(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte  I
                    - n. 19 del 31 dicembre 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Le  procedure  di  reclutamento  del  personale  indette  dalla
Regione, dagli enti pubblici dipendenti e strumentali sono svolte  in
conformita'  all'art.  35,  comma  3,  lettera  e-ter)  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche)   e
successive   modificazioni   e   integrazioni   e   alle   specifiche
disposizioni in tema di concorsi pubblici contenute nel  decreto  del
Presidente della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  (Regolamento
recante   norme   sull'accesso   agli   impieghi   nelle    pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi) e successive modificazioni e integrazioni e nel decreto del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  7  febbraio  1994,  n.  174
(Regolamento recante norme sull'accesso  dei  cittadini  degli  Stati
membri  dell'Unione  europea   ai   posti   di   lavoro   presso   le
amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. Al titolo di dottore di ricerca, ove il concorso sia bandito per
titoli ed esami e risulti coerente rispetto al profilo richiesto,  e'
attribuito  un  punteggio.  Tale  punteggio  e'  superiore  a  quello
attribuito a titoli rilasciati al termine di corsi di formazione post
laurea di durata inferiore a tre anni.