(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 18 marzo 2020) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Principi 
 
  1. La Regione Friuli-Venezia  Giulia  attua,  promuove  e  sostiene
attivita' dirette a diffondere e valorizzare il  patrimonio  storico,
culturale, letterario e artistico della memoria delle  vittime  delle
foibe e  dell'esodo  dalle  loro  terre  degli  istriani,  fiumani  e
dalmati, tragedia nazionale e testimonianza della brutale  violazione
dei   principi   di   liberta',   rispetto   dei    diritti    umani,
autodeterminazione dei popoli, proclamati  dalla  Carta  dell'ONU,  e
della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. 
  2. La Regione Friuli-Venezia Giulia, per le  finalita'  di  cui  al
comma 1, anche in conformita' a quanto previsto dalla legge 30  marzo
2004, n. 92 (Istituzione del «Giorno del ricordo»  in  memoria  delle
vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle  vicende  del
confine orientale e concessione di  un  riconoscimento  ai  congiunti
degli infoibati), promuove  azioni  volte  a  diffondere,  con  mezzi
idonei, la conoscenza dei  tragici  eventi  presso  i  giovani  delle
scuole di ogni ordine e grado e delle universita'. 
  3. Le attivita' di cui al presente articolo sono  realizzate  anche
al fine di promuovere tra le giovani generazioni  la  diffusione  del
sentimento di  appartenenza  alla  Patria  e  la  valorizzazione  dei
principi di liberta', democrazia e  unita'  nazionale  sanciti  dalla
Costituzione, favorendo una maggiore conoscenza delle radici storiche
e culturali della Regione Friuli-Venezia Giulia  e  della  Repubblica
italiana nel suo complesso.