(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Emilia-Romagna  -
              Parte Prima - n. 356 del 6 novembre 2019) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis) 
 
                               Art. 1 
 
                          Principi generali 
 
  1. La  Regione  Emilia-Romagna  assicura  condizioni  di  qualita',
sicurezza, equita' e trasparenza  nell'erogazione  delle  prestazioni
sanitarie, garantendo coerenza rispetto ai bisogni  di  salute  della
collettivita'. 
  2. Al fine di assicurare quanto previsto dal comma 1,  la  presente
legge: 
    a)  delinea  un  modello  integrato  di   autorizzazione   e   di
accreditamento delle strutture che erogano  prestazioni  sanitarie  e
definisce ruoli e funzioni di comuni, aziende sanitarie e regione; 
    b) individua le strutture e le funzioni regionali  competenti  in
materia di autorizzazione ed accreditamento garantendo l'integrazione
di tali istituti; 
    c) definisce strumenti e modalita' di  verifica  delle  strutture
sanitarie e la vigilanza ed il controllo sul possesso e  mantenimento
dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento; 
    d)   prevede   garanzie   di   omogeneita'   e    semplificazione
amministrativa; 
    e) individua le responsabilita' dei soggetti sanitari pubblici  e
privati in materia di autorizzazione ed accreditamento; 
    f) determina le modalita'  di  selezione  delle  strutture  e  di
instaurazione dei rapporti  contrattuali  da  parte  degli  enti  del
Servizio sanitario regionale; 
    g) promuove la qualita' dei servizi erogati,  anche  mediante  la
qualificazione, la valorizzazione dell'esperienza e delle  competenze
del personale e la  continuita'  della  presa  in  carico,  attivando
processi  di  continuo  miglioramento  e  di  omogeneizzazione  delle
strutture accreditate pubbliche e private.