(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. SO2 del 3 gennaio 2020). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Servizi  istituzionali,  generali  e  di  gestione  e   altre   norme
                     intersettoriali e contabili 
 
  1. Al comma 20, dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto  2016,
n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole «Per  le
annualita' 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite  dalle  seguenti:
«Per le annualita' 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021». 
  2. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 24 marzo 2004,  n.
8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale -  ERSA),  e'  sostituito
dal seguente: 
    «3. Gli atti di cui al comma  1  sono  trasmessi  alla  Direzione
centrale competente in materia di risorse agricole. Gli atti  di  cui
al comma 1, lettere a) e  b),  sono  trasmessi  contestualmente  alla
Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro  venti
giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza  o
richiede integrazioni istruttorie  per  il  tramite  della  Direzione
centrale competente in materia di risorse agricole.». 
  3. Al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 1º dicembre  2017,
n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle  risorse  ittiche
nelle acque interne), le parole «lettere da a) a e)» sono  sostituite
dalle seguenti: «lettere a), b) ed e)». 
  4. Al fine di perseguire l'obiettivo di sostenere efficacemente  la
crescita delle PMI  e,  in  particolare,  di  garantire  il  sostegno
finanziario anche alle microimprese del  territorio,  e'  ammessa  la
partecipazione di minoranza di Friulia S.p.a.,  nel  ruolo  stabilito
dall'art. 7, comma 48, della legge regionale 26 gennaio  2004,  n.  1
(Legge finanziaria 2004), al capitale  sociale  di  una  societa'  da
costituirsi   o   gia'   costituita   che   possa   operare,    anche
indirettamente, nel settore del microcredito. 
  5. Alla legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in  materia  di
prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata e di
stampo mafioso e per la promozione della  cultura  della  legalita'),
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 5 dell'art. 3 e' inserito il seguente: 
      «5-bis.  L'Osservatorio   regionale   antimafia   organizza   e
disciplina il proprio funzionamento  in  piena  autonomia,  adottando
apposito regolamento interno con cui  puo',  altresi',  prevedere  la
designazione di un presidente o di un coordinatore dell'organo  anche
con funzioni di rappresentanza nella sottoscrizione di  protocolli  o
convenzioni e per la  concessione  del  patrocinio  dell'Osservatorio
regionale antimafia a iniziative ritenute  di  particolare  interesse
nel perseguimento delle finalita' di cui alla presente legge.»; 
    b) il comma 5 dell'art. 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5.  L'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio  regionale  puo'
procedere,  altresi',  all'approvazione  di  un  apposito  bando  per
l'istituzione di una o piu' borse di studio o di premi  a  favore  di
studenti del Friuli-Venezia Giulia che si sono  distinti  per  merito
scolastico e per l'elaborazione di studi o tesi  di  laurea  coerenti
con l'oggetto e le finalita' della presente legge, anche al  fine  di
formare professionalita' specifiche.». 
  6. In considerazione dell'imminente scadenza, prevista  per  il  31
dicembre  2020,  del  contratto  per  la  gestione  del  servizio  di
tesoreria  regionale,  in  un'ottica  di   economicita'   dell'azione
amministrativa  della  pratica  di  rinnovo  del  suddetto  contratto
prevista dal vigente contratto di  tesoreria,  e  in  virtu'  di  una
condivisione dell'interesse a una verifica  circa  la  disponibilita'
dell'istituto di credito tesoriere di riferimento  a  proseguire  nel
rapporto originariamente instaurato, e' data  facolta',  al  fine  di
procedere  unitariamente  al  rinnovo  del  suddetto  contratto,   di
formulare delega espressa in favore  dell'Amministrazione  regionale,
secondo  le  modalita'  e  nei  termini  comunicati  dalla  Direzione
centrale finanze, ai seguenti enti: 
    a) il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia - Trieste; 
    b) gli enti regionali  di  cui  all'art.  2  del  Regolamento  di
organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti  regionali
emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto  2004,  n.
277/Pres.: 
      1) ETPI - ente tutela patrimonio ittico - Udine; 
      2) ARDISS  -  Agenzia  Regionale  per  il  diritto  agli  studi
superiori - Trieste; 
      3) ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - Gorizia; 
      4) ERPAC - ente regionale per  il  patrimonio  culturale  della
Regione Friuli-Venezia Giulia - Codroipo; 
      5) ARPA - Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente del
Friuli-Venezia Giulia - Palmanova; 
    c) gli  enti  del  Servizio  sanitario  regionale  della  Regione
Friuli-Venezia  Giulia  che,  a  decorrere  dal  1º   gennaio   2020,
acquisiscono, ai sensi dell'art. 3, in combinato disposto con  l'art.
11,  della  legge  regionale  17  dicembre  2018   n.   27   (Assetto
istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario  regionale),  la
seguente strutturazione e conseguente denominazione: 
      1) Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO); 
      2) Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI); 
      3) Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC); 
      4) Istituto di ricovero e cura a carattere  scientifico  «Burlo
Garofolo» di Trieste (IRCCS Burlo); 
      5) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico  «Centro
di riferimento oncologico» di Aviano (IRCCS CRO); 
      6) Azienda regionale di coordinamento per la salute -  ARCS  in
quanto ente subentrato, a decorrere dall'1º  gennaio  2019,  all'Ente
per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) - Udine; 
  7. Per le finalita' di cui al comma 6 gli enti ivi individuati sono
autorizzati a delegare all'Amministrazione regionale la  funzione  di
rinnovo del contratto di cui al medesimo comma 6. 
  8. L'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI), l'Agenzia regionale  per
lo sviluppo rurale (ERSA), l'Agenzia regionale per  il  diritto  agli
studi  superiori  (ARDISS),  l'Ente  regionale  per   il   patrimonio
culturale  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  (ERPAC),
l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, l'ARLeF -  Agjenzie  regjonâl  pe
lenghe furlane/Agenzia regionale per la lingua friulana, l'Ente Parco
naturale delle Prealpi Giulie e l'Ente Parco naturale delle  Dolomiti
Friulane si considerano in equilibrio in presenza di un risultato  di
competenza dell'esercizio  non  negativo,  informazione  desunta,  in
ciascun anno, dal prospetto della verifica degli  equilibri  allegato
al rendiconto della gestione previsto dall'allegato  10  del  decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).