(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 15 gennaio 2020) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e, in particolare, l'art. 84; Vista la legge regionale 28 luglio 2017, n. 37 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alla l.r. 3/1994, alla l.r. 84/2016 e alla l.r. 65/2014); Vista la legge regionale 8 settembre 2017, n. 50 (Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alla l.r. 65/2014, alla l.r. 39/2005 e alla l.r. 68/2011); Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017); Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 agosto 2016, n. 63/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio» contenente disposizioni per la qualita' del territorio rurale); Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 29 marzo 2018; Visto il parere della struttura competente di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 15 luglio 2019 n. 907 di adozione dello schema di regolamento per la trasmissione alla Commissione consiliare competente, ai fini dell'acquisizione del relativo parere; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso ai sensi dell'art. 66, comma 3 dello Statuto regionale, nella seduta del 10 settembre 2019; Visto il parere favorevole con osservazioni della seconda e della quarta Commissione consiliare, espresso in forma congiunta nella seduta del 2 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto regionale; Visto l'ulteriore parere della struttura regionale competente di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n. 5; Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2019, n. 1618; Considerato che 1. la legge regionale n. 37/2017 e, successivamente, la legge regionale n. 70/2017 hanno modificato l'art. 78 della legge regionale n. 65/2014, introducendo la possibilita' di realizzare in territorio rurale i manufatti per esigenze venatorie di cui all'art. 34-bis della legge regionale n. 3/1994, intendendo come tali i manufatti destinati al ritrovo e all'organizzazione delle attivita' delle squadre di caccia al cinghiale; 2. e' necessario integrare il reg. 63/R/2016 con l'inserimento di un nuovo articolo che stabilisca le condizioni per la realizzazione dei manufatti di cui all'art. 34-bis della legge regionale n. 3/1994. 3. e' necessario apportare ulteriori modifiche al regolamento n. 63/R/2016, al fine di adeguarne la disciplina alle norme contenute nella legge regionale n. 65/2014, come modificata con legge regionale n. 50/2017 che ha ridefinito il regime amministrativo degli interventi di cui all'art. 70, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 65/2014 consistenti nell'installazione di serre e di altri manufatti aziendali per periodi superiori ai due anni; 4. l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento ha evidenziato l'opportunita' di fornire maggiori indicazioni in merito alle caratteristiche dei manufatti prefabbricati di cui all'art. 3, comma 1, lettera g) del regolamento n. 63/R/2016, stabilendo una dimensione massima pari a 80 metri quadrati di superficie calpestabile per ciascuna azienda agricola; 5. a scopo di chiarimento, e' necessario proporre una migliore formulazione di alcune disposizioni del regolamento citato e adeguare il medesimo alle nuove norme in materia di conferenza di servizi; 6. e' necessario modificare alcune disposizioni del regolamento n. 63/R/2016 per l'adeguamento alle nuove norme regionali in materia di definizioni uniformi e unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio, in recepimento dell'intesa fra Governo, regioni e comuni, stipulata in data 20 ottobre 2016; 7. la seconda Commissione consiliare e la quarta Commissione consiliare, esprimendo parere favorevole sullo schema di regolamento adottato con la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 907/2019, hanno suggerito alla Giunta regionale: «di valutare le seguenti osservazioni: al termine della lettera b) del comma 3 dell'articolo 13-bis del reg. 63/R/2016, come inserito dall'articolo 9 della proposta, inserire le seguenti parole: ", in particolare per il rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti e ferma restando la compatibilita' con il titolo edilizio"; all'articolo 2, comma 3 e all'articolo 3, comma 2, del reg. 63/R/2016 come modificato dall'articolo 1 della proposta, al fine di evitare dubbi interpretativi, specificare meglio le fattispecie sanzionate dall'articolo 196 della l.r. 65/2014 tenuto conto che il regolamento non puo' disporre piu' di quanto prevede la legge; all'articolo 13-bis, comma 1 lettera a), come inserito dall'articolo 9 della proposta, integrare la frase "abilitazione alla gestione faunistico venatoria del cinghiale" con il riferimento all'articolo 72, comma 1 del reg. 48/R/2017 (Regolamento di attuazione della legge regionale 3/1994 e della legge regionale 10/2016) che individua i soggetti abilitati alla gestione faunistico-venatoria del cinghiale per la caccia in braccata e girata; al comma 1, lett. c), del medesimo articolo 13-bis, chiarire se il "titolo idoneo legittimante" la realizzazione del manufatto e' riferito al possesso di titolo idoneo a legittimare la disponibilita' del terreno per la realizzazione del manufatto; al comma 7 del medesimo articolo 13-bis, chiarire che la rimozione del manufatto e' prevista nel caso di perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1, lett. a), b) e c).»; 8. e' necessario modificare gli articoli 2, 3 e 13-bis del regolamento n. 63/R/2016, rispetto alle formulazioni risultanti nello schema di regolamento adottato con la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 907/2019, in accoglimento di tutte le osservazioni della seconda Commissione consiliare e della quarta Commissione consiliare. Si approva il presente regolamento: Art. 1 Disposizioni sui titoli abilitativi richiesti per l'installazione di manufatti aziendali e di serre per periodi superiori ai due anni. Modifiche all'art. 2 del regolamento n. 63/R/2016 1. Al comma 3 dell'art. 2 del regolamento di attuazione, emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 agosto 2016, n. 63/R (Regolamento di attuazione dell'art. 84 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio» contenente disposizioni per la qualita' del territorio rurale) le parole da «L'installazione» a «elementi:» sono sostituite dalle seguenti: «L'installazione dei manufatti e delle serre di cui al presente articolo e' soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 134, comma 1, della l.r. 65/2014, e realizzabile, in alternativa, mediante segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) ai sensi dell'articolo 134, comma 2 della l.r. 65/2014, da presentare allo sportello unico del comune, pena l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 196 della l.r. 65/2014, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 70, commi 4, 4-bis e 5 della l.r. 65/2014. La richiesta del permesso di costruire o, in alternativa, la SCIA contengono in particolare i seguenti elementi:». 2. Al comma 4 dell'art. 2 del regolamento n. 63/R/2016 dopo la parola «Alla» sono aggiunte le seguenti: «richiesta del permesso di costruire o, in alternativa, alla». 3. Al comma 5 dell'art. 2 del regolamento n. 63/R/2016 dopo la parola «trasmette» sono inserite le seguenti: «i permessi di costruire e».