(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 29 gennaio 2020) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 2, commi da 16 a 21, della legge regionale 28 dicembre
2018, n. 29, come modificato dall'art. 41 della  legge  regionale  29
aprile 2019,  n.  6,  che  autorizza  l'amministrazione  a  concedere
esclusivamente a favore  dei  comuni,  anche  non  appartenenti  alla
Regione  Autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  titolari  di  diritti  di
proprieta' delle malghe ubicate  sul  territorio  regionale  all'atto
della domanda, contributi  straordinari  finalizzati  alla  copertura
delle spese per la realizzazione di  interventi  di  riqualificazione
delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici; 
  Visto il testo del «Regolamento recante i criteri  e  le  modalita'
per la concessione dei contributi ai comuni  anche  non  appartenenti
alla Regione Autonoma Friuli-Venezia  Giulia  proprietari  di  malghe
ubicate  nel  territorio   regionale   consistenti   nell'adeguamento
funzionale degli edifici, in attuazione dell'art. 2, commi  da  16  a
21,  della  legge  regionale  28  dicembre  2018,  n.  29  (legge  di
stabilita' 2019)» e ritenuto di emanarlo; 
  Visto il proprio decreto  n.  0277/Pres.  del  27  agosto  2004,  e
successive modifiche ed integrazioni, concernente il  regolamento  di
organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali; 
  Visto l'art. 42  dello  statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre  2019,
n. 2238; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento recante i criteri e le modalita'  per
la concessione dei contributi ai comuni anche non  appartenenti  alla
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia proprietari di malghe  ubicate
nel  territorio  regionale  consistenti  nell'adeguamento  funzionale
degli edifici, in attuazione dell'art. 2, commi da  16  a  21,  della
legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilita'  2019)»,
nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                               FEDRIGA