(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. S033 del 13 novembre 2019). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
  (Omissis) 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1.  In  attuazione  dell'art.  4,  comma  1,  n.  2),  della  legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della  Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia), le disposizioni della presente legge
sono finalizzate alla difesa dagli incendi  del  patrimonio  boschivo
regionale e alla sua conservazione, quale bene insostituibile per  la
qualita'  della  vita,  lo  sviluppo  economico  del  territorio,  la
sicurezza  idrogeologica,  il  mantenimento  e  lo   sviluppo   della
biodiversita', in armonia con i  principi  della  legge  21  novembre
2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi),  e  della
legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme  in  materia  di  risorse
forestali). 
  2. La regione assicura il raggiungimento delle  finalita'  previste
dal comma 1 attraverso le attivita' di previsione, di  prevenzione  e
di lotta attiva contro gli incendi boschivi e la  ricostituzione  del
bosco qualora danneggiato o distrutto dal fuoco.