(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 1 del 10 gennaio 2020) 
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 14 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato
di interventi e servizi per la tutela  dei  diritti  di  cittadinanza
sociale) e, in particolare, l'art. 25; 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2009,  n.  82  (Accreditamento
delle strutture e  dei  servizi  alla  persona  del  sistema  sociale
integrato); 
  Considerato quanto segue: 
    1.  Il  progressivo  miglioramento  della  qualita'  dei  servizi
offerti dal sistema integrato degli  interventi  per  la  tutela  dei
diritti di cittadinanza sociale ha comportato l'avvio di un  percorso
volto a rafforzare il ruolo di governo della Regione all'interno  del
processo di accreditamento; 
    2. Nel nuovo percorso i requisiti e gli indicatori,  sia  per  le
strutture, sia per i servizi di  assistenza  domiciliare  e  per  gli
altri servizi alla persona, non sono piu' contenuti nel  regolamento,
bensi' in una  deliberazione  della  Giunta  regionale,  al  fine  di
utilizzare uno strumento piu'  flessibile  rispetto  alla  norma,  in
relazione alle modifiche frequenti nel novero dei requisiti  e  degli
indicatori: cio' deriva dai rapidi cambiamenti  nelle  tipologie  dei
servizi offerti, dovuti ad una domanda di  intervento  da  parte  dei
cittadini sempre piu' consapevole e specializzata; 
    3.  Si  rende  opportuno  aggiornare  la  normativa  vigente  per
completare la  riforma  del  sistema  dovuta  all'introduzione  della
durata dell'accreditamento per le strutture; 
    4. Occorre, da un lato, razionalizzare  e  semplificare  l'azione
regionale, dall'altro, perfezionare la costruzione del nuovo  sistema
regionale, nel quale le funzioni  inerenti  all'accreditamento  delle
strutture e  dei  servizi  afferiscono  rispettivamente  alla  Giunta
regionale, che opera avvalendosi  del  gruppo  tecnico  regionale  di
valutazione, ed ai comuni territorialmente competenti; 
    5. Nell'ottica,  sia  di  garantire  la  trasparenza  dell'azione
amministrativa,   sia   di   realizzare   una   maggiore   efficienza
procedimentale: 
      a)  si  stabilisce  che  l'accreditamento  delle  strutture  ha
validita'  cinque  anni,  decorrenti  dalla  data  di   presentazione
dell'istanza; 
      b) e' disciplinato il controllo che la Giunta  regionale  e  il
comune effettuano rispettivamente sulle strutture e sui  servizi  sia
gia' accreditati, sia nuovi; 
      c) e' disciplinata la decadenza dall'accreditamento; 
      d) si ridefinisce il regime transitorio per le  strutture  e  i
servizi gia' accreditati ai fini dell'adeguamento ai nuovi requisiti. 
 
                               Approva 
                         la presente legge; 
 
                               Art. 1 
 
                   Accreditamento delle strutture. 
      Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 82/2009 
 
  1. L'art. 4 della legge regionale  n.  82/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 4 (Accreditamento delle  strutture).  -  1.  L'accreditamento
puo' essere richiesto alla Giunta regionale dalle strutture pubbliche
e private individuate dall'art. 21, comma 1, della legge regionale n.
41/2005, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento. 
  2.   L'istanza   di   accreditamento,   sottoscritta   dal   legale
rappresentante   della   struttura,   e'   corredata   di    apposita
dichiarazione sostitutiva attestante il possesso: 
    a) dell'autorizzazione al funzionamento; 
    b) dei requisiti contenuti nel regolamento di cui all'art.  11  e
nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'art.  3,  comma
5. 
  3. Nei trenta giorni successivi alla presentazione dell'istanza, la
Giunta regionale  rilascia  l'accreditamento  previa  verifica  della
regolarita' formale dell'istanza medesima e ne da' comunicazione alla
struttura e al comune dove essa e' ubicata. 
  4. L'accreditamento ha validita' cinque anni decorrenti dalla  data
di presentazione dell'istanza. 
  5. Ai fini del rinnovo, il legale  rappresentante  della  struttura
accreditata presenta istanza alla Giunta regionale, con le  modalita'
di cui al comma 2, a pena di decadenza, non oltre la data di scadenza
dell'accreditamento. 
  6.  La  Giunta  regionale  istituisce  l'elenco   delle   strutture
accreditate,  prevedendone  forme  idonee   di   pubblicita'   e   di
aggiornamento.».