(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.  1  del
                          10 gennaio 2020) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l' art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
della disciplina in materia sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.  40  (Disciplina  del
servizio sanitario regionale); 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R  (Regolamento  di  attuazione
dell'art. 76-undecies della legge regionale 24 febbraio 2005,  n.  40
«Disciplina  del   Servizio   sanitario   regionale»   in   tema   di
riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza); 
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  delle  autonomie  locali
espresso nella seduta del 2 aprile 2019; 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1. La legge regionale 22  maggio  2001,  n.  25  (Disciplina  delle
autorizzazioni  e  della  vigilanza  sull'esercizio   del   trasporto
sanitario) ed il suo regolamento attuativo, emanato con  decreto  del
Presidente  della  Giunta  regionale  1°  ottobre  2001,   n.   46/R,
rappresentano  normative   ormai   risalenti,   che   devono   essere
completamente riviste  sia  nell'impianto  generale,  sia  in  alcuni
aspetti di merito; 
  2.  Per  quanto  riguarda   il   primo   aspetto   e'   necessario,
innanzitutto, rendere il testo legislativo  coerente  con  l'art.  63
dello Statuto includendo in esso tutte le  disposizioni,  attualmente
regolamentari,  che  disciplinano  i  procedimenti  autorizzatori  di
competenza dei comuni; 
  3. Per quanto riguarda i profili di merito, e' opportuno: 
    a) introdurre l'obbligo,  a  carico  dei  soggetti  che  chiedono
l'autorizzazione, di allegare alla presentazione della domanda  anche
l'elenco dei mezzi di soccorso e dei soccorritori; 
    b) semplificare la procedura per l'utilizzo dei mezzi di soccorso
di altri soggetti autorizzati nel caso di momentanea indisponibilita'
del mezzo, sostituendo l'autorizzazione prevista dall'art.  3,  comma
8, del  d.p.g.r.  46/R/2001,  con  una  semplice  comunicazione  alla
commissione di vigilanza e controllo; 
    c) snellire la composizione  della  commissione  di  vigilanza  e
controllo riducendone il numero  dei  componenti  e  semplificare  il
procedimento di controllo introducendo il metodo  delle  verifiche  a
campione; 
    d) al fine di monitorare  l'attuazione  della  presente  legge  e
della  formulazione  di  osservazioni  e  proposte  e'  istituito  un
organismo  collegiale  a  composizione  mista  rappresentativa  degli
attori del sistema territoriale di soccorso. 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della  legge  23
ottobre 1992, n. 421), l'autorizzazione all'esercizio delle attivita'
di trasporto sanitario di soccorso da parte di soggetti diversi dalle
aziende sanitarie, dalle amministrazioni statali e  dall'associazione
italiana  della  Croce  Rossa,  di  cui  al  decreto  legislativo  28
settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione  dell'Associazione  italiana
della Croce Rossa «CRI», a norma dell'art. 2 della legge  4  novembre
2010, n. 183). 
  2. Tutti i soggetti, ivi compresi  quelli  che  non  devono  essere
autorizzati di cui al comma 1, che svolgono  attivita'  di  trasporto
sanitario di soccorso  sul  territorio  regionale  devono  essere  in
possesso dei requisiti di cui all'art. 6.