(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del
13 dicembre 2019)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge:
(Omissis);
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171 (Attuazione
della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione
di alcuni inquinanti atmosferici);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale);
Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18
giugno 2009, n. 69);
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione
della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente
e per un'aria piu' pulita in Europa);
Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli
enti, locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e
dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale,
protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del
suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e
trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112);
Vista la legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 (Nonne per la tutela
della qualita' dell'aria ambiente);
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n.
72 (Piano regionale per la qualita' dell'aria ambiente «PRQA».
Approvazione ai sensi della legge regionale n. 65/2014);
Considerato quanto segue:
1. L'art. 9 del decreto legislativo n. 155/2010 prevede che, se
in una o piu' aree all'interno di zone o agglomerati, si registrano
superamenti dei valori limite di qualita' dell'aria, le regioni e le
province autonome adottano un piano che prevede le misure necessarie
ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza
sulle aree di superamento per rientrare nei valori limite nei termini
prescritti;
2. Presso diverse zone ed agglomerati del territorio regionale
continuano a registrarsi superamenti dei valori limite di qualita'
dell'aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto
NO2;
3. Il 17 maggio 2018 la Commissione europea ha deferito l'Italia
alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 258
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per non
aver rispettato, a partire dal 2008, i valori limite giornalieri di
PM10 (50µ/m3 da non superare piu' di trentacinque volte in un anno
civile) e annuali (40 µ/m3) stabiliti nell'Allegato XI della
direttiva 2008/50/CE. Le zone interessate dalla procedura (n.
2014/2147) appartengono alle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto,
Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Marche, Molise, Campania, Toscana,
Puglia e Sicilia;
4. In merito al superamento di tale limite relativo al materiale
particolato PM10, le zone interessate del territorio toscano sono: la
IT0907 (zona di Prato - Pistoia) e la zona IT0909 (zona Valdarno
Pisano e Piana Lucchese) che presentano anche caratteristiche
orografiche e climatiche tali da poter interferire con il
raggiungimento del rispetto del valore limite di qualita' dell'aria;
5. Nel 2018 la zona «Prato-Pistoia» risulta aver rispettato i
limiti di concentrazione previsti dalla normativa; mentre nella zona
«Valdarno Pisano e Piana Lucchese» permangono valori di PM10 con
limiti di concentrazione al di sopra della soglia consentita dalla
direttiva.
6. Per le aree di superamento Valdarno Pisano e Piana Lucchese e
«Prato-Pistoia», dai risultati del progetto di ricerca PATOS
(Particolato atmosferico in Toscana) emerge che la causa principale
di tali superamenti e' da ricercarsi nella combustione di biomasse,
sia per il riscaldamento sia come pratica di abbruciamento di sfalci
e potature all'aperto;
7. Al fine di contribuire a ridurre la principale fonte di
produzione di PM10, cosi come emerso dallo studio PATOS, sara'
incentivata la sostituzione degli impianti di riscaldamento civile a
biomassa con impianti alternativi a basse emissioni;
8. Il 7 marzo 2019 la Commissione europea ha deferito l'Italia
alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 258
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per non aver
rispettato, tra il 2010 e il 2017, il valore limite annuale di
biossido di azoto NO2 (40 µg/m³), stabilito all'allegato XI della
direttiva 2008/50/CE. Le zone interessate dalla procedura (2015/2043)
appartengono alle regioni Lombardia, Piemonte, Lazio, Liguria,
Toscana, Sicilia;
9. In merito al superamento di tale valore limite relativo al
biossido di azoto (NO2), la zona interessata e' la IT0906
(Agglomerato di Firenze), limitatamente alle centraline di stazione
di tipo urbana traffico della rete regionale di rilevamento della
qualita' dell'aria, denominate FI-Gramsci e FI-Mosse, ubicate nel
Comune di Firenze; mentre tutte le stazioni di fondo presentano
valori ampiamente entro i limiti;
10. Il valore annuale e' stato di 59 µg/m³ per il 2010 (quando la
detta zona era ancora identificata come zona IT 0901); in seguito,
ossia dopo la modifica della zona in IT0906 (agglomerato di Firenze),
detto valore e' stato di 103 µg/m³ per il 2011,82 µg/m³ per il 2012,
62 µg/m³ per il 2013,65 µg/m³ per il 2014,63 µg/m³ per il 2015,65
µg/m³ per il 2016 e 64 µg/m³ per il 2017;
11. Nel 2018 i valori di concentrazione di biossido di azoto
registrati dalle stazioni della rete regionale hanno evidenziato che
il limite sulla media annuale di NO2 e' stato superato dalla sola
stazione di tipo urbana traffico denominata FI-Gramsci, ubicata nel
Comune di Firenze, con una media annuale di 60 µg/m³; mentre la
stazione FI-Mosse e' rientrata entro i valori limite;
12. La stazione di FI-Gramsci rappresenta quindi il punto di
maggiore criticita' (hot spot) in Toscana; la rappresentativita' di
tale stazione e' da ricondurre ad una fascia di alcune centinaia di
metri lungo il percorso, di alcuni chilometri, dei viali di
circonvallazione relativamente alla parte che si snoda dalla porta
medievale di ingresso alla citta' verso Arezzo (Piazza Beccaria) a
quella verso Prato (Porta al Prato);
13. Nella zona «Agglomerato di Firenze», la principale sorgente
dei superamenti dei limiti del biossido di azoto NO2 deve ritenersi
legata al traffico ed, in particolare, alle emissioni «exhoust» dei
veicoli diesel euro 3, euro 4 ed euro 5, che si stima contribuiscano
rispettivamente per il 15, 29 e 34 per cento (per un totale
complessivo pari al 78 per cento) alle emissioni di biossido di azoto
NO2 derivanti da traffico - secondo i dati ACI sul parco circolante
al 2017 - con la conseguenza che nella zona «Agglomerato di Firenze»
si deve prevedere, in modo graduale, il blocco del traffico per i
veicoli diesel euro 3, euro 4 ed euro 5;
14. Il 9 dicembre 2015, la Giunta regionale ha approvato la
deliberazione n. 1182, con la quale sono state individuate le aree di
superamento «Agglomerato di Firenze», «Piana lucchese» e «Piana
Prato-Pistoia», per le quali i comuni appartenenti sono soggetti
all'elaborazione e all'adozione dei piani di azione comunale (PAC) di
cui alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela
della qualita' dell'aria ambiente);
15. Il 18 luglio 2018, con la deliberazione n. 72, il Consiglio
regionale della Toscana ha approvato il piano regionale per la
qualita' dell'aria ambiente (PRQA) che, tenuto conto delle criticita'
delle aree sopra indicate, prevede specifiche azioni per la riduzione
degli inquinanti oggetto di superamento, al fine di raggiungere gli
obbiettivi generali e specifici prefissati, tra cui quello di
«portare a zero la percentuale di popolazione esposta a superatnenti
oltre i valori limite di biossido di azoto e materiale particolato
PM10 entro il 2020» mediante la realizzazione di una serie di
specifici interventi;
16. Nonostante i positivi effetti prodotti dalle politiche
regionali realizzate dal 2010 a oggi in materia di qualita'
dell'aria, che hanno indotto un progressiva diminuzione delle zone di
superamento dei valori limite e dell'entita' dei superamenti per il
PM10 e il biossido di azoto NO2, le procedure di infrazione avviate
sono in fase avanzata (procedure n. 2014/2147 e n. 2015/2043 in fase
di ricorso art. 258 TFUE) per cui risulta necessario porre in essere
misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi relativi a
tali valori limite nel piu' breve tempo possibile;
17. A tal fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ha promosso la sottoscrizione di un nuovo
accordo di programma per il miglioramento della qualita' dell'aria
nella regione Toscana, all'interno del quale sono programmate una
serie di misure comuni, da porre in essere, in concorso con quelle
previste dalle norme vigenti, nel quadro di un'azione coordinata e
congiunta, nei settori maggiormente responsabili di emissioni
inquinanti, ai fini del miglioramento della qualita' dell'aria
ambiente e del contrasto all' inquinamento atmosferico;
18. Per dare attuazione al suddetto accordo, occorre prevedere
specifiche misure rafforzative del PRQA, con particolare riferimento
all'istituzione di zone di limitazione alla circolazione dei veicoli
maggiormente inquinanti nei comuni nei quali risulta superato il
valore limite relativo al biossido di azoto (NO2);
19. Considerata la necessita' di provvedere urgentemente al fine
di rispettare gli obblighi europei relativi ai valori limite previsti
dal decreto legislativo n. 155/2010, e' necessario disporre l'entrata
in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;
Approva
la presente legge:
Art. 1
Misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei
relativi ai valori limite previsti dal decreto legislativo 155/2010
in attuazione della direttiva 2008/50/CEE relativa alla qualita'
dell'aria ambiente
1. Nelle more della modifica del piano regionale per la qualita'
dell'aria ambiente (PRQA) di cui alla deliberazione del Consiglio
regionale 18 luglio 2018, n. 72, la Giunta regionale, previo parere
vincolante della commissione consiliare competente, approva con
deliberazione misure urgenti di rafforzamento per il rispetto degli
obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva
2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria
piu' pulita in Europa) ai fini della risoluzione delle procedure di
infrazione n. 2014/2147 e n. 2015/2043, per quanto attiene al
territorio regionale.
2. Le misure di cui al comma 1 prevedono l'istituzione di zone di
limitazione alla circolazione per i veicoli maggiormente inquinanti
nel territorio dei comuni oggetto delle procedure d'infrazione in cui
non siano rispettati i valori limite previsti dal decreto legislativo
155/2010.
3. I comuni il cui territorio e' interessato dalle procedure di
infrazione adeguano gli atti previsti dall'art. 12, comma 5, della
legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 (Norme per la tutela della
qualita' dell'aria ambiente) e attuano le misure di cui alla
deliberazione prevista al comma 1 entro i termini previsti dalla
deliberazione stessa.
4. La Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 6,
comma 2, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione
agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative
e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione
territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse
idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere
pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nei confronti dei comuni
inadempienti agli obblighi previsti dal comma 3.
5. Il PRQA e' adeguato alle misure adottate con la deliberazione
della Giunta regionale di cui al comma 1, entro il 31 ottobre 2021.
L'efficacia di tale deliberazione termina con l'adeguamento del piano
regionale alle misure stesse.