(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 395 del 29 novembre 2019) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 18 del 2016 1. Nella rubrica dell'art. 19 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (testo unico per la promozione della legalita' e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili), e' soppressa la parola: «immobili». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 18 del 2016, e' aggiunto il seguente: «2-bis. La Regione, anche attraverso accordi, convenzioni e protocolli d'intesa, promuove: a) lo scambio d'informazioni tra soggetti pubblici e privati, al fine di creare un sistema informativo delle aziende sequestrate o confiscate nel territorio; b) azioni di tutoraggio imprenditoriale e manageriale verso le imprese sequestrate o confiscate, volte al consolidamento, allo sviluppo e all'inserimento delle imprese nelle filiere produttive di riferimento; c) la collaborazione e lo scambio d'informazioni tra gli operatori economici del territorio, tramite le associazioni di categoria, sindacali e cooperative, e gli amministratori delle aziende sequestrate o confiscate nel percorso di emersione alla legalita'; d) la creazione di una rete di aziende sequestrate o confiscate nel territorio e di aziende che nascono sui beni confiscati o sequestrati alla criminalita' organizzata, al fine di connettere fabbisogni e opportunita' produttive; e) azioni per favorire il processo di costituzione di cooperative di lavoratori finalizzate alla gestione dei beni confiscati, comprese le aziende, anche mediante strumenti finanziari di sostegno e sviluppo nonche' l'attribuzione di vantaggi economici.».