(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 9 ottobre 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera e), dello Statuto; Vista la legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilita'); Considerato quanto segue: 1. Sulla base della normativa nazionale e regionale vigente, con particolare riferimento a quanto contenuto nella l.r. 60/2017, l'accertamento sanitario della condizione di disabilita' e' attualmente svolto da una commissione unica di accertamento, costituita presso i servizi dell'azienda unita' sanitaria locale (USL) che svolgono funzioni in materia medico legale; 2. Tale commissione e' composta, secondo quanto disposto dall'art. 6 della 1.r. 60/2017, in modo da rappresentare le specifiche professionalita' e competenze specialistiche di riferimento. In particolare, tra queste e' prevista, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b), della sopracitata l.r. 60/2017, la presenza di un medico, dipendente o convenzionato dell'azienda USL, scelto prioritariamente tra gli specialisti nella branca medica relativa alla patologia oggetto di accertamento; 3. Anche alla luce di alcune criticita' emerse in fase applicativa ed al fine di garantire la massima appropriatezza delle valutazioni effettuate dalle commissioni uniche di accertamento, risulta opportuno intervenire sulla disposizione citata affinche', all'interno delle predette commissioni, sia sempre garantita la presenza di un medico specialista nella branca medica di riferimento qualora, in sede di domanda, la persona interessata lo richieda; Approva la seguente legge: Art. 1 Commissione unica di accertamento. Modifiche all'art. 6 della l.r. 60/2017 1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilita') e' sostituita dalla seguente: «b) un medico dipendente o convenzionato dell'azienda USL. Qualora in sede di domanda la persona interessata lo richieda, il medico e' scelto tra gli specialisti della branca medica relativa alla patologia oggetto di accertamento;».