(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 57  del
                          9 dicembre 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       Il Consiglio regionale 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visti l'art. 3, comma 2, e l'art. 4, comma  1,  lettera  c),  dello
Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1  (Codice  della
protezione civile); 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67  (Ordinamento  del
sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa
attivita'); 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1. L'intero territorio regionale e' stato colpito, nei  giorni  dal
15  al  17  novembre  2019,  da  intensi  ed   eccezionali   fenomeni
meteorologici che si sono concretizzati in prolungate e forti  piogge
e temporali che hanno determinato ingenti danni di natura alluvionale
a strutture pubbliche e private,  con  dissesti  diffusi,  cadute  di
piante su  edifici  e  sulla  viabilita',  allagamenti  di  strutture
pubbliche e private; 
  2. Tali eccezionali fenomeni, in particolare, hanno  dato  vita  ad
una devastante tromba d'aria nel territorio del Comune di  Orbetello,
in provincia di  Grosseto,  il  giorno  17  novembre  2019,  causando
ingenti  danni  alle  abitazioni,  con  un  gran  numero  di  edifici
scoperchiati e di tetti distrutti, nonche' alle attivita'  economiche
e produttive del territorio interessato; 
  3. In conseguenza degli eventi  sopracitati,  il  Presidente  della
Giunta regionale, con decreto 18 novembre 2019, n. 166, ha dichiarato
lo stato di emergenza regionale  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  2,
lettera a), della legge regionale 67/2003  per  tutto  il  territorio
regionale e ha chiesto al Presidente del Consiglio  dei  ministri  il
riconoscimento del rilievo nazionale dell'evento, ai sensi  dell'art.
24 decreto legislativo n. 1/2018; 
  4. La Giunta regionale, con deliberazione del 25 novembre 2019,  n.
1457, ha individuato, ai sensi dell'art. 8  del  regolamento  emanato
con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008,  n.
24/R,  i  comuni  interessati  dalla   dichiarazione   di   emergenza
regionale, tra cui risulta anche il Comune di Orbetello; 
  5. Nelle more del riconoscimento della dichiarazione dello stato di
emergenza  nazionale,  si  rende  necessario  porre  in   essere   un
intervento  legislativo  urgente  che   disponga   uno   stanziamento
finanziario, a seguito di  apposita  attivita'  di  ricognizione  dei
fabbisogni  in  via  anticipata  per  la  quantificazione  dei  danni
occorsi, per l'erogazione di un contributo sia in favore dei soggetti
privati (persone fisiche) sia in favore delle attivita' economiche  e
produttive,  incluse  quelle  agricole,  del  Comune  di   Orbetello,
gravemente  danneggiati  dall'evento  in  questione,   al   fine   di
consentire il ripristino  delle  normali  condizioni  di  vita  e  la
ripresa delle attivita'; 
  6. Occorre prevedere l'entrata in vigore della  presente  legge  il
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana, al fine di consentire  l'immediata  applicazione  delle  sue
disposizioni. 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                  Intervento finanziario regionale 
 
  1. Al fine di fronteggiare  la  grave  emergenza  conseguente  agli
eventi meteorologici che si sono verificati nel territorio del Comune
di Orbetello il giorno 17 novembre 2019, la Regione, nei limiti della
spesa massima di euro  2.000.000,00,  interviene  con  un  contributo
finanziario sia in favore dei soggetti privati persone fisiche sia in
favore  delle  attivita'  economiche  e  produttive,  incluse  quelle
agricole,  danneggiate  del  territorio  interessato,  al   fine   di
consentire il ripristino  delle  normali  condizioni  di  vita  e  la
ripresa delle attivita'. 
  2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro  sette
giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva: 
    a) le modalita' di  determinazione,  assegnazione,  erogazione  e
rendicontazione  del  contributo  di  cui  alla  presente  legge,  in
analogia  con  le  disposizioni  nazionali  in  materia,  nonche'  la
relativa modulistica; 
    b) le modalita' per l'attivita' di ricognizione dei fabbisogni di
cui all'art. 4. 
  3. Nel caso di deliberazione dello stato di  emergenza  di  rilievo
nazionale, ai sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1 («Codice di protezione civile»), trovano  applicazione  le
disposizioni statali e le risorse di cui alla presente legge  possono
essere trasferite sulla contabilita' speciale aperta a seguito  della
nomina  del  Commissario  delegato  da  parte  del  Dipartimento   di
Protezione civile.