(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 26 febbraio 2020) IL PRESIDENTE Richiamati i regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il «Pacchetto igiene», che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare: il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare; il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Richiamate le linee guida regionali applicative del regolamento CE n. 852/2004 e del regolamento CE n. 853/2004 approvate, rispettivamente, con le deliberazioni della Giunta regionale n. 3160 del 22 dicembre 2006 e n. 2564 del 19 novembre 2009; Dato atto che l'obiettivo fondamentale delle norme comunitarie, sia generali che specifiche, riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari e' quello di garantire un elevato livello di tutela della salute con riguardo alla sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, nonche' degli interessi dei consumatori; Visto l'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)» il quale prevede che «Nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari, con regolamento regionale possono essere definiti, altresi', i criteri e le modalita' per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, di piccoli quantitativi di altri prodotti derivanti dalla produzione primaria»; Visto il proprio decreto 14 luglio 2011, n. 0166/Pres. con cui e' stato emanato il «Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga in attuazione del su citato art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)»; Visti i successivi propri decreti 21 marzo 2014, n. 044/Pres., e 12 settembre 2019, n. 0185/Pres. con cui sono state apportate talune modifiche al sopracitato regolamento di riferimento per l'attivita' delle malghe aderenti al progetto Piccole produzioni locali; Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011, n. 0166/Pres.» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 160 del 7 febbraio 2020; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011, n. 0166/Pres.» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA