(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 39 - Seconda Serie della Regione Piemonte del 26 settembre 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nell'art. 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), in conformita' ai criteri e ai parametri deliberati, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (repertorio n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata intesa. 2. Sono oggetto della disciplina di cui al comma 1, gli assegni vitalizi e le quote di assegno vitalizio di cui al capo II della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale 15 dicembre 2014, n. 21 (Riduzione dell'assegno vitalizio). 3. Il comma 2 si applica agli assegni vitalizi in corso di erogazione, non ancora erogati o sospesi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 24/2001 oppure esclusi ai sensi dell'art. 5-bis della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 «Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali», 3 settembre 2001, n. 24 «Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali» e 31 dicembre 2010, n. 27 «Rideterminazione dell'indennita' dei Consiglieri regionali»).