(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
              Adige n. 3/Sez. Gen. del 16 gennaio 2020) 
 
  Il Presidente della Provincia vista la deliberazione  della  Giunta
provinciale del 30 dicembre 2019, n. 1185 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
  1. Il comma 7 dell'art. 32 del decreto del Presidente della  Giunta
provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche,  e'  cosi'
sostituito: 
    «7. Per la concessione della prestazione con la finalita' di  cui
al comma 1, lettera a), il  valore  della  situazione  economica  del
nucleo familiare non deve essere superiore a  3.  La  prestazione  e'
concessa nella misura massima di 13,00 euro  all'ora,  con  un  tetto
massimo di venticinque ore mensili. La prestazione e' erogata al  100
per cento in caso di nuclei familiari  con  valore  della  situazione
economica fino a 1,22 e decresce in modo lineare, fino ad  azzerarsi,
in caso di nuclei familiari con  valore  della  situazione  economica
pari a 3.»