(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
           Liguria - Parte I - n. 1 del 12 febbraio 2020) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 Assemblea legislativa della Liguria 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
            Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, 
              n. 17 (Istituzione del Difensore Civico) 
 
  1. Al comma 2 dell'art.  2  della  legge  regionale  n.  17/1986  e
successive modificazioni e integrazioni, il punto 2 e' abrogato. 
  2. Il punto 3 del comma 2 dell'art.  2  della  legge  regionale  n.
17/1986 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito  dal
seguente: 
    «3. i dipendenti della Regione, della Citta' metropolitana, delle
province, dei comuni e delle aziende sociosanitarie liguri (ASL);». 
  3. Al punto 6 del comma 2 dell'art.  2  della  legge  regionale  n.
17/1986 e successive modificazioni e integrazioni,  dopo  la  parola:
«stessa,» sono inserite le seguenti: «con la Citta' metropolitana,» e
le parole: «Unita' sanitarie locali» sono  sostituite  dall'acronimo:
«ASL». 
  4. Al comma 6 dell'art.  5  della  legge  regionale  n.  17/1986  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «delle  Comunita'
montane»   sono   sostituite   dalle    seguenti:    «della    Citta'
metropolitana». 
  5. Alla lettera d) del comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n.
17/1986  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  le   parole:
«Aziende Sanitarie Locali» sono sostituite dall'acronimo: «ASL».