(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 52  del
                          20 novembre 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera p), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2005,  n.  73  (Norme  per  la
promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana); 
  Considerato che: 
    1. L'art. 11-bis della legge regionale n. 73/2005, stabilisce che
la Regione Toscana riconosce e promuove il ruolo  della  cooperazione
di comunita' promossa da soggetti pubblici e privati che appartengono
alla medesima comunita' al fine di contribuire  a  mantenere  vive  e
valorizzare  comunita'  locali  a  rischio  di  spopolamento  facendo
riferimento, in particolare, a quelle situate in territori montani  e
marginali, tese all'organizzazione e alla gestione di  attivita'  che
interessano, in particolare, il paesaggio e l'ambiente; 
    2. Per valorizzare e rafforzare il ruolo svolto dalle cooperative
di  comunita',  soprattutto   da   quelle   presenti   nei   contesti
territoriali che, per localizzazione geografica o criticita' sociali,
risultano in condizioni di disagio, appare  opportuno  definirne  con
maggiore dettaglio le caratteristiche generali, il contesto di azione
nonche' il quadro  complessivo  delle  attivita',  anche  nell'ottica
della  promozione  e  del   sostegno   di   politiche   di   economia
collaborativa; 
    3. Risulta opportuno estendere la possibilita',  da  parte  della
regione, di intervenire a sostegno  delle  cooperative  di  comunita'
oltre il  contesto  tradizionale  delle  aree  montane  e  marginali,
prendendo in considerazione, in particolare, altre  zonizzazioni  che
caratterizzano aree fragili del territorio regionale  quali  le  aree
interne, quelle a rischio di spopolamento e quelle caratterizzate  da
condizioni di disagio socio-economico  e  di  criticita'  ambientale;
risulta altresi' opportuno estendere il raggio  di  azione  regionale
anche alle esperienze di cooperazione che nascono in altri  contesti,
specificamente nelle aree metropolitane  e  nelle  periferie  urbane,
purche' caratterizzati da criticita' sotto il profilo della scarsita'
di servizi resi  alla  collettivita'  e  della  presenza  di  disagio
sociale ed economico; 
    4. Risulta altresi' opportuno  specificare  meglio  le  attivita'
caratterizzanti   le   cooperative   di    comunita'    nonche'    le
caratteristiche dei soci delle stesse; 
    5.  L'intervento  normativo  intende,  infine,  in  un'ottica  di
valorizzazione delle risorse del territorio, offrire la  possibilita'
alla regione ed agli enti regionali di assegnare alle cooperative  di
comunita' aree e beni immobili inutilizzati per il  loro  recupero  e
riuso con finalita' di interesse generale; risulta inoltre  opportuno
offrire tale possibilita' anche agli enti locali  ed  agli  enti  del
servizio sanitario regionale; 
    6. Per l'anno 2020 e' previsto  un  finanziamento  pari  ad  euro
740.000,00 complessivi finalizzato ad un intervento di sostegno  alla
cooperazione di comunita'; 
    7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli  interventi
previsti dalla presente legge e'  necessario  disporne  l'entrata  in
vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana. 
  Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
Interventi  per  lo  sviluppo  ed  il  sostegno  della  cooperazione.
  Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 73/2005. 
  1. La lettera k) del comma 1 dell' art. 9 della legge regionale  28
dicembre 2005, n. 73 (Norme per  la  promozione  e  lo  sviluppo  del
sistema cooperativo della Toscana) e' sostituita dalla seguente: 
    «k) alle attivita' di promozione delle cooperative  di  comunita'
di cui all'art. 11-bis, commi 1 e 2.».