(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale Speciale della Regione Basilicata n. 47 del 28 novembre 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche ed integrazioni all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 «Ambito Territoriale e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale» 1. All'art. l della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 sono apportate le seguenti modifiche: a) Il comma 4 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 e' cosi sostituito: «4. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui al precedente comma 2, tese alla razionalizzazione ed efficienza del sistema, e al fine di superare le emergenze in caso di interruzione del servizio e di conformarsi progressivamente all'art. 5 del regolamento CE n. 1370/2007, e' fatta salva l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale negli ambiti territoriali gia' previsti dalle discipline di settore e dalle disposizioni regionali vigenti e, al fine di armonizzare l'esercizio dei servizi in essere, in conformita' al redigendo piano dei trasporti di bacino, le Amministrazioni locali titolari di contratti di servizio, fatto salvo quanto previsto al comma 7, possono procedere mediante procedure di affidamento secondo le vigenti disposizioni normative e ai sensi del regolamento CE n. 1370/2007 e seguenti. I contratti devono avere scadenza sino al subentro degli aggiudicatari delle gare e comunque non oltre il 31 marzo 2020». b) Il comma 7 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 e' cosi sostituito: «7. A1 fine di garantire la continuita' dei servizi, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui al precedente comma 2, l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico di cui ai contratti sottoscritti da parte delle Amministrazioni provinciali e comunali a seguito di affidamento mediante procedure di gara secondo le vigenti disposizioni normative, puo' proseguire alle medesime condizioni contrattuali in applicazione dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento e del Consiglio europeo sino al subentro degli aggiudicatari delle gare e comunque non oltre il 31 marzo 2020.» c) Il comma 7-ter, della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 e' cosi sostituito: «7-ter. Ai fini del riconoscimento alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale del saldo del 20% del contributo annuale relativo agli oneri di rinnovo del CCNL, sino al subentro degli aggiudicatari delle gare che saranno espletate dalla Regione e comunque non oltre il termine del 31 marzo 2020, la Regione si avvale degli organismi competenti in materia di lavoro, cui richiedere la veridicita' delle certificazioni rese dalle aziende.»