(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. S033 del 13 novembre 2019). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis) Art. 1 Finalita' 1. In attuazione dell'art. 4, comma 1, n. 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo regionale e alla sua conservazione, quale bene insostituibile per la qualita' della vita, lo sviluppo economico del territorio, la sicurezza idrogeologica, il mantenimento e lo sviluppo della biodiversita', in armonia con i principi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), e della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali). 2. La regione assicura il raggiungimento delle finalita' previste dal comma 1 attraverso le attivita' di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi e la ricostituzione del bosco qualora danneggiato o distrutto dal fuoco.