(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 29 gennaio 2020) IL PRESIDENTE Visto l'art. 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, come modificato dall'art. 41 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6, che autorizza l'amministrazione a concedere esclusivamente a favore dei comuni, anche non appartenenti alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, titolari di diritti di proprieta' delle malghe ubicate sul territorio regionale all'atto della domanda, contributi straordinari finalizzati alla copertura delle spese per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici; Visto il testo del «Regolamento recante i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi ai comuni anche non appartenenti alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia proprietari di malghe ubicate nel territorio regionale consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici, in attuazione dell'art. 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilita' 2019)» e ritenuto di emanarlo; Visto il proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 2238; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi ai comuni anche non appartenenti alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia proprietari di malghe ubicate nel territorio regionale consistenti nell'adeguamento funzionale degli edifici, in attuazione dell'art. 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilita' 2019)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA