(Pubblicata nel numero straordinario n. 2 del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42/Sez. Gen. del 21 ottobre 2019). (Omissis). IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato nessuna richiesta di referendum e stata presentata IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione dell'art. 6 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 (legge sui referendum provinciali 2003). 1. L'art. 6 della legge su i referendum provinciali 2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Commissione per il referendum). - 1. E' istituita presso il consiglio provinciale la commissione per il referendum. La commissione e' nominata dall'ufficio di presidenza del Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio. La commissione e' composta da tre esperti in discipline giuridiche, individuati tra docenti universitari e avvocati iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti per le giurisdizioni superiori. Il Presidente del Consiglio attribuisce le funzioni di presidente della commissione a uno dei suoi componenti. Un funzionario del consiglio provinciale svolge le funzioni di segretario della commissione. 2. Per ogni componente della commissione e' nominato un supplente, con le modalita' stabilite dal comma 1. I supplenti partecipano alle sedute della commissione in caso di assenza del rispettivo titolare e per tutte le sedute successive in cui viene trattato il medesimo oggetto. 3. La commissione e' nominata per la durata della legislatura e continua a esercitare le sue funzioni fino alla nomina della nuova commissione. 4. I promotori sono informati delle riunioni della commissione, a cura del consiglio provinciale, hanno diritto di assistere alle sedute e di intervenire per illustrare le proposte. In questa sede possono produrre relazioni e documenti del cui esame la commissione deve dar conto nell'ambito delle sue decisioni. La commissione puo' convocare in ogni momento i promotori per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione. 5. La commissione puo' invitare alle singole sedute, anche su segnalazione dei promotori, esperti nelle materie trattate, che intervengono senza diritto di voto. Per svolgere i suoi compiti puo' chiedere il supporto degli uffici del consiglio e della giunta provinciale. 6. La commissione delibera alla presenza di tutti i componenti, a maggioranza dei voti. 7. Per ogni giorno di effettiva partecipazione alle sedute della commissione, al suo presidente spetta un compenso di 250 euro; agli altri suoi componenti spetta un compenso di 140 euro. Agli esperti previsti dal comma 5 spettano esclusivamente i rimborsi delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute della commissione, nei limiti previsti dalla normativa provinciale in materia di comitati e commissioni.»