(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n.  39  -  Seconda  Serie  della
               Regione Piemonte del 26 settembre 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme
contenute nell'art. 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30  dicembre
2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio  2019-2021),
in conformita'  ai  criteri  e  ai  parametri  deliberati,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni
per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della  Repubblica  alla   legge
costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3),  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano (repertorio n. 56/CSR  del  3  aprile
2019), di seguito denominata intesa. 
  2. Sono oggetto della disciplina di cui al  comma  1,  gli  assegni
vitalizi e le quote di assegno vitalizio di  cui  al  capo  II  della
legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in  materia  di
trattamento  indennitario  dei  Consiglieri  regionali),  di  seguito
denominati assegni vitalizi,  considerando  il  loro  importo  lordo,
senza tenere conto delle riduzioni temporanee  disposte  dalla  legge
regionale 15 dicembre 2014, n. 21 (Riduzione dell'assegno vitalizio). 
  3. Il comma  2  si  applica  agli  assegni  vitalizi  in  corso  di
erogazione, non ancora erogati o sospesi ai sensi dell'art.  5  della
legge regionale 24/2001 oppure esclusi ai sensi dell'art. 5-bis della
legge  regionale  28  dicembre  2011,  n.  25  (Modifica  alle  leggi
regionali 13 ottobre 1972, n.  10  «Determinazione  delle  indennita'
spettanti ai membri  del  Consiglio  e  della  Giunta  regionali»,  3
settembre  2001,  n.  24  «Disposizioni  in  materia  di  trattamento
indennitario dei Consiglieri regionali» e 31  dicembre  2010,  n.  27
«Rideterminazione dell'indennita' dei Consiglieri regionali»).