(Pubblicata nel numero straordinario n. 2  del  Bollettino  Ufficiale
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 42/Sez. Gen.  del  21  ottobre
  2019). 
 
  (Omissis). 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
  nessuna richiesta di referendum e stata presentata 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Sostituzione dell'art. 6 della legge provinciale 5 marzo 2003,  n.  3
  (legge sui referendum provinciali 2003). 
 
  1. L'art. 6  della  legge  su  i  referendum  provinciali  2003  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 6 (Commissione per il referendum). - 1. E' istituita presso
il  consiglio  provinciale  la  commissione  per  il  referendum.  La
commissione e' nominata dall'ufficio di presidenza del Consiglio,  su
proposta del Presidente del Consiglio. La commissione e' composta  da
tre  esperti  in  discipline  giuridiche,  individuati  tra   docenti
universitari e avvocati iscritti nell'albo speciale dei  patrocinanti
per  le  giurisdizioni  superiori.  Il   Presidente   del   Consiglio
attribuisce le funzioni di presidente della  commissione  a  uno  dei
suoi componenti. Un funzionario del consiglio provinciale  svolge  le
funzioni di segretario della commissione. 
    2.  Per  ogni  componente  della  commissione  e'   nominato   un
supplente, con le  modalita'  stabilite  dal  comma  1.  I  supplenti
partecipano alle sedute della commissione  in  caso  di  assenza  del
rispettivo titolare e per tutte le sedute  successive  in  cui  viene
trattato il medesimo oggetto. 
    3. La commissione e' nominata per la durata della  legislatura  e
continua a esercitare le sue funzioni fino alla  nomina  della  nuova
commissione. 
    4. I promotori sono informati delle riunioni della commissione, a
cura del consiglio  provinciale,  hanno  diritto  di  assistere  alle
sedute e di intervenire per illustrare le proposte.  In  questa  sede
possono produrre relazioni e documenti del cui esame  la  commissione
deve dar conto nell'ambito delle sue decisioni. La  commissione  puo'
convocare in ogni momento i  promotori  per  chiedere  chiarimenti  o
ulteriori elementi di valutazione. 
    5. La commissione puo' invitare alle  singole  sedute,  anche  su
segnalazione dei  promotori,  esperti  nelle  materie  trattate,  che
intervengono senza diritto di voto. Per svolgere i suoi compiti  puo'
chiedere il supporto  degli  uffici  del  consiglio  e  della  giunta
provinciale. 
    6. La commissione delibera alla presenza di tutti i componenti, a
maggioranza dei voti. 
    7. Per ogni giorno di effettiva partecipazione alle sedute  della
commissione, al suo presidente spetta un compenso di 250  euro;  agli
altri suoi componenti spetta un compenso di 140  euro.  Agli  esperti
previsti dal comma 5 spettano esclusivamente i rimborsi  delle  spese
sostenute per la partecipazione alle sedute  della  commissione,  nei
limiti previsti dalla normativa provinciale in materia di comitati  e
commissioni.»