(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 18 marzo 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia attua, promuove e sostiene attivita' dirette a diffondere e valorizzare il patrimonio storico, culturale, letterario e artistico della memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati, tragedia nazionale e testimonianza della brutale violazione dei principi di liberta', rispetto dei diritti umani, autodeterminazione dei popoli, proclamati dalla Carta dell'ONU, e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. 2. La Regione Friuli-Venezia Giulia, per le finalita' di cui al comma 1, anche in conformita' a quanto previsto dalla legge 30 marzo 2004, n. 92 (Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati), promuove azioni volte a diffondere, con mezzi idonei, la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado e delle universita'. 3. Le attivita' di cui al presente articolo sono realizzate anche al fine di promuovere tra le giovani generazioni la diffusione del sentimento di appartenenza alla Patria e la valorizzazione dei principi di liberta', democrazia e unita' nazionale sanciti dalla Costituzione, favorendo una maggiore conoscenza delle radici storiche e culturali della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Repubblica italiana nel suo complesso.