(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54  del
                          27 novembre 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto; 
  Vista legge regionale 12 gennaio  1994,  n.  3  (Recepimento  della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»); 
  Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia  di
polizia comunale e provinciale); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
(Disposizioni  sulle  Citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle  leggi  regionali  numeri
32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
espresso nella seduta del 13 novembre 2019; 
  Considerato quanto segue: 
    1. A seguito del riordino istituzionale  adottato  con  la  legge
regionale  n.  22/2015,  la  Regione  Toscana   ha   incentivato   lo
svolgimento dei compiti di  vigilanza  della  polizia  provinciale  e
della polizia della Citta' metropolitana  di  Firenze  sulle  materie
oggetto di riordino tramite la stipula di  apposite  convenzioni;  al
fine di consentire alle  province  e  alla  Citta'  metropolitana  di
Firenze di strutturare i propri corpi di  polizia  in  modo  adeguato
rispetto alle funzioni  da  svolgere;  e'  necessario  ridefinire  le
funzioni dei corpi di polizia e riconoscere un  contributo  regionale
annuo per lo svolgimento di tali funzioni, da ripartire sulla base di
criteri  che  tengono  conto  delle  caratteristiche  strutturali  di
ciascuna  provincia  e  della  Citta'   metropolitana   di   Firenze,
dell'intensita' di svolgimento delle attivita' e  delle  esigenze  di
rafforzamento dei corpi; 
    2. Al fine di assicurare  uniformita'  di  azione  da  parte  dei
diversi corpi di polizia provinciale,  e'  necessario  prevedere  che
annualmente  la  Giunta  regionale  approvi  indirizzi   generali   e
specifici per lo svolgimento delle attivita', al cui mancato rispetto
sono collegati meccanismi di sospensione/decurtazione del  contributo
regionale; 
    3. Tra le funzioni proprie  della  polizia  provinciale  e  della
polizia della Citta' metropolitana di Firenze rientrano le  attivita'
di  cui  all'art.  37  della  legge  regionale  n.  3/1994   per   il
contenimento della fauna selvatica; al fine di tutelare le produzioni
agricole  e  garantire   la   tempestivita'   degli   interventi   di
contenimento della fauna selvatica  viene  introdotta  una  procedura
informatizzata per la presentazione da parte degli agricoltori  delle
richieste  di  intervento  collegata  direttamente  con  il   settore
regionale competente e con le polizie provinciali e  con  la  polizia
della Citta' metropolitana di Firenze; 
    4. Nell'ambito del contenimento degli ungulati sono  sempre  piu'
frequenti le segnalazioni della presenza di capi in ambito urbano che
costituiscono un potenziale pericolo per l'incolumita' delle  persone
e per la sicurezza stradale; e' necessario pertanto disciplinare  una
procedura specifica per il contenimento  degli  ungulati  nei  centri
abitati, nonche' nei nuclei ed  insediamenti  sparsi  e  discontinui,
prevedendo che il sindaco  richieda  alla  Regione  l'intervento  che
dovra' essere attuato dalla polizia provinciale; 
    5. Sono apportate alcune modifiche alla legge regionale n. 3/1994
e  alla  legge  regionale  n.  22/2015  al  fine  di  adeguarle  alle
disposizioni introdotte dalla presente  legge  relative  ai  rapporti
della Regione con le province e la Citta'  metropolitana  di  Firenze
per lo svolgimento dei compiti di polizia nelle  materie  oggetto  di
riordino; 
    6. Viene altresi'  apportata  un'ulteriore  modifica  alla  legge
regionale  n.  3/1994  affinche'  si  renda  possibile,  nelle   more
dell'approvazione del nuovo  piano  faunistico  venatorio  regionale,
procedere all'aggiornamento dell'assetto degli  istituti  privati  al
fine di renderlo piu' confacente alle attuali  esigenze  di  gestione
faunistico venatoria del  territorio;  a  tal  fine,  si  dispone  la
possibilita' di dare seguito all'istruttoria  delle  istanze  per  le
autorizzazioni di cui agli articoli 18,  20,  21  e  24  della  legge
regionale n. 3/1994 pervenute antecedentemente all'entrata in  vigore
del regolamento emanato  con  decreto  del  presidente  della  Giunta
regionale 5 settembre 2017, n. 48/R (Regolamento di attuazione  della
legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3  «Recepimento  della  legge  11
febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della  fauna  selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio»  e  della  legge  regionale  9
febbraio 2016, n. 10 «Legge obiettivo per la gestione degli  ungulati
in Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 3/1994); 
    7. Per assicurare l'immediata operativita' delle  disposizioni  e
consentire alle province e alla Citta' metropolitana  di  Firenze  di
avviare le  procedure  per  il  rafforzamento  dei  propri  corpi  di
polizia,  nonche'  per  velocizzare  il  contenimento   della   fauna
selvatica, e' necessario disporre l'entrata in vigore della  presente
legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Funzioni della polizia  provinciale  e  della  polizia  della  Citta'
metropolitana di Firenze nelle materie oggetto di riordino  ai  sensi
                  della legge regionale n. 22/2015 
 
  1. La polizia provinciale e la polizia della  Citta'  metropolitana
di Firenze svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art.  2,  comma
1, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12  (Norme  in
materia di polizia comunale e provinciale), anche  nell'ambito  delle
funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge regionale  3  marzo
2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e  attuazione  della
legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta'  metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni  di  comuni».  Modifiche  alle
leggi regionali numeri 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). 
  2. In materia di caccia e pesca nelle  acque  interne,  oltre  alle
funzioni di vigilanza di cui al comma 1, la polizia provinciale e  la
polizia della Citta'  metropolitana  di  Firenze  svolgono  anche  le
seguenti funzioni: 
    a) coordinamento dell'attuazione dei  piani  di  controllo  della
fauna selvatica ai  sensi  dell'art.  37  della  legge  regionale  12
gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.  157
«Norme per la protezione della fauna selvatica  omeoterma  e  per  il
prelievo venatorio»)  e  degli  interventi  di  contenimento  per  la
conservazione degli equilibri  faunistici  ed  ambientali,  ai  sensi
dell'articolo 48, comma 3, lettera c), della legge regionale 19 marzo
2015, n. 30 (Norme per  la  conservazione  e  la  valorizzazione  del
patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche  alla  legge
regionale n. 24/1994, alla legge regionale  n.  65/1997,  alla  legge
regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010); 
    b) coordinamento dell'attivita' delle guardie volontarie  di  cui
all'art. 51 della legge regionale n. 3/1994 e delle  guardie  ittiche
volontarie di cui all'art. 20-bis della  legge  regionale  3  gennaio
2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e  regolamentazione  della
pesca nelle acque interne); 
    c) riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria
e di guardia ittica volontaria  ai  sensi  dell'art.  138  del  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 775 (Testo unico della legge  di  pubblica
sicurezza) e dell'art. 163, comma 3, lettere a)  e  b),  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli  enti  locali,  in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); 
    d) partecipazione alle  sessioni  di  esame  per  la  licenza  di
caccia; 
    e) partecipazione alle sessioni di esame  per  l'abilitazione  di
guardia venatoria volontaria; 
    f)  attivita'  di  recupero  della  fauna  ittica  a  rischio  ed
interventi di emergenza per la sua tutela, in collaborazione  con  le
associazioni di pescatori  sulla  base  delle  convenzioni  stipulate
dalla Regione ai sensi  dell'art.  4-bis  della  legge  regionale  n.
7/2005. 
  3. Fermo restando quanto disposto  dall'art.  23,  comma  3,  della
legge regionale 10 dicembre  1998,  n.  88  (Attribuzione  agli  enti
locali e disciplina generale  delle  funzioni  amministrative  e  dei
compiti in materia  di  urbanistica  e  pianificazione  territoriale,
protezione della natura e dell'ambiente, tutela  dell'ambiente  dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse  idriche  e  difesa  del
suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche,  viabilita'  e
trasporti conferite alla Regione dal  decreto  legislativo  31  marzo
1998,  n.  112),  la  Regione  sostiene  l'attivita'  della   polizia
provinciale e della polizia della Citta' metropolitana di Firenze per
lo svolgimento delle  funzioni  di  cui  ai  commi  1  e  2,  con  un
contributo annuale, ripartito sulla base di parametri definiti  dalla
Giunta regionale nel rispetto dei seguenti criteri: 
    a) una parte fissa, non superiore  al  45  per  cento,  calcolata
sulla base delle caratteristiche strutturali di ciascuna provincia  e
della Citta' metropolitana di Firenze; 
    b)  una  parte  variabile,  non  superiore  al  30   per   cento,
commisurata all'intensita' di svolgimento delle attivita' di  cui  ai
commi 1 e 2; 
    c) una parte, non  inferiore  al  25  per  cento,  con  finalita'
perequative e per il potenziamento dei corpi. 
  4. La Giunta regionale approva annualmente indirizzi  generali  per
lo svolgimento delle attivita' di  cui  ai  commi  1  e  2,  nonche',
all'occorrenza, eventuali indirizzi specifici.  La  Giunta  regionale
definisce  altresi'  le  modalita'  di  monitoraggio  delle  suddette
attivita'. 
  5. Il mancato rispetto degli indirizzi di cui al comma 4  comporta,
previo contradditorio con l'ente interessato  supportato  dall'Unione
delle province della Toscana (UPI  Toscana),  la  decurtazione  della
corresponsione del finanziamento di cui al comma 3 per il  periodo  e
con le modalita' stabilite dalla deliberazione di cui al comma 4.