(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58  del
                          13 dicembre 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera u), dello statuto; 
  Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108  (Disposizioni  in  materia  di
usura); 
  Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il
Fondo di solidarieta' per le  vittime  delle  richieste  estorsive  e
dell'usura); 
  Vista la legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni  in  materia  di
usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi  da  sovra
indebitamento); 
  Vista la legge regionale n. 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia
di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi  di
competenza della regione); 
  Vista la legge regionale n. 29 dicembre 2009, n. 86  (Strumenti  di
prevenzione dell'usura ed educazione all'uso consapevole del denaro); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Le evidenze emerse nella ricerca dell'Istituto  regionale  per
la  programmazione  economica  della  Toscana  (IRPET)  "Il  fenomeno
dell'usura e del sovraindebitamento in  Toscana"  del  gennaio  2018,
ricerca  che  integra  uno   studio   commissionato   dalla   Seconda
Commissione conciliare, in particolare  nella  parte  in  cui  si  fa
notare  come  il  fenomeno,  nel  territorio  e  nel  contesto  socio
economico della Regione Toscana, permanga a livelli di  allerta,  con
prospettiva di incremento e  che  tale  tendenza  risulta  nei  fatti
agevolata dal perdurare della crisi economica; 
    2. E' opportuno aggiornare  la  legge  regionale  n.  86/2009  in
relazione  alle  modifiche  normative  medio  tempore  intervenute  a
livello nazionale e all'esigenza di creare una maggiore sinergia  fra
i soggetti  coinvolti  nella  rete  degli  sportelli  di  prevenzione
dell'usura; 
    3. In considerazione della gravita'  del  fenomeno  in  atto  nel
territorio e nel contesto socio economico  della  Regione  Toscana  e
della  prospettiva  del  suo  incremento,  e'   necessario   disporre
l'entrata in vigore della presente legge il  giorno  successivo  alla
data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
            Adeguamento normativo. Modifiche al preambolo 
                  della legge regionale n. 86/2009 
 
  1. Dopo l'ultimo visto del preambolo della legge  regionale  n.  29
dicembre  2009,  n.  86  (Strumenti  di  prevenzione  dell'usura   ed
educazione all'uso consapevole del denaro), e' aggiunto il seguente: 
    «Vista la legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di
usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi  da  sovra
indebitamento);».