(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Emilia-Romagna  -
             Parte Prima - n. 395 del 29 novembre 2019) 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  (Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
                        Modifiche all'art. 19 
                della legge regionale n. 18 del 2016 
 
  1. Nella rubrica dell'art. 19  della  legge  regionale  28  ottobre
2016, n. 18 (testo unico per la promozione della legalita' e  per  la
valorizzazione della cittadinanza e dell'economia  responsabili),  e'
soppressa la parola: «immobili». 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della legge  regionale  n.  18  del
2016, e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. La  Regione,  anche  attraverso  accordi,  convenzioni  e
protocolli d'intesa, promuove: 
      a) lo scambio d'informazioni tra soggetti pubblici  e  privati,
al fine di creare un sistema informativo delle aziende sequestrate  o
confiscate nel territorio; 
      b) azioni di tutoraggio imprenditoriale e manageriale verso  le
imprese sequestrate  o  confiscate,  volte  al  consolidamento,  allo
sviluppo e all'inserimento delle imprese nelle filiere produttive  di
riferimento; 
      c) la  collaborazione  e  lo  scambio  d'informazioni  tra  gli
operatori  economici  del  territorio,  tramite  le  associazioni  di
categoria,  sindacali  e  cooperative,  e  gli  amministratori  delle
aziende sequestrate o  confiscate  nel  percorso  di  emersione  alla
legalita'; 
      d) la creazione di una rete di aziende sequestrate o confiscate
nel territorio e  di  aziende  che  nascono  sui  beni  confiscati  o
sequestrati alla criminalita'  organizzata,  al  fine  di  connettere
fabbisogni e opportunita' produttive; 
      e)  azioni  per  favorire  il  processo  di   costituzione   di
cooperative  di  lavoratori  finalizzate  alla  gestione   dei   beni
confiscati, comprese le aziende, anche mediante strumenti  finanziari
di  sostegno  e   sviluppo   nonche'   l'attribuzione   di   vantaggi
economici.».