(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 19 del 31 dicembre 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Oggetto 1. Le procedure di reclutamento del personale indette dalla Regione, dagli enti pubblici dipendenti e strumentali sono svolte in conformita' all'art. 35, comma 3, lettera e-ter) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni e alle specifiche disposizioni in tema di concorsi pubblici contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) e successive modificazioni e integrazioni e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 (Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni. 2. Al titolo di dottore di ricerca, ove il concorso sia bandito per titoli ed esami e risulti coerente rispetto al profilo richiesto, e' attribuito un punteggio. Tale punteggio e' superiore a quello attribuito a titoli rilasciati al termine di corsi di formazione post laurea di durata inferiore a tre anni.