(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 18 marzo 2020) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica
dell'artigianato) e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il «Testo unico delle disposizioni regolamentari  in  materia
di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano», emanato
con proprio decreto  25  gennaio  2012,  n.  033/Pres.  e  successive
modifiche ed integrazioni, in seguito Testo unico; 
  Vista la nota  congiunta  di  data  12  settembre  2019,  prot.  n.
15698/2019 delle Associazioni di categoria piu'  rappresentative  del
compatto  artigiano  a  livello   regionale   (CNA   Regionale   FVG,
Confartigianato imprese FVG e SDGZ URES) con la quale si chiede,  tra
l'altro, di prevedere la possibilita' di cumulare gli incentivi  alle
imprese artigiane di cui  al  Titolo  II  del  Testo  unico  con  gli
incentivi attivati dai Confidi, di modificare  le  spese  ammissibili
relative ad alcune linee contributive e  di  introdurre  inoltre  una
procedura contributiva che preveda la presentazione della domanda  di
contributo contestualmente alla rendicontazione della spesa; 
  Vista la legge 4 agosto 2017, n.  124  e  successive  modifiche  ed
integrazioni (Legge annuale per il mercato e la  concorrenza)  ed  in
particolare l'art. 1, commi da 125  a  129  relativi  all'obbligo  di
dichiarare l'esistenza di aiuti di Stato e «de  minimis»  nella  nota
integrativa del bilancio oppure, ove non tenuto alla redazione  della
stessa, sul  proprio  sito  internet  o,  in  mancanza,  sul  portale
digitale delle associazioni di categoria di appartenenza; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico  31  maggio
2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento
del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi  dell'art.  52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive  modifiche
e integrazioni) ed in particolare le disposizioni dell'art. 14  sulle
«verifiche relative agli aiuti de minimis», in vigore dal  1°  luglio
2020; 
  Visto il testo del «Regolamento recante modifiche  al  Testo  unico
delle  disposizioni  regolamentari  in   materia   di   incentivi   e
finanziamenti a favore del settore artigiano emanato con decreto  del
Presidente della Regione 25  gennaio  2012,  n.  33»  e  ritenuto  di
emanarlo; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente
ad oggetto «Determinazione  della  forma  di  governo  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi
dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 274 di data  28
febbraio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento  recante  modifiche  al  Testo  unico
delle  disposizioni  regolamentari  in   materia   di   incentivi   e
finanziamenti a favore del settore artigiano emanato con decreto  del
Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33» nel  testo  allegato
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                               FEDRIGA