(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 33 del Bollettino  Ufficiale
  della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 13 novembre 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                      Sostituzione dell'art. 1 
                  della legge regionale n. 19/2000 
 
  1.  L'art.  1  della  legge  regionale  30  ottobre  2000,  n.   19
(Interventi per la promozione, a livello regionale  e  locale,  delle
attivita'   di   cooperazione   allo    sviluppo    e    partenariato
internazionale), e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 1 (Finalita' della legge). - 1.  La  Regione,  al  fine  di
contribuire alla realizzazione di uno sviluppo  equo  e  sostenibile,
alla lotta contro la poverta', alla solidarieta' tra i popoli e  alla
democratizzazione dei rapporti internazionali,  promuove  e  sostiene
l'attivita'  di  cooperazione  allo   sviluppo   e   l'attivita'   di
partenariato internazionale. 
  2.  Gli  interventi  sono  indirizzati  a  favorire   lo   sviluppo
sostenibile   delle   comunita'   interessate    alla    cooperazione
internazionale, nello spirito del raggiungimento degli  obiettivi  di
sviluppo   sostenibile   stabiliti   da   organismi    nazionali    o
internazionali, promuovendo: 
    a) la salvaguardia della vita umana; 
    b) il soddisfacimento dei bisogni primari; 
    c) l'autosufficienza alimentare; 
    d) la promozione e la  difesa  della  democrazia  e  dei  diritti
civili e politici e dei diritti del lavoro; 
    e) la valorizzazione delle risorse umane; 
    f) il mantenimento dell'identita' culturale; 
    g) la conservazione del patrimonio ambientale; 
    h) la crescita economica, sociale e culturale; 
    i) la realizzazione di  pari  opportunita'  fra  i  generi  e  il
miglioramento della condizione dell'infanzia; 
    j) le attivita' di ricostruzione e riabilitazione  in  seguito  a
calamita' e/o conflitti bellici; 
    k) il diritto  a  rimanere  nel  proprio  paese  di  origine  con
adeguate qualita' di vita e con la liberta' di non migrare; 
    l)  il  diritto  al   ritorno   volontario   assistito   e   alla
reintegrazione nella propria terra di origine. 
  3. La  cooperazione  allo  sviluppo  promossa  e  realizzata  dalla
Regione, dalle comunita' locali attraverso le proprie  rappresentanze
istituzionali e associative e'  definita  «cooperazione  decentrata».
Tale  cooperazione  presuppone  un   analogo   coinvolgimento   delle
comunita' locali dei paesi interessati. 
  4. L'esercizio in forma decentrata mira a promuovere i valori della
cooperazione  allo  sviluppo  nella   comunita'   regionale   e,   in
particolare, delle sue espressioni culturali e sociali. 
  5. Per le finalita'  indicate  al  comma  1,  la  Regione  promuove
l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione dei  cittadini
alla solidarieta' e cooperazione internazionale e sostiene iniziative
di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale. 
  6. Le iniziative di cui al comma 5 vengono promosse attraverso: 
    a) iniziative  a  regia  regionale  sulla  base  degli  obiettivi
strategici regionali per la  realizzazione  del  Programma  regionale
della cooperazione allo sviluppo e delle  attivita'  di  partenariato
internazionale di cui all'art. 4; 
    b) iniziative realizzate attraverso specifici bandi  ad  evidenza
pubblica destinati ad  organismi  pubblici  e  privati  operanti  sul
territorio regionale. 
  7. Con riferimento alle iniziative di cui al comma 6, lettere a)  e
b), e' garantita per ciascuna tipologia una  percentuale  di  risorse
poste a bando non inferiore al 25 per cento del totale.».