(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 27 novembre 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto; Vista legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»); Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali numeri 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 novembre 2019; Considerato quanto segue: 1. A seguito del riordino istituzionale adottato con la legge regionale n. 22/2015, la Regione Toscana ha incentivato lo svolgimento dei compiti di vigilanza della polizia provinciale e della polizia della Citta' metropolitana di Firenze sulle materie oggetto di riordino tramite la stipula di apposite convenzioni; al fine di consentire alle province e alla Citta' metropolitana di Firenze di strutturare i propri corpi di polizia in modo adeguato rispetto alle funzioni da svolgere; e' necessario ridefinire le funzioni dei corpi di polizia e riconoscere un contributo regionale annuo per lo svolgimento di tali funzioni, da ripartire sulla base di criteri che tengono conto delle caratteristiche strutturali di ciascuna provincia e della Citta' metropolitana di Firenze, dell'intensita' di svolgimento delle attivita' e delle esigenze di rafforzamento dei corpi; 2. Al fine di assicurare uniformita' di azione da parte dei diversi corpi di polizia provinciale, e' necessario prevedere che annualmente la Giunta regionale approvi indirizzi generali e specifici per lo svolgimento delle attivita', al cui mancato rispetto sono collegati meccanismi di sospensione/decurtazione del contributo regionale; 3. Tra le funzioni proprie della polizia provinciale e della polizia della Citta' metropolitana di Firenze rientrano le attivita' di cui all'art. 37 della legge regionale n. 3/1994 per il contenimento della fauna selvatica; al fine di tutelare le produzioni agricole e garantire la tempestivita' degli interventi di contenimento della fauna selvatica viene introdotta una procedura informatizzata per la presentazione da parte degli agricoltori delle richieste di intervento collegata direttamente con il settore regionale competente e con le polizie provinciali e con la polizia della Citta' metropolitana di Firenze; 4. Nell'ambito del contenimento degli ungulati sono sempre piu' frequenti le segnalazioni della presenza di capi in ambito urbano che costituiscono un potenziale pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza stradale; e' necessario pertanto disciplinare una procedura specifica per il contenimento degli ungulati nei centri abitati, nonche' nei nuclei ed insediamenti sparsi e discontinui, prevedendo che il sindaco richieda alla Regione l'intervento che dovra' essere attuato dalla polizia provinciale; 5. Sono apportate alcune modifiche alla legge regionale n. 3/1994 e alla legge regionale n. 22/2015 al fine di adeguarle alle disposizioni introdotte dalla presente legge relative ai rapporti della Regione con le province e la Citta' metropolitana di Firenze per lo svolgimento dei compiti di polizia nelle materie oggetto di riordino; 6. Viene altresi' apportata un'ulteriore modifica alla legge regionale n. 3/1994 affinche' si renda possibile, nelle more dell'approvazione del nuovo piano faunistico venatorio regionale, procedere all'aggiornamento dell'assetto degli istituti privati al fine di renderlo piu' confacente alle attuali esigenze di gestione faunistico venatoria del territorio; a tal fine, si dispone la possibilita' di dare seguito all'istruttoria delle istanze per le autorizzazioni di cui agli articoli 18, 20, 21 e 24 della legge regionale n. 3/1994 pervenute antecedentemente all'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 5 settembre 2017, n. 48/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 «Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 3/1994); 7. Per assicurare l'immediata operativita' delle disposizioni e consentire alle province e alla Citta' metropolitana di Firenze di avviare le procedure per il rafforzamento dei propri corpi di polizia, nonche' per velocizzare il contenimento della fauna selvatica, e' necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Funzioni della polizia provinciale e della polizia della Citta' metropolitana di Firenze nelle materie oggetto di riordino ai sensi della legge regionale n. 22/2015 1. La polizia provinciale e la polizia della Citta' metropolitana di Firenze svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), anche nell'ambito delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali numeri 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). 2. In materia di caccia e pesca nelle acque interne, oltre alle funzioni di vigilanza di cui al comma 1, la polizia provinciale e la polizia della Citta' metropolitana di Firenze svolgono anche le seguenti funzioni: a) coordinamento dell'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») e degli interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010); b) coordinamento dell'attivita' delle guardie volontarie di cui all'art. 51 della legge regionale n. 3/1994 e delle guardie ittiche volontarie di cui all'art. 20-bis della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne); c) riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria e di guardia ittica volontaria ai sensi dell'art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 775 (Testo unico della legge di pubblica sicurezza) e dell'art. 163, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); d) partecipazione alle sessioni di esame per la licenza di caccia; e) partecipazione alle sessioni di esame per l'abilitazione di guardia venatoria volontaria; f) attivita' di recupero della fauna ittica a rischio ed interventi di emergenza per la sua tutela, in collaborazione con le associazioni di pescatori sulla base delle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi dell'art. 4-bis della legge regionale n. 7/2005. 3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 23, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), la Regione sostiene l'attivita' della polizia provinciale e della polizia della Citta' metropolitana di Firenze per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, con un contributo annuale, ripartito sulla base di parametri definiti dalla Giunta regionale nel rispetto dei seguenti criteri: a) una parte fissa, non superiore al 45 per cento, calcolata sulla base delle caratteristiche strutturali di ciascuna provincia e della Citta' metropolitana di Firenze; b) una parte variabile, non superiore al 30 per cento, commisurata all'intensita' di svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2; c) una parte, non inferiore al 25 per cento, con finalita' perequative e per il potenziamento dei corpi. 4. La Giunta regionale approva annualmente indirizzi generali per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, nonche', all'occorrenza, eventuali indirizzi specifici. La Giunta regionale definisce altresi' le modalita' di monitoraggio delle suddette attivita'. 5. Il mancato rispetto degli indirizzi di cui al comma 4 comporta, previo contradditorio con l'ente interessato supportato dall'Unione delle province della Toscana (UPI Toscana), la decurtazione della corresponsione del finanziamento di cui al comma 3 per il periodo e con le modalita' stabilite dalla deliberazione di cui al comma 4.