(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 20 novembre 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera p), dello Statuto; Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana); Considerato che: 1. L'art. 11-bis della legge regionale n. 73/2005, stabilisce che la Regione Toscana riconosce e promuove il ruolo della cooperazione di comunita' promossa da soggetti pubblici e privati che appartengono alla medesima comunita' al fine di contribuire a mantenere vive e valorizzare comunita' locali a rischio di spopolamento facendo riferimento, in particolare, a quelle situate in territori montani e marginali, tese all'organizzazione e alla gestione di attivita' che interessano, in particolare, il paesaggio e l'ambiente; 2. Per valorizzare e rafforzare il ruolo svolto dalle cooperative di comunita', soprattutto da quelle presenti nei contesti territoriali che, per localizzazione geografica o criticita' sociali, risultano in condizioni di disagio, appare opportuno definirne con maggiore dettaglio le caratteristiche generali, il contesto di azione nonche' il quadro complessivo delle attivita', anche nell'ottica della promozione e del sostegno di politiche di economia collaborativa; 3. Risulta opportuno estendere la possibilita', da parte della regione, di intervenire a sostegno delle cooperative di comunita' oltre il contesto tradizionale delle aree montane e marginali, prendendo in considerazione, in particolare, altre zonizzazioni che caratterizzano aree fragili del territorio regionale quali le aree interne, quelle a rischio di spopolamento e quelle caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticita' ambientale; risulta altresi' opportuno estendere il raggio di azione regionale anche alle esperienze di cooperazione che nascono in altri contesti, specificamente nelle aree metropolitane e nelle periferie urbane, purche' caratterizzati da criticita' sotto il profilo della scarsita' di servizi resi alla collettivita' e della presenza di disagio sociale ed economico; 4. Risulta altresi' opportuno specificare meglio le attivita' caratterizzanti le cooperative di comunita' nonche' le caratteristiche dei soci delle stesse; 5. L'intervento normativo intende, infine, in un'ottica di valorizzazione delle risorse del territorio, offrire la possibilita' alla regione ed agli enti regionali di assegnare alle cooperative di comunita' aree e beni immobili inutilizzati per il loro recupero e riuso con finalita' di interesse generale; risulta inoltre opportuno offrire tale possibilita' anche agli enti locali ed agli enti del servizio sanitario regionale; 6. Per l'anno 2020 e' previsto un finanziamento pari ad euro 740.000,00 complessivi finalizzato ad un intervento di sostegno alla cooperazione di comunita'; 7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge e' necessario disporne l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Approva la presente legge: Art. 1 Interventi per lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 73/2005. 1. La lettera k) del comma 1 dell' art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana) e' sostituita dalla seguente: «k) alle attivita' di promozione delle cooperative di comunita' di cui all'art. 11-bis, commi 1 e 2.».