(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 16 ottobre 2019) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la  legge  28  novembre  1965,  n.  1329  (Provvedimenti  per
l'acquisto di nuove macchine utensili); 
  Visto l'art. 3 della legge 28 maggio  1973,  n.  295  (Aumento  del
fondo di dotazione del Mediocredito centrale), secondo il quale,  tra
l'altro, e' istituito presso l'Istituto centrale  per  il  credito  a
medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione  di
contributi  al  pagamento  degli  interessi  sui  finanziamenti   che
istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con il Mediocredito
centrale concedono senza  o  con  parziale  ricorso  al  Mediocredito
stesso; 
  Visto l'art.  3  della  legge  19  dicembre  1983,  n.  696  (Norme
concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole
e  medie  imprese  e  l'amministrazione  straordinaria  delle  grandi
imprese in crisi), secondo il quale istituti ed  aziende  di  credito
sono autorizzati ad erogare direttamente alle  imprese  acquirenti  i
contributi concessi dall'Istituto centrale per  il  credito  a  medio
termine (Mediocredito centrale) a valere sulle  assegnazioni  statali
al  fondo  di  cui  all'art.  3  della  legge  n.  295/1973,  per  la
concessione  di  contributi  agli  interessi  sulle   operazioni   di
finanziamento relative agli acquisti di nuove macchine utensili o  di
produzione  ai  sensi  della  legge  28  novembre   1965,   n.   1329
(Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili); 
  Visto l'art. 19 del decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59), secondo il  quale,  salvo  quanto  precisato  dal
medesimo decreto legislativo, sono delegate  alle  regioni  tutte  le
funzioni  amministrative   dello   Stato   concernenti   la   materia
dell'industria,  incluse  quelle   inerenti   alla   concessione   di
agevolazioni,  contributi,  sovvenzioni,  incentivi  e  benefici   di
qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole  e
medie imprese e in particolare per il sostegno agli investimenti  per
impianti ed acquisto di macchine; 
  Visto in particolare l'art. 19, comma 5 del decreto legislativo  n.
112/1998, secondo il  quale,  salvo  quanto  precisato  dal  medesimo
decreto legislativo, i fondi che le leggi dello Stato destinano  alla
concessione di agevolazioni,  contributi,  sovvenzioni,  incentivi  e
benefici  di  qualsiasi  genere  all'industria  sono  erogati   dalle
regioni; 
  Visto l'art. 15, comma 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure
in materia di investimenti, delega al Governo per il  riordino  degli
incentivi all'occupazione e della normativa che  disciplina  l'INAIL,
nonche' disposizioni  per  il  riordino  degli  enti  previdenziali),
secondo il quale le agevolazioni a valere  sulle  operazioni  di  cui
alla legge n. 1329/1965 (di seguito «legge Sabatini») possono  essere
concesse anche nella forma del  contributo  in  conto  capitale,  con
limiti e modalita' stabiliti nell'esercizio delle funzioni  conferite
alle regioni  ai  sensi  dell'art.  19  del  decreto  legislativo  n.
112/1998; 
  Visto l'art. 6 del decreto  legislativo  23  aprile  2002,  n.  110
(Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia concernenti il  trasferimento  di  funzioni  in
materia di energia, miniere, risorse  geotermiche  e  incentivi  alle
imprese),   secondo   il   quale   sono   trasferite   alla   Regione
Friuli-Venezia Giulia,  per  la  parte  ancora  spettante,  tutte  le
funzioni in materia di  incentivi  alle  imprese  previste,  tra  gli
altri, dall'art. 19 del decreto legislativo n. 112/1998; 
  Vista la legge regionale 23 agosto 2002, n.  23  (Assestamento  del
bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'art.
18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e successive modifiche
e integrazioni; 
  Visto il comma 48 del  citato  art.  6  della  legge  regionale  n.
23/2002, che autorizza l'Amministrazione regionale a  concedere,  con
quote delle risorse assegnate al fondo per gli incentivi alle imprese
previsti  dall'art.  6  del  decreto  legislativo  n.   110/2002,   i
contributi sulle operazioni di cui alla legge Sabatini; 
  Visto il proprio decreto 23 giugno  2004,  n.  0205/Pres.,  con  il
quale  e'  stato  emanato  il  «Regolamento  concernente  criteri   e
modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge  28
novembre 1965, n. 1329 (Legge regionale n.  23/2002,  art.  6,  comma
49)», e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il testo  del  «Regolamento  concernente  la  concessione  di
contributi  per  agevolare  l'acquisizione  di   macchinari   tramite
operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione dell'art.
6,  comma  49,   della   legge   regionale   n.   23/2002   (Sabatini
Friuli-Venezia Giulia)» e ritenuto di emanarlo; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso); 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di Governo della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2019,  n.
1491; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'  emanato  il  «Regolamento  concernente  la  concessione  di
contributi  per  agevolare  l'acquisizione  di   macchinari   tramite
operazioni bancarie e di leasing finanziario, in attuazione dell'art.
6,  comma  49,   della   legge   regionale   n.   23/2002   (Sabatini
Friuli-Venezia Giulia)» nel  testo  allegato  che  costituisce  parte
integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                               FEDRIGA