(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. S036 del 4 dicembre 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
  (Omissis) 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La Regione, ai sensi dell'art. 4, primo comma,  numero  1  bis),
della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.  1  (Statuto  speciale
della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia),  con   la   presente   legge
disciplina le forme collaborative tra  gli  enti  locali  del  Friuli
Venezia Giulia nell'ambito del sistema integrato Regione -  autonomie
locali. 
  2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la regione  utilizza  la
disciplina della gestione associata delle  funzioni  comunali  e  del
superamento delle unioni territoriali intercomunali di cui alla legge
regionale  12  dicembre   2014,   n.   26   (Riordino   del   sistema
Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle
unioni  territoriali  intercomunali  e  riallocazione   di   funzioni
amministrative), quale fase di avvio del  riassetto  dei  livelli  di
governo del territorio. 
  3. La Regione disciplina il  riordino  istituzionale  e  funzionale
delle aree montane con la finalita' di garantire un adeguato sviluppo
sociale, economico e culturale,  in  attuazione  dell'art.  44  della
Costituzione, favorendo attraverso l'associazione  tra  i  comuni  la
partecipazione delle comunita' locali alle politiche di sviluppo e il
decentramento, la razionalizzazione e la semplificazione  dell'azione
amministrativa.