(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12S4 del 19 marzo 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 3 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attivita' e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri") e' sostituito dal seguente: «4. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di osservazione, ad una struttura per il commiato o ad una abitazione privata, siti anche in altro comune della regione o in comuni siti in altre regioni, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 e compatibilmente con la normativa delle stesse regioni, la salma e' riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.». 2. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 15/2011 e' sostituito dal seguente: «5. Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi e' espressa richiesta dei familiari o degli altri aventi titolo del deceduto, ai sensi della normativa statale vigente, il defunto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, puo' essere trasportato, con le modalita' di cui ai commi 2 e 4, entro ventiquattro ore dal decesso e indipendentemente dall'accertamento di morte, presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Tale certificazione, contestuale ad una comunicazione al sindaco del comune in cui e' avvenuto il decesso, attesta che il trasporto della salma puo' avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che e' escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato ed e' titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma dal luogo di decesso al luogo di osservazione.».