(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 20 novembre 2019). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto; Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale); Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»); Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 19 giugno 2019; Considerato quanto segue: 1. La legge n. 132/2016 introduce alcuni elementi di novita' che incidono direttamente sulle agenzie di protezione ambientale regionali, agenzie che divengono parte di un «sistema nazionale» dove l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha funzioni di coordinamento e indirizzo tecnico, senza legami o dipendenze organizzative, per le agenzie stesse; 2. La legge n. 132/2016 garantisce il ruolo centrale della Regione nell'organizzazione e disciplina della agenzia e prevede, all'art. 7, comma 2, che «le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attivita' delle agenzie»; 3. L'art. 3 della legge n. 132/2016 elenca le funzioni del Sistema nazionale prevedendo anche attivita' - quali l'educazione ambientale e la formazione - che attualmente l'agenzia regionale non svolge e che possono essere disciplinate nel rispetto delle competenze delle regioni; 4. Si rende necessario armonizzare la l.r. 30/2009 ai contenuti della legge n. 132/2016 per garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ed ambientali (LEPTA), la coerenza con il catalogo nazionale dei servizi e con il programma triennale delle attivita' del sistema nazionale, prevedendo di conseguenza un'apposita disciplina transitoria in materia di carta dei servizi e di tariffe; 5. Si rende altresi' necessario procedere, con successivo regolamento, all'individuazione delle modalita' e dei tempi di rilascio delle valutazioni e dei contributi tecnici effettuati dalla Agenzia; 6. Per effetto della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), che ha accentrato nella Regione le competenze in materia ambientale, si rende necessario un corrispondente riassetto delle funzioni dell'Agenzia; Approva la presente legge: Art. 1 Modifiche al preambolo della l.r. 30/2009 1. Dopo il secondo visto del preambolo del 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»), e' inserito il seguente: «Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale);». 2. Il punto 10 del preambolo della l.r. 30/2009 e' abrogato. 3. Dopo il punto 23 del preambolo della l.r. 30/2009 e' aggiunto il seguente: «23-bis. In attuazione della legge n. 132/2016 e' necessario accentuare il ruolo dell' ARPAT quale ente con personalita' giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile, che concorre a perseguire gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia e della promozione della qualita' dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali in Toscana anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, garantendo altresi' l'imparzialita' e la terzieta' nell'esercizio delle attivita' affidate all'Agenzia stessa, nonche' la trasparenza e la diffusione delle informazioni ambientali acquisite nel corso delle attivita' svolte.».