(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 10 gennaio 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l' art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R (Regolamento di attuazione dell'art. 76-undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 «Disciplina del Servizio sanitario regionale» in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 2 aprile 2019; Considerato quanto segue: 1. La legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario) ed il suo regolamento attuativo, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° ottobre 2001, n. 46/R, rappresentano normative ormai risalenti, che devono essere completamente riviste sia nell'impianto generale, sia in alcuni aspetti di merito; 2. Per quanto riguarda il primo aspetto e' necessario, innanzitutto, rendere il testo legislativo coerente con l'art. 63 dello Statuto includendo in esso tutte le disposizioni, attualmente regolamentari, che disciplinano i procedimenti autorizzatori di competenza dei comuni; 3. Per quanto riguarda i profili di merito, e' opportuno: a) introdurre l'obbligo, a carico dei soggetti che chiedono l'autorizzazione, di allegare alla presentazione della domanda anche l'elenco dei mezzi di soccorso e dei soccorritori; b) semplificare la procedura per l'utilizzo dei mezzi di soccorso di altri soggetti autorizzati nel caso di momentanea indisponibilita' del mezzo, sostituendo l'autorizzazione prevista dall'art. 3, comma 8, del d.p.g.r. 46/R/2001, con una semplice comunicazione alla commissione di vigilanza e controllo; c) snellire la composizione della commissione di vigilanza e controllo riducendone il numero dei componenti e semplificare il procedimento di controllo introducendo il metodo delle verifiche a campione; d) al fine di monitorare l'attuazione della presente legge e della formulazione di osservazioni e proposte e' istituito un organismo collegiale a composizione mista rappresentativa degli attori del sistema territoriale di soccorso. Approva la presente legge: Art. 1 Oggetto 1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di trasporto sanitario di soccorso da parte di soggetti diversi dalle aziende sanitarie, dalle amministrazioni statali e dall'associazione italiana della Croce Rossa, di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa «CRI», a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183). 2. Tutti i soggetti, ivi compresi quelli che non devono essere autorizzati di cui al comma 1, che svolgono attivita' di trasporto sanitario di soccorso sul territorio regionale devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.