(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 1 del 12 febbraio 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE Assemblea legislativa della Liguria Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Istituzione del Difensore Civico) 1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 17/1986 e successive modificazioni e integrazioni, il punto 2 e' abrogato. 2. Il punto 3 del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 17/1986 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «3. i dipendenti della Regione, della Citta' metropolitana, delle province, dei comuni e delle aziende sociosanitarie liguri (ASL);». 3. Al punto 6 del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 17/1986 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «stessa,» sono inserite le seguenti: «con la Citta' metropolitana,» e le parole: «Unita' sanitarie locali» sono sostituite dall'acronimo: «ASL». 4. Al comma 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 17/1986 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «delle Comunita' montane» sono sostituite dalle seguenti: «della Citta' metropolitana». 5. Alla lettera d) del comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 17/1986 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Aziende Sanitarie Locali» sono sostituite dall'acronimo: «ASL».