(Pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Toscana  n. 52
                       del 20 novembre 2019). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto; 
  Vista la legge 28 giugno 2016,  n.  132  (Istituzione  del  Sistema
nazionale  a  rete  per  la  protezione  dell'ambiente  e  disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale); 
  Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n.  30  (Nuova  disciplina
dell'Agenzia regionale per la  protezione  ambientale  della  Toscana
«ARPAT»); 
  Visto il parere istituzionale favorevole  della  Prima  commissione
consiliare, espresso nella seduta del 19 giugno 2019; 
  Considerato quanto segue: 
    1. La legge n. 132/2016 introduce alcuni elementi di novita'  che
incidono  direttamente  sulle  agenzie   di   protezione   ambientale
regionali, agenzie che divengono parte di un «sistema nazionale» dove
l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA) ha funzioni  di  coordinamento  e  indirizzo  tecnico,  senza
legami o dipendenze organizzative, per le agenzie stesse; 
    2. La legge  n.  132/2016  garantisce  il  ruolo  centrale  della
Regione nell'organizzazione e disciplina  della  agenzia  e  prevede,
all'art. 7, comma 2, che «le regioni e le Province autonome di Trento
e  di  Bolzano  disciplinano  con  proprie  leggi  la  struttura,  il
funzionamento, il finanziamento e la pianificazione  delle  attivita'
delle agenzie»; 
    3. L'art. 3 della  legge  n.  132/2016  elenca  le  funzioni  del
Sistema nazionale prevedendo anche  attivita'  -  quali  l'educazione
ambientale e la formazione - che attualmente l'agenzia regionale  non
svolge  e  che  possono  essere  disciplinate  nel   rispetto   delle
competenze delle regioni; 
    4. Si rende necessario armonizzare la l.r. 30/2009  ai  contenuti
della legge  n.  132/2016  per  garantire  il  rispetto  dei  livelli
essenziali delle  prestazioni  tecniche  ed  ambientali  (LEPTA),  la
coerenza con il catalogo nazionale dei servizi  e  con  il  programma
triennale  delle  attivita'  del  sistema  nazionale,  prevedendo  di
conseguenza un'apposita disciplina transitoria in  materia  di  carta
dei servizi e di tariffe; 
    5.  Si  rende  altresi'  necessario  procedere,  con   successivo
regolamento,  all'individuazione  delle  modalita'  e  dei  tempi  di
rilascio delle valutazioni e dei contributi tecnici effettuati  dalla
Agenzia; 
    6. Per  effetto  della  legge  regionale  3  marzo  2015,  n.  22
(Riordino delle funzioni  provinciali  e  attuazione  della  legge  7
aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di  comuni».  Modifiche  alle  leggi
regionali  32/2002,  67/2003,  41/2005,  68/2011,  65/2014),  che  ha
accentrato nella Regione le  competenze  in  materia  ambientale,  si
rende  necessario  un   corrispondente   riassetto   delle   funzioni
dell'Agenzia; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
              Modifiche al preambolo della l.r. 30/2009 
 
  1. Dopo il secondo visto del preambolo del 22 giugno  2009,  n.  30
(Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale
della Toscana «ARPAT»), e' inserito il seguente: 
    «Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione  del  sistema
nazionale  a  rete  per  la  protezione  dell'ambiente  e  disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale);». 
  2. Il punto 10 del preambolo della l.r. 30/2009 e' abrogato. 
  3. Dopo il punto 23 del preambolo della l.r. 30/2009 e' aggiunto il
seguente: 
    «23-bis. In attuazione della  legge  n.  132/2016  e'  necessario
accentuare il ruolo dell' ARPAT quale ente con personalita' giuridica
di  diritto  pubblico,  dotato  di   autonomia   tecnico-scientifica,
amministrativa e contabile, che concorre a perseguire  gli  obiettivi
dello sviluppo sostenibile, della  salvaguardia  e  della  promozione
della qualita' dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali in
Toscana anche in relazione agli obiettivi nazionali  e  regionali  di
promozione della salute umana, garantendo altresi' l'imparzialita'  e
la terzieta'  nell'esercizio  delle  attivita'  affidate  all'Agenzia
stessa, nonche' la trasparenza e  la  diffusione  delle  informazioni
ambientali acquisite nel corso delle attivita' svolte.».