(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. S036 del 4 dicembre 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis) Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La Regione, ai sensi dell'art. 4, primo comma, numero 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con la presente legge disciplina le forme collaborative tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia nell'ambito del sistema integrato Regione - autonomie locali. 2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la regione utilizza la disciplina della gestione associata delle funzioni comunali e del superamento delle unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), quale fase di avvio del riassetto dei livelli di governo del territorio. 3. La Regione disciplina il riordino istituzionale e funzionale delle aree montane con la finalita' di garantire un adeguato sviluppo sociale, economico e culturale, in attuazione dell'art. 44 della Costituzione, favorendo attraverso l'associazione tra i comuni la partecipazione delle comunita' locali alle politiche di sviluppo e il decentramento, la razionalizzazione e la semplificazione dell'azione amministrativa.