(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Supplemento Ordinario - n. 39 del 16 ottobre 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2014 «Norma transitoria» 1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2014 e' sostituito dal seguente: «2. Per le strutture gia' in esercizio, l'adeguamento di cui all'art. 3, fermo restando l'osservanza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo n. 81/2008 ed altre leggi o regolamenti da autocertificare al momento della istanza, deve essere effettuato entro sei anni dall'entrata in vigore della presente legge.».