(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 26 febbraio 2020) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Richiamati i regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
costituenti il «Pacchetto igiene», che  disciplinano  le  fasi  della
produzione, trasformazione e  distribuzione  degli  alimenti,  e,  in
particolare: 
    il regolamento  (CE)  28  gennaio  2002,  n.  178/2002  il  quale
stabilisce i principi ed  i  requisiti  generali  della  legislazione
alimentare  da  applicare   all'interno   dell'area   comunitaria   e
nazionale, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare
e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; 
    il  regolamento  (CE)  29  aprile  2004,  n.  852/2004  il  quale
stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di  igiene  dei
prodotti alimentari destinate  a  tutti  gli  operatori  del  settore
alimentare; 
    il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004  il  quale  detta
norme specifiche in materia di igiene per  gli  alimenti  di  origine
animale; 
  Richiamate le linee guida regionali applicative del regolamento  CE
n.  852/2004  e   del   regolamento   CE   n.   853/2004   approvate,
rispettivamente, con le deliberazioni della Giunta regionale n.  3160
del 22 dicembre 2006 e n. 2564 del 19 novembre 2009; 
  Dato atto che l'obiettivo fondamentale delle norme comunitarie, sia
generali che specifiche, riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari
e' quello di garantire un elevato livello di tutela della salute  con
riguardo  alla  sicurezza  degli  alimenti  lungo  tutta  la   catena
alimentare, nonche' degli interessi dei consumatori; 
  Visto l'art. 8, comma 41, della legge regionale 29  dicembre  2010,
n. 22 «Disposizioni per la formazione  del  bilancio  pluriennale  ed
annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)» il quale prevede  che
«Nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare  previsti
dalla vigente  normativa  comunitaria  in  materia  di  sicurezza  di
prodotti  alimentari,  con  regolamento  regionale   possono   essere
definiti, altresi', i criteri  e  le  modalita'  per  la  produzione,
lavorazione, preparazione e vendita diretta,  in  ambito  locale,  di
piccoli quantitativi di altri  prodotti  derivanti  dalla  produzione
primaria»; 
  Visto il proprio decreto 14 luglio 2011, n. 0166/Pres. con  cui  e'
stato  emanato  il  «Regolamento  per  la  produzione,   lavorazione,
preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di
malga in attuazione del su citato  art.  8,  comma  41,  della  legge
regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)»; 
  Visti i successivi propri decreti 21 marzo 2014, n. 044/Pres., e 12
settembre 2019, n. 0185/Pres. con cui  sono  state  apportate  talune
modifiche al sopracitato regolamento di riferimento  per  l'attivita'
delle malghe aderenti al progetto Piccole produzioni locali; 
  Visto il testo del «Regolamento recante  modifiche  al  Regolamento
per la produzione, lavorazione, preparazione  e  vendita  diretta  di
prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'art. 8,
comma 41, della legge  regionale  29  dicembre  2010,  n.  22  (Legge
finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 14
luglio 2011, n. 0166/Pres.» e ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della  Giunta  regionale  n.  160  del  7
febbraio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento  per
la  produzione,  lavorazione,  preparazione  e  vendita  diretta   di
prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'art. 8,
comma 41, della legge  regionale  29  dicembre  2010,  n.  22  (Legge
finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 14
luglio 2011, n. 0166/Pres.» nel testo allegato che costituisce  parte
integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                               FEDRIGA