(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 46 del 9 ottobre 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera e), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale  18  ottobre  2017,  n.  60  (Disposizioni
generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilita'); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Sulla base della normativa nazionale e regionale vigente,  con
particolare  riferimento  a  quanto  contenuto  nella  l.r.  60/2017,
l'accertamento  sanitario  della   condizione   di   disabilita'   e'
attualmente  svolto  da  una  commissione  unica   di   accertamento,
costituita presso i  servizi  dell'azienda  unita'  sanitaria  locale
(USL) che svolgono funzioni in materia medico legale; 
    2.  Tale  commissione  e'  composta,  secondo   quanto   disposto
dall'art.  6  della  1.r.  60/2017,  in  modo  da  rappresentare   le
specifiche   professionalita'   e   competenze   specialistiche    di
riferimento.  In  particolare,  tra  queste  e'  prevista,  ai  sensi
dell'art. 6, comma 2, lettera b), della sopracitata l.r. 60/2017,  la
presenza di un medico, dipendente o convenzionato  dell'azienda  USL,
scelto prioritariamente  tra  gli  specialisti  nella  branca  medica
relativa alla patologia oggetto di accertamento; 
      3.  Anche  alla  luce  di  alcune  criticita'  emerse  in  fase
applicativa ed al fine di garantire la massima  appropriatezza  delle
valutazioni effettuate  dalle  commissioni  uniche  di  accertamento,
risulta opportuno intervenire sulla  disposizione  citata  affinche',
all'interno delle  predette  commissioni,  sia  sempre  garantita  la
presenza di un medico specialista nella branca medica di  riferimento
qualora, in sede di domanda, la persona interessata lo richieda; 
 
                               Approva 
                         la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                 Commissione unica di accertamento. 
               Modifiche all'art. 6 della l.r. 60/2017 
 
  1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 6 della legge  regionale  18
ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche
per le persone con disabilita') e' sostituita dalla seguente: 
  «b) un medico dipendente o convenzionato dell'azienda USL.  Qualora
in sede di domanda la persona interessata lo richieda, il  medico  e'
scelto  tra  gli  specialisti  della  branca  medica  relativa   alla
patologia oggetto di accertamento;».