(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
          della Regione Piemonte n. 12S4 del 19 marzo 2020) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
             Modifiche all'art. 3 della legge regionale 
                        3 agosto 2011, n. 15 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 3 agosto  2011,  n.
15 (Disciplina delle attivita' e dei servizi necroscopici, funebri  e
cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007,  n.  20
"Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento  e
dispersione delle ceneri") e' sostituito dal seguente: 
    «4. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad  una  struttura
sanitaria, ad un deposito di osservazione, ad una  struttura  per  il
commiato o ad una abitazione privata,  siti  anche  in  altro  comune
della regione o in comuni siti in altre regioni, nel  rispetto  delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n.  285/1990
e compatibilmente con la normativa delle stesse regioni, la salma  e'
riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni  che
non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e  che  comunque  non
siano di pregiudizio per la salute pubblica.». 
  2. Il comma 5 dell'art. 3  della  legge  regionale  n.  15/2011  e'
sostituito dal seguente: 
    «5.  Se  il  decesso   avviene   in   abitazioni   inadatte   per
l'osservazione o vi e' espressa richiesta dei familiari o degli altri
aventi titolo del deceduto, ai sensi della normativa statale vigente,
il defunto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli  9  e  10  del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  285/1990,  puo'  essere
trasportato,  con  le  modalita'  di  cui  ai  commi  2  e  4,  entro
ventiquattro ore dal decesso e indipendentemente dall'accertamento di
morte, presso l'obitorio o  il  servizio  mortuario  delle  strutture
ospedaliere o presso apposite strutture adibite al  commiato,  previa
certificazione  del  medico  curante  o  di   medico   dipendente   o
convenzionato con il  Servizio  sanitario  nazionale  intervenuto  in
occasione  del  decesso.  Tale  certificazione,  contestuale  ad  una
comunicazione al sindaco del comune in cui e'  avvenuto  il  decesso,
attesta che il trasporto della salma puo' avvenire senza  pregiudizio
per la salute pubblica e che e' escluso il sospetto che la morte  sia
dovuta a reato ed e' titolo valido e sufficiente per il trasferimento
della salma dal luogo di decesso al luogo di osservazione.».