(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 28 agosto 2019) IL PRESIDENTE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria); Visto l'art. 3, comma 1, lettera j-sexies), punti da 1 a 5, della legge regionale n. 6/2008, il quale prevede in capo alla Regione la funzione di organizzazione degli esami per il conseguimento delle abilitazioni a dirigente venatorio, all'esercizio venatorio, alla caccia di selezione agli ungulati, alla caccia tradizionale agli ungulati, ivi compresa la caccia agli ungulati con cani da seguita e a conduttore di cani da traccia; Visto l'art. 29, comma 1, della legge regionale n. 6/2008, il quale prevede che per la partecipazione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera j-sexies), punti da 1 a 5, e' richiesto l'attestato di frequenza di un corso preparatorio organizzato dalle associazioni venatorie, dalle organizzazioni professionali agricole o dalle associazioni di protezione ambientale; Visto l'art. 29, comma 1-bis, della legge regionale n. 6/2008, il quale prevede che la Regione concede incentivi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai soggetti di cui al comma 1, dell'art. 29, della legge regionale n. 6/2008, per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al medesimo comma 1; Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 gennaio 2018, n. 4 con la quale si sono individuati, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 29 suddetto e dalla normativa regionale vigente, i criteri per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al comma 1 del su citato art. 29; Visto l'art. 39, comma 1, lettera h-bis), della legge regionale n. 6/2008, il quale prevede che in esecuzione dell'art. 29, comma 1-bis, della legge medesima, sono individuati i criteri e le modalita' per la concessione degli incentivi per l'attivita' di formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori; Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 13 dicembre 2017, n. 67, recante, tra gli obiettivi strategici e i principali risultati attesi, la predisposizione di nuovi interventi normativi e di pianificazione; Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione degli incentivi per l'organizzazione dei corsi preparatori per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera j-sexies, punti da 1 a 5, della legge regionale n. 6/2008 in attuazione degli articoli 29, comma 1-bis e 39, comma 1, lettera h-bis), della medesima legge» e ritenuto di emanarlo; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Su conforme deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2019, n. 1071; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione degli incentivi per l'organizzazione dei corsi preparatori per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera j-sexies, punti da 1 a 5, della legge regionale n. 6/2008 in attuazione degli articoli 29, comma 1-bis e 39, comma 1, lettera h-bis), della medesima legge» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA