(Pubblicata nel Numero Straordinario n.  1  al  Bollettino  Ufficiale
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 46/Sez. Gen. del  15  novembre
  2019).  
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. In coordinamento con le norme delle leggi regionali  vigenti  in
materia  di  trattamenti  previdenziali   e   assistenziali   per   i
consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige,  la  presente
legge reca disposizioni per  il  contenimento  della  spesa  pubblica
mediante la rideterminazione della misura degli  assegni  vitalizi  e
degli assegni di  reversibilita'  a  favore  di  coloro  che  abbiano
ricoperto la carica di consigliere membro del consiglio della Regione
autonoma Trentino-Alto  Adige.  Con  le  prerogative  previste  dallo
statuto speciale, le presenti disposizioni  si  conformano  a  quanto
previsto dall'intesa di cui all'art. 1, comma  966,  della  legge  31
dicembre 2018, n. 145, sancita in sede di conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano. 
  2. Sono oggetto  della  disciplina  di  cui  alla  presente  legge,
l'istituto  dell'assegno  vitalizio  e  l'istituto  dell'assegno   di
reversibilita'    disciplinati    dalla    legislazione    regionale,
considerando il loro importo lordo. 
  3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai consiglieri
regionali  titolari,  secondo  la  normativa  regionale,  di  assegni
vitalizi e di assegni di reversibilita' in corso di erogazione o  non
ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi. 
  4. Sono esclusi dall'ambito  di  applicazione  di  questa  legge  i
consiglieri eletti per la prima volta nella XIV  legislatura,  per  i
quali, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 settembre  2012,
n. 6, e' intervenuta la restituzione del montante delle contribuzioni
per il trattamento  indennitario  della  medesima  legislatura,  sono
esclusi parimenti i consiglieri eletti per la prima volta nella XV  e
nelle successive legislature, per i quali e' previsto dalla normativa
regionale il versamento della contribuzione a favore della previdenza
complementare.