(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 18 marzo 2020) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), e in particolare l'art. 3, comma 27, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere ai Comuni contributi per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprieta' comunale; Visto il successivo comma 30 della citata legge regionale, il quale dispone che, con regolamento regionale, sono definiti i criteri di assegnazione, le spese ammissibili e le modalita' di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 27, nonche' le modalita' di rendicontazione della spesa; Visto il proprio decreto 28 agosto 2015, n. 0178/Pres. con cui e' stato emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) per la concessione a favore dei Comuni di contributi per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprieta' comunale»; Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare) che in particolare: all'art. 9, comma 1, lettera o) prevede la competenza della Regione alla approvazione, con deliberazione di Giunta regionale, di «linee guida per la segnalazione e la tracciabilita', nonche' l'individuazione di un indice di degrado, delle strutture con presenza di amianto nel territorio»; all'art. 11, comma 2 introduce, relativamente ai Comuni, come condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti regionali in materia di rifiuti, l'osservanza degli adempimenti connessi agli applicativi regionali O.R.So e A.R.Am. di cui al comma 1, lettere e) ed f) del medesimo articolo; Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2229 del 20 dicembre 2019 di approvazione delle suddette linee guida secondo cui per valutazione dello stato di conservazione e di pericolosita' di un manufatto contenente amianto trovano applicazione le seguenti metodologie: l'algoritmo AMLETO per la valutazione delle coperture in amianto e l'algoritmo VERSAR per la valutazione dei manufatti contenenti amianto presenti all'interno degli edifici; Atteso che il regolamento emanato con proprio decreto n. 0178/Pres./2015, ai fini della formazione della graduatoria degli interventi finanziabili sulla base della situazione di pericolosita' del manufatto in amianto da rimuovere, prende in considerazione solo l'indice di pericolosita' derivante dall'applicazione dell'algoritmo VERSAR; Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento di cui all'art. 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 per la concessione di contributi a favore dei Comuni per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprieta' comunale, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 178/2015» e ritenuto di emanarlo; Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia); Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 245 del 21 febbraio 2020; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al regolamento di cui all'art. 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 per la concessione di contributi a favore dei Comuni per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprieta' comunale, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 178/2015», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA