(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 10 gennaio 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Vista la legge regionale 14 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, l'art. 25; Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato); Considerato quanto segue: 1. Il progressivo miglioramento della qualita' dei servizi offerti dal sistema integrato degli interventi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale ha comportato l'avvio di un percorso volto a rafforzare il ruolo di governo della Regione all'interno del processo di accreditamento; 2. Nel nuovo percorso i requisiti e gli indicatori, sia per le strutture, sia per i servizi di assistenza domiciliare e per gli altri servizi alla persona, non sono piu' contenuti nel regolamento, bensi' in una deliberazione della Giunta regionale, al fine di utilizzare uno strumento piu' flessibile rispetto alla norma, in relazione alle modifiche frequenti nel novero dei requisiti e degli indicatori: cio' deriva dai rapidi cambiamenti nelle tipologie dei servizi offerti, dovuti ad una domanda di intervento da parte dei cittadini sempre piu' consapevole e specializzata; 3. Si rende opportuno aggiornare la normativa vigente per completare la riforma del sistema dovuta all'introduzione della durata dell'accreditamento per le strutture; 4. Occorre, da un lato, razionalizzare e semplificare l'azione regionale, dall'altro, perfezionare la costruzione del nuovo sistema regionale, nel quale le funzioni inerenti all'accreditamento delle strutture e dei servizi afferiscono rispettivamente alla Giunta regionale, che opera avvalendosi del gruppo tecnico regionale di valutazione, ed ai comuni territorialmente competenti; 5. Nell'ottica, sia di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, sia di realizzare una maggiore efficienza procedimentale: a) si stabilisce che l'accreditamento delle strutture ha validita' cinque anni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza; b) e' disciplinato il controllo che la Giunta regionale e il comune effettuano rispettivamente sulle strutture e sui servizi sia gia' accreditati, sia nuovi; c) e' disciplinata la decadenza dall'accreditamento; d) si ridefinisce il regime transitorio per le strutture e i servizi gia' accreditati ai fini dell'adeguamento ai nuovi requisiti. Approva la presente legge; Art. 1 Accreditamento delle strutture. Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 82/2009 1. L'art. 4 della legge regionale n. 82/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Accreditamento delle strutture). - 1. L'accreditamento puo' essere richiesto alla Giunta regionale dalle strutture pubbliche e private individuate dall'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 41/2005, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento. 2. L'istanza di accreditamento, sottoscritta dal legale rappresentante della struttura, e' corredata di apposita dichiarazione sostitutiva attestante il possesso: a) dell'autorizzazione al funzionamento; b) dei requisiti contenuti nel regolamento di cui all'art. 11 e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 5. 3. Nei trenta giorni successivi alla presentazione dell'istanza, la Giunta regionale rilascia l'accreditamento previa verifica della regolarita' formale dell'istanza medesima e ne da' comunicazione alla struttura e al comune dove essa e' ubicata. 4. L'accreditamento ha validita' cinque anni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. 5. Ai fini del rinnovo, il legale rappresentante della struttura accreditata presenta istanza alla Giunta regionale, con le modalita' di cui al comma 2, a pena di decadenza, non oltre la data di scadenza dell'accreditamento. 6. La Giunta regionale istituisce l'elenco delle strutture accreditate, prevedendone forme idonee di pubblicita' e di aggiornamento.».