(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 46/Sez. Gen. del 15 novembre 2019). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. In coordinamento con le norme delle leggi regionali vigenti in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali per i consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, la presente legge reca disposizioni per il contenimento della spesa pubblica mediante la rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilita' a favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di consigliere membro del consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Con le prerogative previste dallo statuto speciale, le presenti disposizioni si conformano a quanto previsto dall'intesa di cui all'art. 1, comma 966, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, sancita in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge, l'istituto dell'assegno vitalizio e l'istituto dell'assegno di reversibilita' disciplinati dalla legislazione regionale, considerando il loro importo lordo. 3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai consiglieri regionali titolari, secondo la normativa regionale, di assegni vitalizi e di assegni di reversibilita' in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi. 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione di questa legge i consiglieri eletti per la prima volta nella XIV legislatura, per i quali, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, e' intervenuta la restituzione del montante delle contribuzioni per il trattamento indennitario della medesima legislatura, sono esclusi parimenti i consiglieri eletti per la prima volta nella XV e nelle successive legislature, per i quali e' previsto dalla normativa regionale il versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare.