(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
    Regione Piemonte n. 16 - Supplemento n. 6 del 17 aprile 2020) 
 
  La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai  sensi
degli articoli 30 e 46 dello Statuto, convocata  in  videoconferenza,
ha approvato. 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 7/2003 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 14 marzo 2003,
n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile), sono aggiunti  i
seguenti: 
    «1-bis. Al fine di far fronte  all'emergenza  sanitaria  in  atto
nella Regione Piemonte,  connessa  alla  diffusione  dei  contagi  da
COVID-19, la Giunta regionale, ai sensi degli articoli 15  e  16  del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18  (Misure  di  potenziamento  del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie,
lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19), e' autorizzata all'acquisto e distribuzione di  mascherine
ad uso sociale per tutta la popolazione piemontese.». 
    «1-ter. La  Giunta  regionale  e'  autorizzata  ad  apportare  le
necessarie variazioni di bilancio per le finalita' di  cui  al  comma
1-bis, nel limite massimo di euro 6 milioni per l'anno 2020,  facendo
fronte con una quota parte delle liberalita'  versate  dalle  imprese
del territorio alla Regione Piemonte per l'Emergenza Coronavirus.».