(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 33 del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 13 novembre 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 19/2000 1. L'art. 1 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attivita' di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Finalita' della legge). - 1. La Regione, al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la poverta', alla solidarieta' tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, promuove e sostiene l'attivita' di cooperazione allo sviluppo e l'attivita' di partenariato internazionale. 2. Gli interventi sono indirizzati a favorire lo sviluppo sostenibile delle comunita' interessate alla cooperazione internazionale, nello spirito del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti da organismi nazionali o internazionali, promuovendo: a) la salvaguardia della vita umana; b) il soddisfacimento dei bisogni primari; c) l'autosufficienza alimentare; d) la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici e dei diritti del lavoro; e) la valorizzazione delle risorse umane; f) il mantenimento dell'identita' culturale; g) la conservazione del patrimonio ambientale; h) la crescita economica, sociale e culturale; i) la realizzazione di pari opportunita' fra i generi e il miglioramento della condizione dell'infanzia; j) le attivita' di ricostruzione e riabilitazione in seguito a calamita' e/o conflitti bellici; k) il diritto a rimanere nel proprio paese di origine con adeguate qualita' di vita e con la liberta' di non migrare; l) il diritto al ritorno volontario assistito e alla reintegrazione nella propria terra di origine. 3. La cooperazione allo sviluppo promossa e realizzata dalla Regione, dalle comunita' locali attraverso le proprie rappresentanze istituzionali e associative e' definita «cooperazione decentrata». Tale cooperazione presuppone un analogo coinvolgimento delle comunita' locali dei paesi interessati. 4. L'esercizio in forma decentrata mira a promuovere i valori della cooperazione allo sviluppo nella comunita' regionale e, in particolare, delle sue espressioni culturali e sociali. 5. Per le finalita' indicate al comma 1, la Regione promuove l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione dei cittadini alla solidarieta' e cooperazione internazionale e sostiene iniziative di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale. 6. Le iniziative di cui al comma 5 vengono promosse attraverso: a) iniziative a regia regionale sulla base degli obiettivi strategici regionali per la realizzazione del Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attivita' di partenariato internazionale di cui all'art. 4; b) iniziative realizzate attraverso specifici bandi ad evidenza pubblica destinati ad organismi pubblici e privati operanti sul territorio regionale. 7. Con riferimento alle iniziative di cui al comma 6, lettere a) e b), e' garantita per ciascuna tipologia una percentuale di risorse poste a bando non inferiore al 25 per cento del totale.».