(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 - Supplemento n. 6 del 17 aprile 2020) La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, convocata in videoconferenza, ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 7/2003 1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile), sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Al fine di far fronte all'emergenza sanitaria in atto nella Regione Piemonte, connessa alla diffusione dei contagi da COVID-19, la Giunta regionale, ai sensi degli articoli 15 e 16 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e' autorizzata all'acquisto e distribuzione di mascherine ad uso sociale per tutta la popolazione piemontese.». «1-ter. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per le finalita' di cui al comma 1-bis, nel limite massimo di euro 6 milioni per l'anno 2020, facendo fronte con una quota parte delle liberalita' versate dalle imprese del territorio alla Regione Piemonte per l'Emergenza Coronavirus.».