(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2020). IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale); Richiamato in particolare l'art. 23, comma 1, della predetta legge regionale, in base al quale l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere agli Istituti scolastici paritari appartenenti al sistema scolastico regionale anticipazioni di cassa sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato per le loro attivita' istituzionali; Visto l'art. 25 della citata legge regionale n. 13/2018, il quale stabilisce che con regolamento regionale sono definiti i criteri di assegnazione, i termini e le modalita' di attuazione degli interventi; Visto il testo del «Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli Istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell'art. 25 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia); Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1963 del 14 novembre 2019; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli Istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell'art. 25 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. FEDRIGA