
abilitazioni a dirigente  venatorio,  all'esercizio  venatorio,  alla
caccia di selezione agli  ungulati,  alla  caccia  tradizionale  agli
ungulati, ivi compresa la caccia agli ungulati con cani da seguita  e
a conduttore di cani da traccia; 
  Visto l'art. 29, comma 1, della legge regionale n. 6/2008, il quale
prevede che per la partecipazione agli  esami  per  il  conseguimento
delle abilitazioni di cui all'art. 3,  comma  1,  lettera  j-sexies),
punti da 1 a 5, e' richiesto l'attestato di  frequenza  di  un  corso
preparatorio  organizzato   dalle   associazioni   venatorie,   dalle
organizzazioni  professionali  agricole  o  dalle   associazioni   di
protezione ambientale; 
  Visto l'art. 29, comma 1-bis, della legge regionale n.  6/2008,  il
quale prevede che la Regione concede incentivi fino al 100 per  cento
della spesa ritenuta ammissibile ai  soggetti  di  cui  al  comma  1,
dell'art. 29, della legge regionale n. 6/2008,  per  l'organizzazione
dei corsi preparatori di cui al medesimo comma 1; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 gennaio 2018, n. 4
con la quale si sono individuati, nel rispetto dei requisiti previsti
dall'art. 29 suddetto e dalla normativa regionale vigente, i  criteri
per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al comma 1  del  su
citato art. 29; 
  Visto l'art. 39, comma 1, lettera h-bis), della legge regionale  n.
6/2008, il quale prevede che in esecuzione dell'art. 29, comma 1-bis,
della legge medesima, sono individuati i criteri e le  modalita'  per
la concessione degli incentivi  per  l'attivita'  di  formazione  dei
dirigenti venatori e dei cacciatori; 
  Visto il Documento di economia e  finanza  regionale  (DEFR)  2018,
approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 13 dicembre 2017,
n. 67, recante, tra gli obiettivi strategici e i principali risultati
attesi,  la  predisposizione  di  nuovi  interventi  normativi  e  di
pianificazione; 
  Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalita' per  la
concessione  degli   incentivi   per   l'organizzazione   dei   corsi
preparatori per il conseguimento delle abilitazioni di  cui  all'art.
3, comma 1, lettera j-sexies, punti da 1 a 5, della  legge  regionale
n. 6/2008 in attuazione degli articoli 29, comma 1-bis e 39, comma 1,
lettera h-bis), della medesima legge» e ritenuto di emanarlo; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso) e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di Governo della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2019, n.
1071; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento recante criteri e  modalita'  per  la
concessione  degli   incentivi   per   l'organizzazione   dei   corsi
preparatori per il conseguimento delle abilitazioni di  cui  all'art.
3, comma 1, lettera j-sexies, punti da 1 a 5, della  legge  regionale
n. 6/2008 in attuazione degli articoli 29, comma 1-bis e 39, comma 1,
lettera  h-bis),  della  medesima  legge»  nel  testo  allegato   che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                               FEDRIGA