(Pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Basilicata  -
  Supplemento Ordinario - n. 39 del 16 ottobre 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Sostituzione del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2014
                         «Norma transitoria» 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  11/2014  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. Per le strutture gia'  in  esercizio,  l'adeguamento  di  cui
all'art. 3, fermo restando l'osservanza degli obblighi derivanti  dal
decreto legislativo n.  81/2008  ed  altre  leggi  o  regolamenti  da
autocertificare al momento  della  istanza,  deve  essere  effettuato
entro sei anni dall'entrata in vigore della presente legge.».