(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della  Regione  autonoma  Friuli
               Venezia Giulia del 18 marzo 2020 n. 12) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 4, comma 41 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13
(Assestamento del  bilancio  per  gli  anni  2019  e  2021  ai  sensi
dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015,  n.  26)  che  ha
apportato modifiche all'art. 4,  commi  da  6  e  8-bis  della  legge
regionale 29  dicembre  2016,  n.  25  (Legge  di  stabilita'  2017),
concernente la concessione di contributi ai proprietari di edifici di
civile abitazione e ai condomini privati, a sollievo degli  oneri  da
sostenere per la realizzazione di interventi  di  allacciamento  alla
rete fognaria pubblica, negli agglomerati interessati dalle procedure
di infrazione relative alla direttiva 91/271/CEE del  Consiglio,  del
21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane; 
  Visto altresi' l'art. 4, commi da 43  a  48  della  suddetta  legge
regionale  13/2019  che  prevede  la  concessione  di  contributi  ai
proprietari di edifici di civile abitazione e ai condomini privati, a
sollievo degli oneri da sostenere per la realizzazione di  interventi
di allacciamento alla rete fognaria pubblica, negli  agglomerati  non
interessati dalle procedure di  infrazione  relative  alla  direttiva
91/271/CEE  del  Consiglio,  del  21  maggio  1991,  concernente   il
trattamento delle acque reflue urbane; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 7 della legge  regionale  n.
25/2016, il quale stabilisce che con regolamento sono  individuati  i
requisiti soggettivi dei beneficiari, i criteri e le modalita' per la
determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonche'
le modalita' di rendicontazione della spesa; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 44 della legge regionale  n.
13/2019,  il  quale  stabilisce  che  i  requisiti   soggettivi   dei
beneficiari, i criteri e  le  modalita'  per  la  determinazione,  la
concessione e l'erogazione dei contributi, nonche'  le  modalita'  di
rendicontazione della spesa sono disciplinati dal regolamento di  cui
all'art. 4, comma 7 della legge regionale n. 25/2016; 
  Visto il proprio decreto 23 gennaio 2018, n. 013/Pres. con  cui  e'
stato emanato il «Regolamento di cui all'articolo 4,  comma  7  della
legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge  di  stabilita'  2017)
concernente la concessione di un contributo  pari  al  cinquanta  per
cento della spesa riconosciuta ammissibile, a sollievo degli oneri  a
carico dei proprietari di edifici di civile abitazione e ai condomini
privati, per la realizzazione di  interventi  di  allacciamento  alla
rete  fognaria  pubblica,  con  priorita'  per  gli   interventi   da
realizzare  negli  agglomerati   interessati   dalle   procedure   di
infrazione relative alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio,  del  21
maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane»; 
  Vista la deliberazione della  gGiunta  regionale  n.  2313  del  30
dicembre 2019 con la quale e' stato approvato in via  preliminare  il
«Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4,
comma 7 della legge regionale 29  dicembre  2016,  n.  25  (Legge  di
stabilita' 2017) e all'articolo 4, comma 43 della legge  regionale  6
agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per  gli  anni  2019  e
2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015,
n. 26), finalizzati alla realizzazione di interventi di allacciamento
alla rete fognaria pubblica»; 
  Visto l'estratto n. 3/2020 del processo verbale della riunione n. 1
del 20 gennaio 2020 con il quale il Consiglio delle autonomie  locali
ha espresso parere favorevole sulla sopra citata deliberazione  della
Giunta regionale n. 2313/2019; 
  Visto il testo del «Regolamento per la concessione  dei  contributi
di cui all'articolo 4, comma 7  della  legge  regionale  29  dicembre
2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017) e  all'articolo  4,  comma  43
della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio
per gli anni 2019  e  2021  ai  sensi  dell'articolo  6  della  legge
regionale 10 novembre 2015, n. 26), finalizzati alla realizzazione di
interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica»  e  ritenuto
di emanarlo; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14  della  legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  17
(Determinazione della forma di governo della Regione  Friuli  Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello Statuto di autonomia); 
  Su conforme deliberazione della giunta  regionale  n.  246  del  13
febbraio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi  di
cui all'articolo 4, comma 7 della legge regionale 29  dicembre  2016,
n. 25 (Legge di stabilita' 2017) e all'articolo  4,  comma  43  della
legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del  bilancio  per
gli anni 2019 e 2021 ai sensi dell'articolo 6 della  legge  regionale
10  novembre  2015,  n.  26),  finalizzati  alla   realizzazione   di
interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica»,  nel  testo
allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del  presente
decreto. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                               FEDRIGA