(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 10 gennaio 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro); Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivita' motoristiche, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447); Vista la legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore); Vista la legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico); Considerato quanto segue: 1. Occorre disciplinare la circolazione dei veicoli a motore nei circuiti, quali gli autodromi e le piste motoristiche dedicati alla pratica dell'automobilismo e del motociclismo, riconoscendo la pratica dello sport come momento di crescita individuale e di aggregazione sociale, al fine di garantire la fruibilita' di tali strutture in un ambito sicuro e controllato, nel rispetto del diritto alla salute della cittadinanza; 2. E' necessario riconoscere l'importanza strategica regionale e internazionale dell'autodromo situato nel Comune di Scarperia e San Piero, che rappresenta il circuito automobilistico e motociclistico piu' importante della Regione, per lo svolgimento di attivita' agonistiche, sportive, test tecnici e attivita' ricreative; 3. Nel rispetto della normativa statale di riferimento, occorre disciplinare le modalita' di svolgimento delle attivita' svolte nel circuito automobilistico e motociclistico; 4. Occorre prevedere alcune modifiche del regolamento regionale di attuazione dell'art. 2 della legge regionale n. 89/1998, per disciplinare le modalita' operative per l'effettuazione dei controlli in materia di inquinamento acustico, ivi compresi i termini di riferimento per la valutazione dei valori di attenzione di lungo termine; 5. E' opportuno, inoltre, eseguire un intervento modificativo in merito alla circolazione fuori strada dei veicoli a motore, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 3 della legge regionale n. 48/1994; Approva la presente legge; Art. 1 Finalita'. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 48/1994 1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore), e' aggiunto il seguente: «1-bis. La Regione con la presente legge, riconoscendo la pratica dello sport come momento di crescita individuale e di aggregazione sociale, detta altresi' la disciplina per la circolazione dei veicoli a motore nei circuiti quali gli autodromi e le piste motoristiche dedicate alla pratica dell'automobilismo e del motociclismo, anche al fine di garantire la fruibilita' di tali strutture in un ambito sicuro e controllato.».