(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 356 del 6 novembre 2019) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis) Art. 1 Principi generali 1. La Regione Emilia-Romagna assicura condizioni di qualita', sicurezza, equita' e trasparenza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, garantendo coerenza rispetto ai bisogni di salute della collettivita'. 2. Al fine di assicurare quanto previsto dal comma 1, la presente legge: a) delinea un modello integrato di autorizzazione e di accreditamento delle strutture che erogano prestazioni sanitarie e definisce ruoli e funzioni di comuni, aziende sanitarie e regione; b) individua le strutture e le funzioni regionali competenti in materia di autorizzazione ed accreditamento garantendo l'integrazione di tali istituti; c) definisce strumenti e modalita' di verifica delle strutture sanitarie e la vigilanza ed il controllo sul possesso e mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento; d) prevede garanzie di omogeneita' e semplificazione amministrativa; e) individua le responsabilita' dei soggetti sanitari pubblici e privati in materia di autorizzazione ed accreditamento; f) determina le modalita' di selezione delle strutture e di instaurazione dei rapporti contrattuali da parte degli enti del Servizio sanitario regionale; g) promuove la qualita' dei servizi erogati, anche mediante la qualificazione, la valorizzazione dell'esperienza e delle competenze del personale e la continuita' della presa in carico, attivando processi di continuo miglioramento e di omogeneizzazione delle strutture accreditate pubbliche e private.