(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 1 del 10 gennaio 2020) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Visto il decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  (Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro); 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 aprile 2001,  n.  304  (Regolamento  recante  disciplina
delle emissioni sonore prodotte  nello  svolgimento  delle  attivita'
motoristiche, a norma dell'art. 11 della legge 26  ottobre  1995,  n.
447); 
  Vista la legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di
circolazione fuori strada dei veicoli a motore); 
  Vista la legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in  materia
di inquinamento acustico); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Occorre disciplinare la circolazione dei veicoli a motore  nei
circuiti, quali gli autodromi e le piste motoristiche  dedicati  alla
pratica  dell'automobilismo  e  del  motociclismo,  riconoscendo   la
pratica dello  sport  come  momento  di  crescita  individuale  e  di
aggregazione sociale, al fine di garantire  la  fruibilita'  di  tali
strutture in un ambito sicuro e controllato, nel rispetto del diritto
alla salute della cittadinanza; 
    2. E' necessario riconoscere l'importanza strategica regionale  e
internazionale dell'autodromo situato nel Comune di Scarperia  e  San
Piero, che rappresenta il circuito automobilistico  e  motociclistico
piu' importante  della  Regione,  per  lo  svolgimento  di  attivita'
agonistiche, sportive, test tecnici e attivita' ricreative; 
    3. Nel rispetto della normativa statale di  riferimento,  occorre
disciplinare le modalita' di svolgimento delle attivita'  svolte  nel
circuito automobilistico e motociclistico; 
    4. Occorre prevedere alcune modifiche del  regolamento  regionale
di attuazione dell'art. 2  della  legge  regionale  n.  89/1998,  per
disciplinare le modalita' operative per l'effettuazione dei controlli
in materia di  inquinamento  acustico,  ivi  compresi  i  termini  di
riferimento per la valutazione dei  valori  di  attenzione  di  lungo
termine; 
    5. E' opportuno, inoltre, eseguire un intervento modificativo  in
merito alla circolazione fuori  strada  dei  veicoli  a  motore,  con
particolare riferimento a quanto disposto  dall'art.  3  della  legge
regionale n. 48/1994; 
 
                               Approva 
                         la presente legge; 
 
                               Art. 1 
 
                             Finalita'. 
        Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 48/1994 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 1  della  legge  regionale  27  giugno
1994, n. 48 (Norme  in  materia  di  circolazione  fuori  strada  dei
veicoli a motore), e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. La Regione con la presente legge, riconoscendo la pratica
dello sport come momento di crescita individuale  e  di  aggregazione
sociale, detta altresi' la disciplina per la circolazione dei veicoli
a motore nei circuiti quali gli autodromi  e  le  piste  motoristiche
dedicate alla pratica dell'automobilismo e del motociclismo, anche al
fine di garantire la fruibilita'  di  tali  strutture  in  un  ambito
sicuro e controllato.».