(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   Speciale   della   Regione
               Basilicata n. 47 del 28 novembre 2019) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifiche ed integrazioni all'art. 1 della legge regionale 30  aprile
  2014, n. 7 «Ambito Territoriale e criteri di  organizzazione  dello
  svolgimento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale» 
 
  1. All'art. l della legge regionale  30  aprile  2014,  n.  7  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) Il comma 4 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 e'  cosi
sostituito: 
      «4. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui
al precedente comma 2, tese alla razionalizzazione ed efficienza  del
sistema, e al fine di superare le emergenze in caso  di  interruzione
del  servizio  e  di  conformarsi  progressivamente  all'art.  5  del
regolamento CE n. 1370/2007,  e'  fatta  salva  l'organizzazione  dei
servizi di trasporto pubblico locale negli ambiti  territoriali  gia'
previsti dalle discipline di settore e dalle  disposizioni  regionali
vigenti e, al fine di armonizzare l'esercizio dei servizi in  essere,
in conformita'  al  redigendo  piano  dei  trasporti  di  bacino,  le
Amministrazioni locali titolari di contratti di servizio, fatto salvo
quanto previsto al comma 7, possono procedere mediante  procedure  di
affidamento secondo le vigenti disposizioni normative e ai sensi  del
regolamento CE n. 1370/2007 e  seguenti.  I  contratti  devono  avere
scadenza sino al subentro degli aggiudicatari delle gare  e  comunque
non oltre il 31 marzo 2020». 
    b) Il comma 7 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 e'  cosi
sostituito: 
      «7. A1 fine di garantire la continuita' dei servizi, nelle more
dell'espletamento delle procedure di gara di cui al precedente  comma
2, l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico  automobilistico  di
cui  ai  contratti  sottoscritti  da  parte   delle   Amministrazioni
provinciali e comunali a seguito di affidamento mediante procedure di
gara secondo le vigenti disposizioni normative, puo' proseguire  alle
medesime  condizioni  contrattuali  in  applicazione   dell'art.   5,
paragrafo 5 del regolamento CE n.  1370/2007  del  Parlamento  e  del
Consiglio europeo sino al subentro degli aggiudicatari delle  gare  e
comunque non oltre il 31 marzo 2020.» 
    c) Il comma 7-ter, della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7  e'
cosi sostituito: 
      «7-ter. Ai fini del riconoscimento  alle  aziende  esercenti  i
servizi di trasporto pubblico locale del saldo del 20% del contributo
annuale relativo agli oneri di rinnovo del  CCNL,  sino  al  subentro
degli aggiudicatari delle gare che saranno espletate dalla Regione  e
comunque non oltre il termine del 31 marzo 2020, la Regione si avvale
degli organismi competenti in materia di lavoro,  cui  richiedere  la
veridicita' delle certificazioni rese dalle aziende.»