(Pubblicato nel S.O. n. 28 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 21 ottobre 2019) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), che, nell'intento di valorizzare e promuovere le manifestazioni e gli eventi pubblici a carattere temporaneo e locale, espressione del territorio, della tradizione, della cultura e delle naturali forme di aggregazione e di socialita' proprie delle comunita' del Friuli-Venezia Giulia, autorizza la Regione, tra l'altro, ad individuare contributi ed altre forme di sostegno per semplificare le procedure burocratiche delle realta' che promuovono le attivita' suddette; Visto l'art. 2 della legge regionale sopra citata, che definisce come sagre e feste locali e fiere tradizionali, tutti gli eventi e le manifestazioni popolari aperti al pubblico, anche di carattere religioso, compresi quelli volti alla valorizzazione e somministrazione dei prodotti tipici del territorio e ad attivita' di intrattenimento; Visto, in particolare, l'art. 3 della legge regionale in argomento, ove si stabilisce che: la Regione concede contributi in conto capitale a favore delle pro loco, delle fondazioni e delle associazioni senza fine di lucro, che abbiano sede in comuni fino a 30.000 abitanti, per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria o di adeguamento alle normative vigenti di immobili ed impianti pubblici, destinati a sede dei soggetti beneficiari e ubicati nel territorio regionale, nonche' su immobili ed impianti privati, destinati allo svolgimento di sagre, feste locali e fiere tradizionali ubicati nel territorio regionale; la Regione concede contributi in conto capitale anche in favore dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria o di adeguamento alle normative vigenti di immobili ed impianti destinati agli eventi di cui all'art. 2 della legge regionale in argomento, di proprieta' o in disponibilita' dei comuni medesimi e non concessi agli enti di cui al comma precedente; con regolamento viene individuata la tipologia dei soggetti beneficiari, i criteri per la formazione della graduatoria, le modalita' di determinazione dell'importo di contributo spettante, i limiti di accesso al finanziamento, l'ammontare massimo di spesa ammissibile ai fini della determinazione, della concessione e dell'erogazione dei contributi in argomento, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto il testo del «Regolamento attuativo dell'art. 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.), per la concessione di contributi per interventi manutentivi delle sedi delle pro loco, delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro nonche' degli immobili ed impianti destinati alla realizzazione di sagre, feste locali e fiere tradizionali», nel testo allegato al presente decreto e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi del quale il Presidente della regione emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia) e successive modifiche ed integrazioni; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1636 del 27 settembre 2019; Visto il decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 4226/TERINF del 4 ottobre 2019 recante le correzioni di alcuni errori materiali contenuti nell'indice e nel testo del regolamento; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento attuativo dell'art. 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.), per la concessione di contributi per interventi manutentivi delle sedi delle pro loco, delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro nonche' degli immobili ed impianti destinati alla realizzazione di sagre, feste locali e fiere tradizionali», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. FEDRIGA