(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 3/Sez. Gen. del 16 gennaio 2020) Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 30 dicembre 2019, n. 1185 Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Il comma 7 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «7. Per la concessione della prestazione con la finalita' di cui al comma 1, lettera a), il valore della situazione economica del nucleo familiare non deve essere superiore a 3. La prestazione e' concessa nella misura massima di 13,00 euro all'ora, con un tetto massimo di venticinque ore mensili. La prestazione e' erogata al 100 per cento in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 1,22 e decresce in modo lineare, fino ad azzerarsi, in caso di nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3.»