(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.  2  del
                          15 gennaio 2020) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
(Omissis). 
  Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
governo del territorio) e, in particolare, l'art. 84; 
  Vista la legge regionale 28 luglio 2017,  n.  37  (Disposizioni  in
materia faunistico-venatoria e di manufatti per  esigenze  venatorie.
Modifiche alla l.r. 3/1994, alla l.r. 84/2016 e alla l.r. 65/2014); 
  Vista la legge regionale 8 settembre 2017, n.  50  (Semplificazioni
in materia edilizia. Adeguamento  ai  decreti  legislativi  126/2016,
127/2016 e 222/2016. Modifiche alla l.r. 65/2014, alla l.r. 39/2005 e
alla l.r. 68/2011); 
  Vista la  legge  regionale  12  dicembre  2017,  n.  70  (Legge  di
manutenzione dell'ordinamento regionale 2017); 
  Visto  il  regolamento  di  attuazione  emanato  con  decreto   del
Presidente  della  Giunta  regionale  25   agosto   2016,   n.   63/R
(Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della legge regionale  10
novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio» contenente
disposizioni per la qualita' del territorio rurale); 
  Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del
29 marzo 2018; 
  Visto il parere della struttura  competente  di  cui  all'art.  17,
comma 4, del regolamento interno della  Giunta  regionale  19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista la preliminare deliberazione della Giunta  regionale  del  15
luglio 2019 n. 907 di adozione dello schema  di  regolamento  per  la
trasmissione  alla  Commissione  consiliare   competente,   ai   fini
dell'acquisizione del relativo parere; 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
espresso ai sensi dell'art. 66,  comma  3  dello  Statuto  regionale,
nella seduta del 10 settembre 2019; 
  Visto il parere favorevole con osservazioni della seconda  e  della
quarta Commissione consiliare,  espresso  in  forma  congiunta  nella
seduta del 2 ottobre 2019, ai  sensi  dell'art.  42,  comma  2  dello
Statuto regionale; 
  Visto l'ulteriore parere della struttura  regionale  competente  di
cui all'art.  17,  comma  4  del  regolamento  interno  della  Giunta
regionale del 19 luglio 2016, n. 5; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2019,  n.
1618; 
  Considerato che 
    1. la legge regionale n. 37/2017  e,  successivamente,  la  legge
regionale n. 70/2017 hanno modificato l'art. 78 della legge regionale
n. 65/2014, introducendo la possibilita' di realizzare in  territorio
rurale i manufatti per esigenze  venatorie  di  cui  all'art.  34-bis
della legge regionale n. 3/1994, intendendo  come  tali  i  manufatti
destinati al  ritrovo  e  all'organizzazione  delle  attivita'  delle
squadre di caccia al cinghiale; 
    2. e' necessario integrare il reg. 63/R/2016 con l'inserimento di
un nuovo articolo che stabilisca le condizioni per  la  realizzazione
dei manufatti di cui all'art. 34-bis della legge regionale n. 3/1994. 
    3. e' necessario apportare ulteriori modifiche al regolamento  n.
63/R/2016, al fine di adeguarne la disciplina  alle  norme  contenute
nella legge regionale n. 65/2014, come modificata con legge regionale
n.  50/2017  che  ha  ridefinito  il  regime   amministrativo   degli
interventi di cui all'art.  70,  comma  3,  lettera  a)  della  legge
regionale n. 65/2014 consistenti nell'installazione  di  serre  e  di
altri manufatti aziendali per periodi superiori ai due anni; 
    4. l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento ha
evidenziato l'opportunita' di fornire maggiori indicazioni in  merito
alle caratteristiche dei manufatti prefabbricati di cui  all'art.  3,
comma 1, lettera g) del  regolamento  n.  63/R/2016,  stabilendo  una
dimensione  massima  pari  a  80   metri   quadrati   di   superficie
calpestabile per ciascuna azienda agricola; 
    5. a scopo di chiarimento, e' necessario  proporre  una  migliore
formulazione di alcune disposizioni del regolamento citato e adeguare
il medesimo alle nuove norme in materia di conferenza di servizi; 
    6. e' necessario modificare alcune disposizioni  del  regolamento
n. 63/R/2016 per l'adeguamento alle nuove norme regionali in  materia
di definizioni uniformi e unificazione dei parametri  urbanistici  ed
edilizi per il governo del territorio, in recepimento dell'intesa fra
Governo, regioni e comuni, stipulata in data 20 ottobre 2016; 
    7. la seconda Commissione  consiliare  e  la  quarta  Commissione
consiliare, esprimendo parere favorevole sullo schema di  regolamento
adottato con la preliminare deliberazione della Giunta  regionale  n.
907/2019, hanno suggerito alla  Giunta  regionale:  «di  valutare  le
seguenti osservazioni: 
      al termine della lettera b) del comma  3  dell'articolo  13-bis
del reg. 63/R/2016, come inserito  dall'articolo  9  della  proposta,
inserire le seguenti parole: ", in particolare per il rispetto  delle
normative   igienico-sanitarie   vigenti   e   ferma   restando    la
compatibilita' con il titolo edilizio"; 
      all'articolo 2, comma 3 e all'articolo 3,  comma  2,  del  reg.
63/R/2016 come modificato dall'articolo 1 della proposta, al fine  di
evitare  dubbi  interpretativi,  specificare  meglio  le  fattispecie
sanzionate dall'articolo 196 della l.r. 65/2014 tenuto conto  che  il
regolamento non puo' disporre piu' di quanto prevede la legge; 
      all'articolo  13-bis,  comma  1  lettera  a),   come   inserito
dall'articolo 9 della proposta, integrare la frase "abilitazione alla
gestione faunistico  venatoria  del  cinghiale"  con  il  riferimento
all'articolo  72,  comma  1  del  reg.  48/R/2017   (Regolamento   di
attuazione della legge  regionale  3/1994  e  della  legge  regionale
10/2016)  che  individua   i   soggetti   abilitati   alla   gestione
faunistico-venatoria del  cinghiale  per  la  caccia  in  braccata  e
girata; 
      al comma 1, lett. c), del medesimo articolo 13-bis, chiarire se
il "titolo idoneo legittimante" la  realizzazione  del  manufatto  e'
riferito al possesso di titolo idoneo a legittimare la disponibilita'
del terreno per la realizzazione del manufatto; 
      al comma 7  del  medesimo  articolo  13-bis,  chiarire  che  la
rimozione del manufatto e' prevista nel caso di perdita  di  uno  dei
requisiti di cui al comma 1, lett. a), b) e c).»; 
    8. e' necessario modificare  gli  articoli  2,  3  e  13-bis  del
regolamento n. 63/R/2016, rispetto alle formulazioni risultanti nello
schema di regolamento adottato con la preliminare deliberazione della
Giunta  regionale  n.  907/2019,  in   accoglimento   di   tutte   le
osservazioni della seconda  Commissione  consiliare  e  della  quarta
Commissione consiliare. 
 
                 Si approva il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni sui titoli abilitativi richiesti per l'installazione  di
  manufatti aziendali e di serre per periodi superiori ai  due  anni.
  Modifiche all'art. 2 del regolamento n. 63/R/2016 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 2 del regolamento  di  attuazione,  emanato
con il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 agosto  2016,
n. 63/R (Regolamento di attuazione dell'art. 84 della legge regionale
10 novembre 2014,  n.  65  «Norme  per  il  governo  del  territorio»
contenente disposizioni per la qualita'  del  territorio  rurale)  le
parole da  «L'installazione»  a  «elementi:»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «L'installazione dei manufatti e  delle  serre  di  cui  al
presente articolo e'  soggetta  a  permesso  di  costruire  ai  sensi
dell'articolo 134, comma 1, della l.r. 65/2014,  e  realizzabile,  in
alternativa, mediante segnalazione certificata  di  inizio  attivita'
(SCIA) ai sensi dell'articolo 134, comma 2  della  l.r.  65/2014,  da
presentare allo sportello unico del comune, pena l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 196 della l.r. 65/2014, nel rispetto
di quanto previsto all'articolo 70, commi 4, 4-bis  e  5  della  l.r.
65/2014. La richiesta del permesso di costruire o, in alternativa, la
SCIA contengono in particolare i seguenti elementi:». 
  2. Al comma 4 dell'art. 2 del  regolamento  n.  63/R/2016  dopo  la
parola «Alla» sono aggiunte le seguenti: «richiesta del  permesso  di
costruire o, in alternativa, alla». 
  3. Al comma 5 dell'art. 2 del  regolamento  n.  63/R/2016  dopo  la
parola  «trasmette»  sono  inserite  le  seguenti:  «i  permessi   di
costruire e».